C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 180 del 28.05.2025 – Delibera – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – FASE PLAY OFF Nr. 133 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. VALGOTRA Avverso squalifica deI dirigente ALESSANDRO GALLO per 8 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Parma pubblicata nel C.U. nr. 91 del 21/05/2025 Gara: Mezzani / Valgotra del 18 maggio 2025
CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA - FASE PLAY OFF Nr. 133 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. VALGOTRA Avverso squalifica deI dirigente ALESSANDRO GALLO per 8 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Parma pubblicata nel C.U. nr. 91 del 21/05/2025 Gara: Mezzani / Valgotra del 18 maggio 2025
La società ASD Valgotra dopo ad aver richiesto e ottenuto copia degli atti ufficiali relativi alla gara in questione ha ritualmente impugnato il provvedimento disciplinare inflitto al proprio dirigente accompagnatore ufficiale Alessandro Gallo contestando i comportamenti verbali minacciosi nei confronti della panchina avversaria che gli sono stati attribuiti. La reclamante sostiene che il dirigente Gallo ha effettivamente abbandonato l’area tecnica nel preciso intento di placare l’animo di un proprio calciatore appena espulso e prevenire che il nervosismo di questi degenerasse in ulteriori atti antisportivi e che in tale frangente il suddetto dirigente sarebbe stato bersagliato da sputi da parte di un componente della panchina avversaria al quale, in reazione alla provocazione subita, avrebbe rivolto un’unica e isolata frase di natura minacciosa. Per i motivi come sopra riassunti e sottolineando che il Sig. Gallo non avrebbe rivolto insulti gratuiti e nemmeno avrebbe avuto alcun intento di fomentare un clima di violenza, il Valgotra richiede una rimodulazione della squalifica che tenga anche conto della provocazione subita dal proprio dirigente. La società Valgotra che nel reclamo non chiede esplicitamente di essere ascoltata non è presente all’odierna riunione. Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, la Corte respinge l’istanza della società ricorrente volta a ottenere l’audizione personale del dirigente Alessandro Gallo, audizione non ammissibile in quanto il medesimo dirigente non ha proposto il reclamo in proprio.
Il reclamo può comunque trovare accoglimento in quanto la Corte ritiene che l’impugnata squalifica sia il frutto di una valutazione non corretta, sia in fatto che in diritto, delle risultanze ufficiali da parte del Giudice sportivo di Parma. Il comportamento del dirigente Alessandro Gallo costituisce infatti una condotta gravemente antisportiva per la quale l’articolo 39 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva prevede come sanzione minima la inibizione - e non la squalifica - per un mese, sanzione che nel caso di specie deve essere aumentata in ragione dell’applicazione delle circostanze aggravanti, prevalenti su quelle attenuanti, che sono ravvisabili nella condotta del suddetto dirigente per via della particolare gravità e della reiterazione delle minacce rivolte ai componenti della panchina avversaria.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello del CRER in accoglimento del proposto reclamo riforma l’impugnata delibera e rimodula la sanzione disciplinare nei confronti del Sig. ALESSANDRO GALLO determinandola nell’inibizione fino a tutto il 30 giugno 2025. Nulla dispone in merito all’importo dovuto per l'accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo.
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