C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 191 del 25.06.2025 – Delibera – TORNEO NAZIONALE “MISANO CUP 2025” UNDER 17 Nr. 137 – RECLAM0 PROPOST0 DALLA SOCIETA’ A.S.D. ASAR ACCADEMIA CALCIO Avverso squalifica del calciatore Cristian CAPPELLINI fino al 13 giugno 2027 Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Rimini pubblicata nel C.U. nr. 96 del 13/06/2025 Gara: Asar Accademia Calcio / Stella del 11.06.2025
TORNEO NAZIONALE “MISANO CUP 2025” UNDER 17 Nr. 137 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. ASAR ACCADEMIA CALCIO Avverso squalifica del calciatore Cristian CAPPELLINI fino al 13 giugno 2027 Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Rimini pubblicata nel C.U. nr. 96 del 13/06/2025 Gara: Asar Accademia Calcio / Stella del 11.06.2025
La società ASD Asar Accademia Calcio dopo ad aver richiesto e ottenuto copia del referto ufficiale della gara in questione, ha ritualmente impugnato il suddetto provvedimento disciplinare deliberato dal Giudice sportivo di Rimini contestandone la ricostruzione dei fatti, con specifico riferimento alla condotta attribuita al proprio tesserato Cristian Cappellini, ed eccependo sulla corretta individuazione della norma richiamata nell’impugnata delibera e sull’applicazione della relativa sanzione. La società reclamante ammette che la condotta tenuta dal calciatore Cappellini nei confronti dell’ufficiale di gara, così come da quest’ultimo descritta nel suo referto e nel relativo supplemento, è stata immotivata e censurabile, ma sostiene che tale condotta non ricalchi quella delineata nell’articolo 35 CGS e dunque non giustifichi i 2 anni di squalifica inflitti dal Giudice di prima istanza posto che nel comportamento realizzato dal suddetto calciatore mancherebbe sia il presupposto della volontà di procurare un danno sia quello dell’idoneità a procurare lesioni fisiche sulla persona del direttore di gara. Rileva al riguardo l’Asar Accademia Calcio che il comportamento del proprio giovane calciatore sarebbe consistito “nell’elargizione di disdicevoli improperi verbali” all’indirizzo del direttore di gara da una distanza di 30 cm dallo stesso, alla quale, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, faceva seguito una spinta violentemente inferta con entrambi le mani sul petto dell’arbitro che lo faceva indietreggiare e gli procurava un lieve dolore che svaniva nell’arco di pochi minuti e che il tutto aveva una durata di circa 1 minuto e terminava senza ulteriori complicanze. Per rimarcare l’eccessiva severità dell’impugnata squalifica, la reclamante evidenzia inoltre la mancanza di precedenti disciplinari in capo al tesserato Cristian Cappellini, il rischio che una così grave sanzione ne determini la decisione di abbandonare l’attività calcistica, il fatto che il descritto comportamento sarebbe stato generato da un moto d’impeto dovuto ai numerosi falli di gioco subiti nel corso della gara e non sanzionati dall’arbitro, la totale assenza di danni fisici sofferti da quest’ultimo e, infine, la raggiunta consapevolezza circa la gravità del fatto commesso e il relativo pentimento dello stesso giovane calciatore. Come prova della prospettata versione dei fatti la reclamante produce alcune dichiarazioni testimoniali debitamente firmate e corredate dai rispettivi documenti di riconoscimento degli indicati testimoni oculari dei quali chiede l’audizione qualora dovesse essere ritenuta necessaria. Per i motivi come sopra succintamente illustrati l’Asar Accademia Calcio chiede che in accoglimento del proposto reclamo e in riforma del provvedimento impugnato, venga ridotta, anche secondo equità, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Cappellini Cristian, riqualificandone la condotta eventualmente anche ai sensi dell’art. 36, comma 1 (o comma 2) CGS, con applicazione delle circostanze attenuanti di cui all’art. 13, comma 2, CGS. La società Asar Accademia Calcio che nel reclamo non chiede di essere sentita non è presente all’odierna riunione Letto il reclamo, esaminato il rapporto ufficiale della gara in questione e il relativo supplemento, redatti entrambi in maniera chiara e che pertanto non necessitano di precisazioni e di supplementi di istruttoria, la Corte non ammette le dedotte prove testimoniali in quanto non presentano sufficienti garanzie di indipendenza e terzietà rispetto ai fatti contestati e comunque non appaiano utili ai fini della decisione del presente procedimento disciplinare che si ritiene possa essere deciso solo sulla scorta delle risultanze ufficiali. Sulla base di quest’ultime la Corte ritiene che, in linea con l’orientamento in precedenza espresso da questo collegio in casi analoghi, il proposto reclamo meriti di essere accolto in quanto l’azione compiuta dal calciatore Cristian Cappellini, costituita da una spinta sia pure inferta con una certa forza sul petto dell’arbitro che ne ha determinato un leggero indietreggiamento senza tuttavia causare alcuna conseguenza lesiva, non presenti le caratteristiche per essere configurata come una condotta violenta ai danni di un ufficiale di gara secondo la definizione contenuta nell’articolo 35 del Codice di Giustizia Sportiva. Il comportamento del Cappellini va piuttosto ricondotto nella fattispecie di cui all’articolo 36 comma 1 lettera b) e dunque qualificato come una condotta gravemente irriguardosa nei confronti dell’ufficiale di gara che si è concretizzata in un contatto fisico. Condotta che nel caso di specie risulta caratterizzata da un concorso di circostanze aggravanti, costituite dall’essere stata posta in essere nel contesto di un torneo estivo di calcio giovanile, dall’essere stata realizzata dopo il termine dell’incontro e accompagnata da ripetuti e gravi epiteti offensivi, circostanze che assieme con l’attuale fase di sospensione estiva delle competizioni, richiedono l’applicazione di una sanzione a tempo maggiormente afflittiva rispetto alla sanzione minima edittale stabilita dalla sopra richiamata disposizione regolamentare.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello del CRER in accoglimento del reclamo in oggetto e in riforma dell’impugnata delibera del Giudice sportivo di Rimini, riduce la squalifica del calciatore Cristian Capellini rideterminandola fino a tutto il 13 novembre 2025. Nulla dispone in merito al versamento del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva
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