C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 35 del 01.10.2025 – Delibera – CAMPIONATO UNDER 15 PROVINCIALI Nr. 4 – RECLAM0 PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. MONTANARA CALCIO DUCALE 61 Avverso squalifica del calciatore Matteo BERTOLANI per quattro giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Parma pubblicata nel C.U. nr. 17 del 17/09/2025 Gara: Montanara / Busseto del 13.09.2025

CAMPIONATO UNDER 15 PROVINCIALI Nr. 4 – RECLAM0 PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. MONTANARA CALCIO DUCALE 61 Avverso squalifica del calciatore Matteo BERTOLANI per quattro giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Parma pubblicata nel C.U. nr. 17 del 17/09/2025 Gara: Montanara / Busseto del 13.09.2025

La società ASD Montanara Calcio Ducale 61 - da ora solo Montanara - ha proposto un rituale e tempestivo reclamo contro la squalifica di 4 giornate di gara inflitta al proprio giovane tesserato Matteo Bertolani ammettendo l’atteggiamento irriguardoso da questi tenuto nei confronti dell’arbitro, ma ritenendolo tale da non giustificare l’irrogata squalifica. Al riguardo la Montanara rileva che il calciatore Bertolani avrebbe rivolto espressioni irrispettose, ma non certo offensive, all’indirizzo dell’arbitro dopo che questi aveva annullato la rete del pareggio incorrendo in un palese errore tecnico, che lo stesso Bertolani avrebbe accettato il provvedimento di espulsione senza protestare e lasciando immediatamente il terreno di gioco e che mai prima d’ora il suddetto giovane atleta avrebbe subito provvedimenti disciplinari per condotte non regolamentari nei confronti degli ufficiali di gara. Per i motivi come sopra riassunti la Montanara chiede che in applicazione del principio di congruità, ragionevolezza e proporzione della sanzione, l’impugnata squalifica sia ridotta in maniera equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti. La società Montanara che nel reclamo non chiede esplicitamente di essere sentita non è presente all’odierna riunione. Il proposto reclamo è infondato e non merita accoglimento poiché dal referto arbitrale risulta in maniera inequivocabile che al a18° minuto del secondo tempo, il calciatore Matteo Bertolani, maglia nr. 18 del Montanara e che per un mero errore materiale in distinta è stato indicato con il nome di battesimo di Andrea, ma la cui reale ed effettiva identità è stata compiutamente appurata, a seguito di una decisione tecnica del direttore di gara rivolgeva a quest’ultimo espressioni gravemente irriguardose e alla vista del conseguente cartellino rosso reiterava in modo plateale una condotta volgare e ulteriormente irrispettosa. In considerazione di quanto precede il collegio ritine che il comportamento del calciatore Bertolani sia stato correttamente inquadrato dal Giudice sportivo di Parma nella fattispecie prevista dall’articolo 36 comma 1 lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva che per i calciatori resisi responsabili di simili infrazioni stabilisce come sanzione minima la squalifica per 4 giornate di gara.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello del CRER rigetta il reclamo in oggetto e conferma integralmente l’impugnata delibera del Giudice sportivo di Parma Dispone a carico della società Montanara Calcio Ducale 61 l’addebito del relativo contributo per l’accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo.

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