C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 35 del 01.10.2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. BAGNO DI ROMAGNA CALCIO Avverso squalifica del calciatore Nicolò BERNI per quattro giornate di gara Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 31 del 17/09/2025 Gara: Bagno di Romagna / Pol. Rumagna del 13.09.2025
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. BAGNO DI ROMAGNA CALCIO Avverso squalifica del calciatore Nicolò BERNI per quattro giornate di gara Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 31 del 17/09/2025 Gara: Bagno di Romagna / Pol. Rumagna del 13.09.2025
La società ASD Bagno di Romagna Calcio ha ritualmente e tempestivamente impugnato il sopra indicato provvedimento disciplinare del Giudice sportivo regionale sostenendo che il proprio calciatore Nicolò Berni a seguito di un fallo di gioco avrebbe inveito contro un avversario e che poi, una volta ammonito, avrebbe continuato a insultare il giocatore della Pol. Rumagna; secondo la reclamante l’arbitro sarebbe incorso in un fraintendimento per aver ritenuto che le ingiurie fossero a lui indirizzate e decretando per questa ragione l’espulsione del calciatore Berni. Per i motivi come sopra riassunti la società reclamante chiede che il comportamento del proprio tesserato non venga inquadrato come condotta irriguardosa o ingiuriosa nei confronti dell’arbitro e che pertanto l’impugnata sanzione sia commutata in una squalifica meno afflittiva. La società ASD Bagno di Romagna Calcio che nel reclamo non chiede di essere sentita non è presente all’odierna riunione. Il proposto reclamo appare infondato e non merita accoglimento in quanto la tesi difensiva della società Bagno di Romagna non trova conferma nel referto di gara dal quale risulta in maniera precisa e inequivocabile che al 45° minuto del secondo tempo il calciatore Nicolò Berni, maglia n° 7 del Bagno di Romagna, veniva richiamato, e non ammonito, per aver commesso un fallo ai danni di un avversario e che in seguito a tale richiamo alzava un braccio e indirizzava all’arbitro una frase incontestabilmente irriguardosa per la quale veniva espulso dal campo. La condotta del calciatore Berni è stata dunque correttamente inquadrata dal Giudice sportivo regionale nella fattispecie prevista dall’articolo 36 comma 1 lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva che per i calciatori resisi responsabili di tali infrazioni stabilisce come sanzione minima la squalifica per 4 giornate di gara.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello del CRER rigetta il reclamo in oggetto e conferma integralmente l’impugnata delibera del Giudice sportivo del CRER Dispone a carico della società ASD Bagno di Romagna l’addebito del relativo contributo per l’accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo.
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