C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 186 del 11.06.2025 – Delibera – DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO NEI CONFRONTI DEL CALCIATORE ALESSANDRO ALUSHAJ, DEL DIRIGENTE GIANLUCA NAZZANI NONCHE’ DELLA SOCIETA’ SPES BORGOTREBBIA S.S.D. A.R.L. Con nota 05.05.2025, n. 26357/528 pfi 24-25, il Procuratore Federale Interregionale, – visto l’ art.125, del C.G.S.; – vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale avv. Massimo Giuseppe Adamo, con il coordinamento del Sostituto Procuratore Federale avv. Enrico Liberati; – ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: Alessandro Alushaj, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Spes Borgotrebbia; a) della violazione degli artt. 4, comma 1, e 36, comma 1 lettera b), del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, prima dell’inizio della gara Spes Borgotrebbia – Gossolengo Pittolo

DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO NEI CONFRONTI DEL CALCIATORE ALESSANDRO ALUSHAJ, DEL DIRIGENTE GIANLUCA NAZZANI NONCHE’ DELLA SOCIETA’ SPES BORGOTREBBIA S.S.D. A.R.L. Con nota 05.05.2025, n. 26357/528 pfi 24-25, il Procuratore Federale Interregionale, - visto l’ art.125, del C.G.S.; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale avv. Massimo Giuseppe Adamo, con il coordinamento del Sostituto Procuratore Federale avv. Enrico Liberati; - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: Alessandro Alushaj, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Spes Borgotrebbia; a) della violazione degli artt. 4, comma 1, e 36, comma 1 lettera b), del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, prima dell’inizio della gara Spes Borgotrebbia - Gossolengo Pittolo del 30.11.2024 valevole per il girone A del campionato Under 14 Provinciali, nell’area antistante gli spogliatoi, messo una mano al collo dell’arbitro designato per la direzione dell’incontro, proferendo nel contempo al suo indirizzo le seguenti testuali espressioni: “che cazzo ci fai qui, non devi stare qui, non sei il nostro arbitro”; tutto ciò mentre l’arbitro cercava di separarlo da Gianluca Nazzani, dirigente della Spes Borgotrebbia, con il quale il calciatore si stava spintonando; lo stesso Nazzani nel medesimo frangente non è intervenuto in soccorso del Direttore di gara, anzi si è allontanato dallo stesso; elementi di riscontro circa le condotte poste in essere dai sigg.ri Alessandro Alushaj e Gianluca Nazzani sono rinvenibili nelle dichiarazioni rese dai tesserati ascoltati nell’ambito dell’attività di indagine svolta, ed in particolare nelle dichiarazioni rese con valore pienamente confessorio dagli stessi deferiti. b) della violazione degli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, prima dell’inizio della gara Spes Borgotrebbia - Gossolengo Pittolo del 30.11.2024 valevole per il girone A del campionato Under 14 Provinciali, nell’area antistante gli spogliatoi, spintonato il sig. Gianluca Nazzani, dirigente tesserato per la Spes Borgotrebbia; Gianluca Nazzani all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società Spes Borgotrebbia SSD A. R.L.: - della violazione degli artt. 4, comma 1, 39, comma 3, e 36, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, prima dell’inizio della gara Spes Borgotrebbia - Gossolengo Pittolo del 30.11.2024, valevole per il girone A del campionato Under 14 Provinciali -, nell’area antistante gli spogliatoi, spintonato il calciatore sig. Alessandro Alushaj, nonché per avere lo stesso nel medesimo frangente consentito, e comunque non impedito, che lo stesso calciatore mettesse una mano al collo dell’arbitro designato per la direzione di tale incontro e per non essere intervenuto in soccorso del direttore di gara allontanandosi, invece, dallo stesso; elementi di riscontro circa le condotte poste in essere dai sigg.ri Alessandro Alushaj e Gianluca Nazzani sono rinvenibili nelle dichiarazioni rese dai tesserati ascoltati nell’ambito dell’attività di indagine svolta, ed in particolare nelle dichiarazioni rese con valore pienamente confessorio dagli stessi deferiti. SPES BORGOTREBBIA SSD A R.L. a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per i comportamenti posti in essere dalle persone sopra indicate, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. Effettuate le rituali e dovute notifiche, il Sig. Gianluca Nazzani congiuntamente alla società Spes Borgotrebbia SSD e per il tramite dell’Avv. Francesco Macrì del Foro di Piacenza, hanno depositato una memoria difensiva in cui si richiamano integralmente ai motivi indicati nella memoria difensiva depositata in sede di indagini e nel caso di mancato raggiungimento di un accordo con la Procura Federale per la determinazione della pena, vi si chiede l’applicazione nei loro confronti della sanzione minima prevista dal Codice di Giustizia Sportiva vigente, applicate le attenuanti, anche sotto il minimo edittale. Pure il