C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 4 del 09.07.2025 – Delibera – DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO NEI CONFRONTI DEL CALCIATORE MIRKO UVA NONCHE’ DELLA SOCIETA’ A.S.D. CABASSI UNION CARPI Con nota 03.06.2025, n. 29047/771 pfi 24-25, il Procuratore Federale Interregionale; – visto l’ art.125, del C.G.S.; – vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale avv. Mario Capolupo; – deferisce a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, per rispondere : il Signor MIRKO UVA all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Cabassi Union Carpi.
DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO NEI CONFRONTI DEL CALCIATORE MIRKO UVA NONCHE’ DELLA SOCIETA’ A.S.D. CABASSI UNION CARPI Con nota 03.06.2025, n. 29047/771 pfi 24-25, il Procuratore Federale Interregionale; - visto l’ art.125, del C.G.S.; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale avv. Mario Capolupo; - deferisce a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, per rispondere : il Signor MIRKO UVA all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Cabassi Union Carpi.
Questo procedimento trae origine dalla nota del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Modena. Mirko Uva, al termine della gara A.S.D. Cabassi Union Carpi – Crevalcore F.C. del 2 febbraio 2025 e valevole per il girone G del campionato di Seconda Categoria del C.R.E.R., ha inseguito e minacciato alcuni sostenitori della società F.C. Crevalcore A.S.D. esplodendo nei loro confronti alcuni colpi con una pistola risultata successivamente una scacciacani. Dalle dichiarazioni rese dai tesserati in sede di audizione da parte della Procura Federale è emerso che alla fine della gara sopra menzionata, il calciatore Mirko Uva, nel parcheggio dell’impianto sportivo dove si è svolta la gara, ha proferito le seguenti espressioni all’indirizzo di alcuni sostenitori del Crevalcore A.S.D., brandendo la pistola a salve sprovvista del tappo rosso: “Ti sparo, ti sparo in bocca, che cazzo scappi?”. Gli esiti dell’attività inquirente, poi, hanno consentito di accertare anche che il sig. A.U., sostenitore della società A.S.D. Cabassi Union Carpi, al termine della gara ha consegnato nel parcheggio dell’impianto sportivo al fratello sig. Mirko Uva, una pistola a salve sprovvista di tappo rosso allo scopo di intimidire alcuni sostenitori della squadra del Crevalcore presenti in quei momenti. Si deferisce Mirko Uva per la violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara A.S.D. Cabassi Union Carpi – Crevalcore F.C. del 2 febbraio 2025 valevole per il girone G del campionato di Seconda Categoria, nel parcheggio dell’impianto sportivo dove si era svolta la gara, proferito le seguenti espressioni all’indirizzo di alcuni sostenitori della squadra della società F.C. Crevalcore A.S.D. brandendo una pistola a salve sprovvista del tappo rosso: “Ti sparo, ti sparo in bocca, che cazzo scappi?”; nonché per avere lo stesso, nel medesimo lasso spazio temporale, inseguito e raggiunto con la propria autovettura i predetti sostenitori della squadra della società F.C. Crevalcore A.S.D., che si erano allontanati dall’impianto sportivo unitamente a due minori a bordo di un’autovettura, impugnando la pistola a salve ed esplodendo all’indirizzo degli stessi tre colpi. la Società A.S.D. CABASSI UNION CARPI per responsabilità ai sensi dell’art. 26, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere un proprio sostenitore, al termine della gara A.S.D. Cabassi Union Carpi – Crevalcore F.C. del 2 febbraio 2025 valevole per il girone G del campionato di Seconda Categoria, consegnato nel parcheggio dell’impianto sportivo al sig. Mirko Uva, calciatore tesserato per tale società, una pistola a salve sprovvista di tappo rosso allo scopo di intimidire alcuni sostenitori della squadra della F.C. Crevalcore A.S.D. ivi presenti; a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Mirko Uva, così come descritti nel precedente capo di incolpazione. Effettuate le rituali e dovute notifiche, entrambe