C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 35 del 01.10.2025 – Delibera – CAMPIONATO DI PRMA CATEGORIA Nr. 1 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. ANZOLAVINO CALCIO Avverso squalifica del calciatore Mattia VERGNANI per cinque giornate di gara Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 31 del 17/09/2025 Gara: Anzolavino Calcio / Crevalcore del 14.09.2025

CAMPIONATO DI PRMA CATEGORIA Nr. 1 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. ANZOLAVINO CALCIO Avverso squalifica del calciatore Mattia VERGNANI per cinque giornate di gara Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 31 del 17/09/2025 Gara: Anzolavino Calcio / Crevalcore del 14.09.2025

La società ASD Anzolavino Calcio ha ritualmente impugnato il suddetto provvedimento disciplinare deliberato dal Giudice sportivo regionale ammettendo che il proprio calciatore Vergnani ha effettivamente utilizzato una frase blasfema, ma negando che l’espressione ingiuriosa dal medesimo atleta pronunciata alla vista del conseguente cartellino rosso, fosse diretta all’indirizzo dell’arbitro. La reclamante sostiene che in un momento di particolare frustrazione, il calciatore Vergnani avrebbe proferito tale espressione in modo concitato e volendo riferirsi a se stesso e dunque senza l’intenzione di denigrare e offendere l’ufficiale di gara. In forza degli illustrati motivi la società Anzolavino chiede una riduzione dell’irrogata squalifica. La società ASD Anzolavino Calcio partecipa all’odierna riunione in persona del proprio Presidente il quale si richiama alle motivazioni esposte nel proposto reclamo e alle conclusioni ivi precisate insistendo sul fatto che il calciatore Vergnani non avrebbe rivolto nessuna offesa all’arbitro e che l’espressione ingiuriosa riportata a referto era diretta non all’ufficiale di gara bensì al medesimo calciatore per essersi questi reso conto di avere commesso una leggerezza e lasciato la propria squadra in inferiorità numerica in un momento peraltro cruciale della partita. Letto il reclamo, esaminato il rapporto ufficiale della gara in questione, sentito l’arbitro della gara che ha confermato senza incertezze quanto riportato a referto, la Corte ritiene che la tesi difensiva della società reclamante, per quanto suggestiva, sia del tutto priva di fondamento atteso che dal referto arbitrale emerge che al 17° minuto del secondo tempo il calciatore Mattia Vergnani, maglia n° 7 dell’Anzolavino, subiva un contrasto di gioco a seguito del quale si avvicinava all’arbitro urlando una frase blasfema; alla notifica del provvedimento disciplinare dell’espulsione dal campo, lo stesso Vergnani indirizzava all’arbitro della gara, e non ad altri, un epiteto offensivo. In ragione di quanto precede la sanzione disciplinare disposta dal Giudice del CRER appare il frutto di una corretta interpretazione degli atti ufficiali e di un altrettanto corretta applicazione del combinato disposto dagli articoli 36 comma 1 lettera a (condotta ingiuriosa nei confronti degli ufficiali di gara) e 37 (utilizzo di espressione blasfema) del Codice di Giustizia Sportiva.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello del CRER rigetta il reclamo in oggetto e conferma integralmente l’impugnata delibera del Giudice sportivo del CRER Dispone a carico della società ASD Anzolavino Calcio l’addebito del relativo contributo per l’accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo.

 

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