C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 171 del 14.05.2025 – Delibera – CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE ELITE – SEMIFINALI Nr. 127 – Reclamo proposto in proprio dal calciatore TOMMASO BONINI avverso squalifica fino al 25 aprile 2027 Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 163 del 26/04/2025 Gara: Correggese / Terre di Castelli del 25 aprile 2025

CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE ELITE - SEMIFINALI Nr. 127 - Reclamo proposto in proprio dal calciatore TOMMASO BONINI avverso squalifica fino al 25 aprile 2027 Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 163 del 26/04/2025 Gara: Correggese / Terre di Castelli del 25 aprile 2025

Il calciatore Tommaso Bonini con il patrocinio legale degli Avvocati Ruggero Stefani del Foro di Modena e Giuseppe Novembre del Foro di Bologna, dopo aver richiesto e ottenuto copia degli atti ufficiali della gara in questione, ha impugnato in proprio il sopra indicato provvedimento disciplinare comminatogli dal Giudice sportivo regionale depositando un atto di reclamo articolato in tre ordini distinti di motivazioni. Con il primo motivo il reclamante eccepisce la natura fuorviante e non veritiera del referto arbitrale rispetto ai fatti realmente accaduti sostenendo che a seguito della segnatura della seconda rete da parte della Correggese, diversi calciatori della Terre di Castelli si sarebbero avvicinati all’arbitro per protestare e che nel frangente si sarebbe creata, alle spalle dello stesso direttore di gara, una mischia nel cui svolgimento Tommaso Bonini sarebbe stato vittima di una vigorosa spinta assestagli da tergo da un compagno di squadra a seguito della quale spinta avrebbe involontariamente urtato l’arbitro nel momento in cui questi avrebbe improvvisamente rallentato la sua corsa verso il centro del campo. Pertanto, secondo la tesi del reclamante, quanto accaduto non si configurerebbe come una condotta intenzionale costituendo invece un mero caso fortuito. Come secondo motivo di reclamo vengono richiamate due precedenti decisioni dell’adita Corte sportiva d’appello a livello territoriale che non ha considerato come condotte violente ai danni degli ufficiali di gara altrettanti comportamenti antisportivi di calciatori che pur essendo stati realizzati, a differenza di quello in esame, in maniera inequivocabilmente volontaria, sono sfociati in semplici contati fisici con i rispettivi direttori di gara. Come terzo e ultimo motivo viene evidenziato il grave pregiudizio sia sull’attuale condizione personale e sociale sia sulle prospettive di carriera in ambito calcistico che l’impugnata squalifica comporta per il reclamante, del quale si sottolinea la correttezza e lealtà sempre dimostrate nonché la provenienza da una famiglia di solide tradizioni sportive. A dimostrazione delle proposte argomentazioni difensive il reclamante produce un estratto del filmato della gara relativo all’episodio in questione e chiede l’assunzione di prove testimoniali indicando le generalità quattro testi oculari che avrebbero assistito personalmente allo svolgersi dei fatti. Per tutto quanto sopra riassunto il calciatore Tommaso Bonini conclude chiedendo in via primaria l’annullamento della squalifica, in via subordinata la sua riduzione al minimo edittale ex art. 36 comma 1 lettera a) del CGS, in ulteriore subordine la sua riduzione al minimo edittale ex art. 36 comma 1 lettera b) del CGS. Il calciatore Tommaso Bonini che con il reclamo ha esplicitamente chiesto di di essere sentito è presente all’odierna riunione assistito dai propri legali fiduciari i quali prendono la parola in nome e per conto del loro patrocinato e, dopo essersi riportati alle argomentazioni difensive del proposto reclamo e alle conclusioni in esso precisate, insistono nelle avanzate richieste istruttorie ritenendole assolutamente necessarie per dimostrare la non volontarietà della condotta che l’arbitro prima e il Giudice sportivo poi hanno attribuito a Tommaso Bonini, condotta che in ogni caso ritengono non fosse connotata da alcun elemento di violenza. Interviene personalmente anche il calciatore Bonini per ribadire la propria versione dei fatti ed escludere ogni suo intento volto ad arrecare danni fisici al direttore di gara. Letto il reclamo, udito il reclamante e il di lui avvocati difensori, esaminati gli atti ufficiali, rigettate le richieste istruttorie avanzate dal reclamante in quanto in forza delle vigenti disposizioni del Codice di Giustizia sportiva il prodotto filmato non è utilizzabile ai fini della decisione del presente procedimento disciplinare e poiché si ritiene che non sussista la necessità di disporre le dedotte testimonianze che peraltro non presentano sufficienti garanzie d’indipendenza e terzietà, la Corte giudica invece necessario sentire l’arbitro della gara il quale a precise e specifiche domande chiarisce: - che a seguito della convalida della seconda rete realizzata dalla Correggese e diversamente da quanto riportato a referto, veniva rincorso non solo dal calciatore Tommaso Bonini, bensì da diversi componenti della compagine Terre di Castelli che lo seguivano nella sua corsa verso il centro del campo protestando con veemenza nei confronti della sua decisione; - che giunto quasi al centro del campo sempre correndo in diagonale, poteva scorgere tra il gruppo di calciatori che si trovavano dietro di lui il calciatore Bonini delle Terre di Castelli che protendeva entrambe le mani sulle sue spalle e lo spingeva da tergo facendolo cadere a terra; - che non può escludere la possibilità che la spinta infertagli dal Bonini sia stata determinata da urto a sua volta subito dal Bonini stesso da parte di un proprio compagno di squadra. Atteso che dalle risultanze ufficiali della gara integrate dalle precisazioni fornite dall’arbitro in sede di audizione non emerge una prova certa circa l’effettiva volontarietà del gesto compiuto dal calciatore Tommaso Bonini ai danni dell’arbitro, la Corte giudica tale gesto non intenzionale. Questo collegio valuta inoltre che l’atto compiuto da Tommaso Bonini, vale a dire una spinta non particolarmente violenta inferta da tergo sulla spalla dell’arbitro che nella sostanza non ha causato conseguenze lesive, non integri la fattispecie della condotta violenta nei confronti dell’ufficiale di gara secondo la dettagliata definizione contenuta nel primo comma dell’articolo 35 C.G.S. Ritiene invece la Corte che il comportamento del calciatore Tommaso Bonini debba piuttosto essere considerato come una condotta gravemente irrispettosa nei confronti dell’ufficiale di gara per aver il suddetto calciatore rincorso l’arbitro, preso parte alle veementi e continuate proteste nei suoi confronti, essergli arrivato a stretto contatto fin tanto da costituire, per via di tale comportamento non regolamentare e antisportivo, una concausa efficiente di quanto accaduto allo stesso direttore di gara. Per quanto precede il comportamento del calciatore Tommaso Bonini può essere qualificato come una condotta gravemente irriguardosa nei confronti dell’ufficiale di gara per cui, in accoglimento del proposto reclamo, l’impugnata delibera deve essere riformata e la sanzione a carico del calciatore Bonini ridefinita in conformità dell’articolo 36 comma 1 lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva.

P Q M

 La Corte Sportiva d’Appello del CRER in riforma dell’impugnata delibera e in accoglimento del proposto reclamo, riduce la squalifica del calciatore TOMMASO BONINI portandola a 4 giornate effettive di gara. 5451 5451 Si dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva versato unitamente al deposito del reclamo.

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