calciatore deferito Alessandro Alushaj, sempre con il patrocinio legale dell’Avv. Francesco Macrì, ha depositato una memoria difensiva in cui conferma le ammissioni e le dichiarazioni fatte in sede d’indagine, sottolinea come l’episodio che lo ha visto protagonista è stato breve, isolato, commesso in un unico contesto oltre che indotto da una reazione per fatto ingiusto altrui. Si sostiene pertanto che, contrariamente a quanto richiesto dalla Procura Federale nell’atto di deferimento, tale condotta integri la violazione di un’unica disposizione disciplinare e che comunque in essa debbano essere ravvisate le circostanze attenuanti di cui all’art. 13 CGS. In apertura d’udienza il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Massimo Adamo, comunica di aver raggiunto con le parti incolpate Signor Gianluca Nazzani e società Spes Borgotrebbia un accordo ai sensi dell’art. 127 CGS che prevede le seguenti sanzioni quantificate in misura ridotta: - per il dirigente Gianluca Nazzani l’inibizione per mesi 2 e giorni 20 - per la società Spes Borgotrebbia l’ammenda di Euro 666,67 Il Rappresenta della Procura Federale comunica invece che non sussistono margini di patteggiamento relativamente alla posizione del calciatore Alessandro Alushaj per il quale si riporta alle motivazioni dell’atto di deferimento e chiede che sia dichiarata la sua responsabilità per le violazioni regolamentari allo stesso addebitate per le quali propone il seguente provvedimento disciplinare: - per il calciatore Alessandro Alushaj 15 giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza Preso atto delle richieste della Procura Federale interviene personalmente il calciatore Alushaj che fornisce la propria versione dei fatti sottolinenando che nel momento in cui l’arbitro designato a dirigere la gara successiva a quella appena conclusasi, è intervenuto per separarlo dal Sig. Nazzani, lui era concentrato nel confronto con quest’ultimo dirigente della propria stessa società che lo aveva spintonato violentemente contro il muro in modo del tutto ingiustificato e ingiusto; aggiunge che in tale frangente non si è accorto che la persona intervenuta per fermare l’alterco fosse un arbitro anche perché questi indossava una casacca gialla del medesimo colore delle maglie della Spes Trebbia; precisa di aver allontanato l’arbitro spingendolo leggermente sul petto senza mettergli le mani al collo e senza aver pronunciato frasi ingiuriose nei confronti del direttore di gara; afferma infine di aver tentato, dopo la doccia e mentre usciva dagli spogliatoi, di chiarire con l’arbitro quanto accaduto senza però essere riuscito a trovarlo avendo egli già lasciato l’impianto sportivo. In nome e per conto della parte deferita Alessandro Alushaj interviene anche l’Avv. Macrì che, preso atto della requisitoria del Rappresentante della Procura Federale e delle relative richieste sanzionatorie, si richiama alla depositata memoria difensiva e insiste nelle conclusioni ivi precisate chiedendo in via principale il proscioglimento del proprio assistito ovvero, in via meramente subordinata, l’erogazione della sanzione minima di legge previa applicazione delle circostanze attenuanti ex art. 13 CGS. Il Tribunale - letto l’atto di deferimento; - preso atto dell’accordo intervenuto tra la Procura Federale e le parti deferite Gianluca Nazzani e società Spes Trebbia SSD; - reputata corretta la qualificazione dei fatti operata dalle suddette parti nonché congrue le sanzioni frutto dell’intervenuto patteggiamento; - considerata la dettagliata requisitoria della Rappresentante della Procura Federale e la relativa sanzione disciplinare proposta nei confronti della parte deferita Alessandro Alushaj; - udita quest’ultima parte deferita nonché il suo avvocato difensore; - Ritenuta comprovata la responsabilità del calciatore Alessandro Alushaj per la violazione dell’articolo 36 comma 1 lettera b) del Codice di Giustizia Sportiva per aver adottato una condotta gravemente irriguardosa nei confronti di un ufficiale di gara concretizzatasi in un contatto fisico con quest’ultimo; - considerato che nel comportamento tenuto prima e dopo il deferimento dal suddetto calciatore è ravvisabile la sussistenza di un concorso di circostanze attenuanti per aver egli agito sotto l’influenza di un fatto ingiusto altrui, per la sostanzialmente lieve intensità del contatto fisico con l’arbitro, per avere ammesso il fatto così agevolando l’attività dell’organo inquirente; Per tutti i suddetti motivi

d e l i b e r a

di infliggere: Al calciatore ALESSANDRO ALUSHAJ la squalifica per 6 giornate di gara da scontare nel campionato di competenza della prossima stagione sportiva al dirigente GIANLUCA NAZZANI l’inibizione per mesi 2 e giorni 20 alla società SPES BORGOTREBBIA A.S.D. A.R.L. l’ammenda di Euro 666,67 Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

 

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