C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 175 del 21.05.2025 – Delibera – CAMPIONATO UNDER 14 PROVINCIALE – FASE PLAY OFF Nr. 131 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. GRANAMICA Avverso squalifica del calciatore LORENZO BINDINI fino al 14 maggio 2027 Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Bologna pubblicata nel C.U. nr. 88 del 14/05/2025 Gara: Granamica / Airone del 11 maggio 2025
CAMPIONATO UNDER 14 PROVINCIALE - FASE PLAY OFF Nr. 131 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. GRANAMICA Avverso squalifica del calciatore LORENZO BINDINI fino al 14 maggio 2027 Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Bologna pubblicata nel C.U. nr. 88 del 14/05/2025 Gara: Granamica / Airone del 11 maggio 2025
La società ASD Granamica reclama avverso la pesante squalifica inflitta al proprio giovanissimo calciatore Lorenzo Bindini ritenendola del tutto sproporzionata rispetto al fatto realmente commesso dal suddetto tesserato. La reclamante sostiene che il calciatore Bindini, che nella circostanza rivestiva il ruolo di portiere, mentre protestava per una decisione arbitrale ritenuta errata, precisamente un calcio di punizione in area decretato per un retro passaggio, tratteneva il pallone tra le mani quando un calciatore avversario nel tentativo di sottrarglielo per poter riprendere velocemente il gioco, avrebbe dato un colpo alla sfera che dopo un rimbalzo a terra avrebbe colpito l’arbitro che in quel momento non stava guardano la dinamica dell’azione e che pertanto avrebbe erroneamente individuato il calciatore Bindini come colui che in maniera volontaria lanciava il pallone nella sua direzione. Secondo la società Granamica si sarebbe trattato di un episodio semplicemente sfortunato in cui non vi sarebbe stata né violenza né volontarietà ed evidenziando altresì l’assenza di precedenti disciplinari in capo al proprio calciatore, la reclamante chiede una sostanziale riduzione dell’impugnata squalifica. La società ASD Granamica che nel reclamo ha espressamente chiesto di essere ascoltata è presente all’odierna riunione in persona di un proprio dirigente delegato dal Presidente della società, il quale si è riportato alle motivazioni addotte con il proposto reclamo e alle conclusioni in esso precisate ribadendo che Lorenzo Bindini non ha volontariamente scagliato il pallone contro il direttore di gara che è stato attinto dalla sfera di gioco per un caso del tutto fortuito e non sul volto bensì su una gamba. Letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, udita la società reclamante, la Corte ha ritenuto di dover sentire a chiarimenti l’arbitro della gara il quale ha ricostruito l’episodio affermando che mentre egli stava discutendo con i due capitani riusciva a intravedere alle sue spalle l’estremo difensore del Granamica Lorenzo Bindini che avendo il pallone fra le mani e senza l’intervento di terzi, scagliava la palla sul terreno di gioco verosimilmente per via della frustrazione determinata dalla decretata punizione di seconda in area di rigore, il pallone dopo un rimbalzo finiva per colpirlo sul volto senza procuragli particolari conseguenze. A precisa domanda l’arbitro ha risposto di non poter escludere che il gesto di Lorenzo Bindini sia stato compiuto senza l’intenzione di colpirlo. Atteso che dalle risultanze ufficiali della gara integrate dalle precisazioni fornite dall’arbitro in sede di audizione non emerge una prova certa circa l’effettiva volontarietà del gesto compiuto dal calciatore Lorenzo Bindini ai danni dell’arbitro, la Corte giudica tale gesto non intenzionale oltre che totalmente privo dei connotati propri della condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara secondo la definizione contenuta nell’art. 35 CGS. Per quanto precede e tenuto anche conto del fatto che né prima né dopo la notifica del provvedimento di espulsione il giovane calciatore Lorenzo Bindini ha mancato di rispetto all’arbitro avendo abbandonato il terreno di gioco in silenzio e accettando la decisone arbitrale, questo collegio è unanime nel ritenere che il comportamento del suddetto calciatore configuri una mera condotta gravemente antisportiva che dovrà essere sanzionata nei termini dell’articolo 39 CGS.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello del CRER in accoglimento del proposto reclamo e in riforma dell’impugnata delibera, riduce la squalifica inflitta al calciatore Lorenzo Bindini portandola a 2 giornate effettive di gara. Nulla dispone in merito al pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo.
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