le parti deferite, la società ASD Cabassi Union Carpi con il patrocinio legale degli Avvocati Domenico Beraldi, Simone Vaccari e Davide Stefani del Foro di Modena, il Sig. Mirko Uva con il patrocinio legale dell’Avv. Luca Andrea Brezigar anch’egli del Foro di Modena, hanno prodotto memorie difensive. La società Cabassi Union Carpi per contestare la sussistenza, nel caso di specie, dei presupposti per l’applicazione del principio della responsabilità oggettiva nei confronti della stessa compagine di calcio dilettantistico oltre che per invocare una serie di circostanze attenuanti e richiedere l’audizione di un teste a conferma della prospettata versione dei fatti. Il Sig. Mirko Uva per contestare le condotte che gli sono state ascritte in quanto mai commesse e comunque non riportate sul referto ufficiale di gara. Le parti deferite partecipano personalmente all’odierna udienza assistite dai rispettivi avvocati difensori. Viene per prima discussa la posizione relativa al calciatore Mirko UVA. Al riguardo la Rappresentante della Procura Federale, Avv. Valentina Soravia, dopo ampia e dettagliata requisitoria in ordine ai fatti oggetto del deferimento, si riporta alle motivazioni del medesimo atto e ritenendo che dalle risultanze istruttorie emerga una piena prova della responsabilità della parte deferita Mirko UVA per le violazioni regolamentari allo stesso ascritte, propone il seguente provvedimento disciplinare: - squalifica di anni 5 per il calciatore Mirko Uva Preso atto della requisitoria e delle relative richieste formulate dalla Rappresentante della Procura Federale, interviene personalmente il calciatore Mirko Uva che fornisce una propria versione dei fatti in parte divergente da quella ricostruita dall’organismo sportivo inquirente anche sulla base di informazioni imprecise che lo stesso calciatore sostiene di aver fornito in sede d’interrogatorio a causa dell’alterazione del proprio stato d’animo dovuta dalla situazione che stava affrontando. Il calciatore UVA ammette di aver reagito verbalmente ai pesanti e ripetuti insulti che durante la gara gli avevano indirizzato un folto gruppo di sostenitori del Crevalcore e che facevano riferimento anche ai suoi più stretti legami familiari, afferma di aver accettato senza proteste la conseguente decisione dell’arbitro che per tale reazione lo aveva espulso dal campo, sostiene di essersi poi avvicinato alle tribune per chiedere spiegazioni circa gli insulti ricevuti, ma di aver desistito dalla ricerca di un confronto per via della presenza sugli spalti di molti bambini ritenendo chiusa la questione, senonché i sostenitori della squadra avversaria, radunatisi nella zona antistante gli spogliatoi, avrebbero proseguito con provocazioni e insulti anche a fine partita e a quel punto il calciatore Uva ammette di essere stato raggiunto dal fratello nel luogo in cui aveva parcheggiato la vettura, peraltro piuttosto distante dal parcheggio dell’impianto sportivo, di aver preso dalla macchina del fratello una pistola scacciacani e di aver inseguito le auto dei tifosi del Crevalcore per alcuni chilometri per poi, una volta arrestata la vettura e sceso da essa, aver esploso tre colpi in aria a scopo puramente intimidatorio. Il calciatore intende infine manifestare il proprio rammarico per non essere risuscito a controllare la collera determinata dagli insulti ricevuti e il proprio profondo dispiacere per avere messo a repentaglio la propria carriera sportiva. In nome e per conto della parte deferita Mirko Uva interviene anche l’Avv. Giovanna Frisella presente in sostituzione dell’Avv. Brezigar, la quale, preso atto della requisitoria del Rappresentante della Procura Federale e delle relative richieste sanzionatorie, si richiama alla depositata memoria difensiva alle conclusioni ivi precisate insistendo in particolare sulla richiesta di proscioglimento del proprio assistito in quanto autore di un fatto che per essere avvenuto sulla pubblica via e a distanza di chilometri dall’impianto sportivo dove si è disputata la gara, non