C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 171 del 14.05.2025 – Delibera – CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE – PLAY OFF Nr. 128 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. ANZOLAVINO CALCIO Avverso squalifica del calciatore MANUELE MIGLIORI per 5 giornate di gara e squalifica del calciatore ALESSANDRO TORRI per 4 giornate di gara Delibere del Giudice sportivo del CRER pubblicate nel C.U. nr. 164 del 30/04/2025 Gara: Faro Gaggio Montano / Anzolavino del 28 aprile 2025

CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE - PLAY OFF Nr. 128 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. ANZOLAVINO CALCIO Avverso squalifica del calciatore MANUELE MIGLIORI per 5 giornate di gara e squalifica del calciatore ALESSANDRO TORRI per 4 giornate di gara Delibere del Giudice sportivo del CRER pubblicate nel C.U. nr. 164 del 30/04/2025 Gara: Faro Gaggio Montano / Anzolavino del 28 aprile 2025

La società ASD Anzolavino Calcio reclama avverso le squalifiche inflitte ai propri calciatori Manuele Migliori e Alessandro Torri considerando entrambe le sanzioni ingiuste, ingiustificate e comunque eccessive atteso che, secondo quanto sostenuto dalla stessa società reclamante, i suddetti calciatori “non hanno commesso i fatti presenti all’interno del referto di gara” e che quanto riportato dall’arbitro potrebbe essere il frutto di un fraintendimento o di uno scambio di persona. In particolare l’Anzolavino Calcio sostiene che il calciatore Alessandro Torri non avrebbe mai pronunciato le frasi offensive nei confronti dell’arbitro che invece gli sono state attribuite e che anzi si sarebbe prodigato per calmare gli animi dei propri compagni di squadra indispettiti da una direzione di gara ritenuta particolarmente penalizzante. Anche a riguardo del calciatore Manuele Migliori la società reclamante nega ogni comportamento ingiurioso dello stesso nei confronti dell’arbitro, afferma che il calciatore Migliori mai avrebbe profferito una frase blasfema aggiungendo che tuttalpiù potrebbe aver rivolto un’espressione ironica all’indirizzo dello stesso ufficiale di gara. Per i motivi come sopra brevemente riassunti la società Anzolavino richiede l’annullamento di entrambe le squalifiche ovvero, in estremo subordine, una forte riduzione delle stesse. La società reclamante che nel reclamo non ha chiesto di essere ascoltata non è presente all’odierna riunione. Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, la Corte ha ritenuto di dover sentire a chiarimenti l’arbitro della gara che ha confermato quanto riportato a referto ribadendo che al termine della partita mentre le due squadre stavano abbandonando il terreno di gioco, il calciatore Alessandro Torri, maglia nr. 18 dell’Anzolavino, gli rivolgeva espressioni gravemente insultanti e che pressoché nel medesimo frangente il calciatore Manuele Migliori, maglia nr. 19 dell’Anzolavino, passando davanti alla porta dello spogliatoio riservato al direttore di gara gli rivolgeva espressioni irrispettose corredate da una bestemmia. L’arbitro si è infine dichiarato assolutamente certo della corretta identificazione di entrambi i sopra detti calciatori appartenenti alla società Anzolavino. Le risultanze ufficiali confermate dall’arbitro della gara in sede di audizione non lasciano margini all’accoglimento del proposto reclamo che pertanto va rigettato con le conseguente conferma degli impugnati provvedimenti disciplinari disposti dal Giudice sportivo regionale che appaino insindacabili in quanto frutto di una corretta valutazione, sia in fatto che in diritto, degli atti ufficiali. Entrambi i calciatori Torri e Migliori si sono infatti resi autori di una condotta gravemente irriguardosa e anche ingiuriosa nei confronti dell’ufficiale di gara e sono stati giustamente sanzionati ai sensi dell’articolo 36 comma 1 lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva e per quanto concerne il calciatore Manuele Migliori, la squalifica edittale di 4 giornate di gara è stata altrettanto correttamente aggravata di un’ulteriore giornata in piena conformità con l’articolo 37 C.G.S. che stabilisce per i calciatori e i tecnici che utilizzano un’espressione blasfema la sanzione minima della squalifica per una giornata di gara.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello del CRER rigetta il proposto reclamo e conferma le impugnate delibere del Giudice sportivo del CRER Pone a carico della società ASD Anzolavino Calcio il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo.

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