C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 4 del 09.07.2025 – Delibera – DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO NEI CONFRONTI DEL CALCIATORE HADID IMRANE NONCHE’ DELLA SOCIETA’ A.S.D. JCR JUVENILIA C. RAVAGLIA Con nota 04.06.2025, n. 29322/587 pfi 24-25, il Procuratore Federale Interregionale; – visto l’ art.125, del C.G.S.; – vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale avv. Massimo Caravetta, con il coordinamento del Sostituto Procuratore Federale avv. Alessandro Boscarino; – deferisce a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, per rispondere: il Signor Hadid Imrane all’epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società ASD JCR Juvenilia C. Ravaglia

DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO NEI CONFRONTI DEL CALCIATORE HADID IMRANE NONCHE’ DELLA SOCIETA’ A.S.D. JCR JUVENILIA C. RAVAGLIA Con nota 04.06.2025, n. 29322/587 pfi 24-25, il Procuratore Federale Interregionale; - visto l’ art.125, del C.G.S.; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale avv. Massimo Caravetta, con il coordinamento del Sostituto Procuratore Federale avv. Alessandro Boscarino; - deferisce a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, per rispondere: il Signor Hadid Imrane all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società ASD JCR Juvenilia C. Ravaglia ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all’interno e nell’interesse della società e comunque rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva: per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 40, comma 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 11.12.2024 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società A.S.D. JCR Juvenilia C. Ravaglia, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere. Dagli accertamenti effettuati è emerso che la Federazione marocchina ha inviato una mail alla F.I.G.C. in data 18.12.2024, dalla quale risulta che il calciatore sig. Hadid Imrane è stato tesserato per la società Club Sportif Chabab Inezgane, alla medesima affiliata. la Società A.S.D. JCR Juvenilia C. Ravaglia a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art.6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Hadid Imrane così come descritti nel precedente capo di incolpazione. Effettuate le rituali e dovute notifiche nessuna delle parti deferite è comparsa all’odierna udienza e nemmeno ha depositato memorie difensive. Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Valentina Soravia, dopo ampia e dettagliata requisitoria in ordine ai fatti oggetto del deferimento, si riporta alle motivazioni del medesimo atto e chiede che sia dichiarata la responsabilità delle parti incolpate per le violazioni regolamentari alle stesse rispettivamente addebitate per le quali propone i seguenti provvedimenti disciplinari: - Squalifica del calciatore Hadid Imrane per 4 giornate di squalifica da scontare in gare ufficiali - EUR 500,00 d’ammenda a carico della società ASD JCR Juvenilia C. Ravaglia. Il Tribunale - letto l’atto di deferimento; - Preso atto della mancata presenza di entrambe le parti deferite all’odierna udienza e del fatto che nessuna di esse ha depositato memorie difensive; - Ritenuta comprovata sia la responsabilità del calciatore Hadid Imrane per le false dichiarazioni rilasciate in sede di richiesta di tesseramento, sia la responsabilità della società ASD JCR Juvenilia C. Ravaglia per non aver effettuato le dovute verifiche. Per tutti i suddetti motivi

d e l i b e r a

di infliggere: Al calciatore HADID IMRANE la squalifica per 4 giornate da scontare nel campionato di competenza della prossima stagione sportiva e alla società A.S.D. JCR JUVENILIA C. RAVAGLIA l’ammenda di Euro 350,00 Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

 

 

 

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