avrebbe alcuna rilevanza per l’ordinamento sportivo e non dovrebbe pertanto comportare nessuna conseguenza disciplinare in ambito federale. Per procedere all’esame della posizione relativa alla società Cabassi Union Carpi viene introdotto in udienza l’Avv. Davide Stefani. Anche per quanto concerne la suddetta società sportiva la Rappresentante della Procura Federale, Avv. Valentina Soravia, si riporta alle motivazioni del proposto atto di deferimento e chiede che sia dichiarata la responsabilità della società incolpata per le violazioni regolamentari alla stessa addebitate per le quali propone il seguente provvedimento disciplinare: - ammenda di Euro. 2.000,00 a carico della ASD Cabassi Union Carpi Dal canto suo l’Avv. Stefani si riporta alle motivazioni addotte nella depositata memoria difensiva ribadendo che per una società sportiva di calcio dilettanti è praticamente impossibile prevenire e contrastare episodi come quello in esame e, richiamandosi alla giurisprudenza delle corti sportive in materia, insiste perché sia accertata e dichiarata l’assenza di qualsivoglia responsabilità a qualunque titolo in 294 294 capo alla Cabassi Union Carpi non essendo il fatto avvenuto nelle immediate adiacenze dell’impianto sportivo. Il Tribunale - Letto l’atto di deferimento e le successive memorie difensive depositate dalle parti incolpate; - Preso atto della dettagliata requisitoria della Rappresentante della Procura Federale e delle relative sanzioni disciplinari proposte nei confronti delle parti deferite Sig. Mirko Uva e società ASD Cabassi Union Carpi; - Udite le parti deferite nonché i loro avvocati difensori; - Ritenuto che il comportamento del calciatore Mirko Uva, così come delineato nella fase delle indagini e precisato in sede di audizione dello stesso calciatore, debba essere considerato in stretta correlazione alla gara del 2 febbraio 2025 indipendentemente dall’effettiva distanza dall’impianto sportivo dei luoghi nei quali è avvenuta l’appropriazione della pistola scacciacani e poi l’esplosione degli spari a scopo intimidatorio; - Considerata ugualmente correlata alla suddetta partita la condotta del fratello del Sig. Mirko Uva che va inteso a tutti gli effetti come un sostenitore della società ospitante Cabassi Union Carpi; - Ritenuta pertanto comprovata la responsabilità del calciatore Mirko Uva per non aver osservato i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva; - Ritenuto altresì che il comportamento del calciatore Mirko Uva sia assimilabile a una condotta violenta ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva e che da tale comportamento sia anche derivato un potenziale pericolo per l’incolumità pubblica; - Considerato che nel comportamento tenuto prima e dopo il deferimento dal suddetto calciatore è ravvisabile la sussistenza di un concorso di circostanze attenuanti per aver egli agito sotto l’influenza di un fatto ingiusto altrui, per avere nella fase delle indagini ammesso il fatto così agevolando l’attività dell’organo inquirente, per essersi presentato personalmente all’odierna udienza ammettendo con franchezza le proprie colpe, rispondendo senza reticenza a tutte le domande postegli e manifestando un rincrescimento per quanto fatto che è apparso sincero e al quale questo organismo di disciplina sportiva intende dar credito; - Ritenuto che ai fini disciplinari la società ASD Cabassi Union Carpi debba rispondere del comportamento e del proprio tesserato Mirko Uva e del fratello di costui che ne ha agevolato il compimento del fatto; - Valutato che anche a favore della Cabassi Union Carpi sono ravvisabili circostanze attenuanti per aver fattivamente agito al fine di attenuare le conseguenze dell’illecito commesso dal proprio tesserato e dal proprio sostenitore. Per tutti i suddetti motivi
d e l i b e r a
di infliggere: Al calciatore MIRKO UVA la squalifica di anni uno e alla società A.S.D. CABASSI UNION CARPI l’ammenda di Euro 1.000,00 Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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