C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 41 del 15.10.2025 – Delibera – CAMPIONATO UNDER 17 PROVINCIALE Nr. 7 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S. AUDACE A.S.D. Avverso squalifica del calciatore Achille PANTANO per undici giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Parma pubblicata nel C.U. nr. 22 del 01/10/2025 Gara: Montebello / Audace del 28.09.2025

CAMPIONATO UNDER 17 PROVINCIALE Nr. 7 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S. AUDACE A.S.D. Avverso squalifica del calciatore Achille PANTANO per undici giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Parma pubblicata nel C.U. nr. 22 del 01/10/2025 Gara: Montebello / Audace del 28.09.2025

La società US Audace ASD congiuntamente al calciatore minorenne Achille Pantano, quest’ultimo in persona del padre esercente la potestà genitoriale, entrambi rappresentanti e difesi dall’Avv. Antonio De Luca del Foro di Parma, hanno proposto un rituale e tempestivo reclamo contro la squalifica per 11 giornate di gara inflitta al suddetto giovane tesserato dal Giudice sportivo di Parma. Con un unico articolato atto di reclamo la società Audace e il calciatore Pantano contestano la ricostruzione contenuta nel referto arbitrale che sostengono sia affetto da contraddizioni, anomalie e incongruenze tali da comprometterne l’attendibilità. Secondo le parti reclamanti il calciatore Pantano non avrebbe pronunciato frasi razziste all’indirizzo di un avversario né durante lo svolgimento della gara, circostanza che ha dato luogo alla sua seconda ammonizione e conseguente espulsione dal campo, né tanto meno nel fine partita. Nel reclamo si deduce che In quest’ultimo frangente si sarebbe acceso un alterco fra i calciatori di entrambe le squadre e un tesserato del Montebello avrebbe ripetutamente urlato di essere stato offeso con un epiteto razzista da Achille Pantano, epiteto che l’arbitro non avrebbe potuto sentire direttamente perché già rientrato nel suo spogliatoio e comunque mai pronunciato dal calciatore Pantano come dichiarato e testimoniato sia dal dirigente accompagnatore sia dall’allenatore della stessa società Audace. Secondo le parti reclamanti l’arbitro sarebbe stato indotto a riportare a referto la frase razzista ascritta ad Achille Pantano a seguito delle pressioni psicologiche su di lui esercitate dai dirigenti del Montebello i quali, nell’accusare il suddetto calciatore Pantano di una condotta discriminatoria, avrebbero tentato di giustificare il comportamento iroso e anche violento che nel fine gara stava tenendo un loro calciatore di colore. A sostegno della sopra prospettata ricostruzione dell’accaduto le parti reclamanti richiedono l’audizione come testimoni dei soggetti presenti ai fatti e indicano in particolare i nominativi di un dirigente e del tecnico della squadra under 17 dell’Audace. Per tutti i motivi come sopra riassunti la società reclamante e il calciatore Achille Pantano concludono chiedendo, in via principale, l’annullamento dell’impugnato provvedimento disciplinare ovvero, in via meramente subordinata, una diversa determinazione della sanzione in misura significativamente inferiore. L’Avv. Antonio De Luca in nome e per conto di entrambe le parti reclamanti, che nel reclamo hanno espressamente richiesto di essere ascoltate, partecipa da remoto all’odierna riunione e in questa sede si richiama ai motivi dedotti nel proposto atto di impugnazione e alle conclusioni in esso precisate insistendo in particolare sulle contraddizioni contenute nel referto arbitrale e sulla conseguente scarsa attendibilità delle risultanze ufficiali frutto di un’evidente suggestione subita dall’arbitro ad opera dei dirigenti del Montebello e che avrebbero indotto il Giudice di primo grado a irrogare una squalifica ingiustificata e comunque eccessiva. Letto il reclamo, udito l’avvocato delle parti reclamanti, esaminato il rapporto ufficiale di gara, la Corte non ammette l’escussione dei dedotti testimoni in quanto soggetti che non offrono un sufficiente grado d’imparzialità, essendo entrambi tesserati della società reclamante, e perché le loro testimonianze non si ritengono necessarie per la decisione del presente procedimento disciplinare. La Corte ritiene invece necessario sentire a chiarimenti l’arbitro della gara il quale a precise domande conferma di avere, al 34° minuto del secondo tempo regolamentare, nitidamente udito il calciatore Achille Pantano, maglia nr. 8 dell’Audace, indirizzare a un avversario di colore la frase “tornatene dove devi stare” e di avere per questo deciso di ammonire per la seconda volta il calciatore Pantano decretandone quindi l’espulsione per doppio cartellino giallo; a quest’ultimo riguardo l’arbitro riferisce con sincerità di non avere colto nell’immediatezza il tenore discriminatorio della frase pronunciata dal calciatore Pantano e di essersi reso conto solo in un momento successivo del fatto che una simile espressione avrebbe meritato un rosso diretto; per quanto concerne invece il dopo gara, l’arbitro precisa che una volta rientrato nel proprio spogliatoio avvertiva delle urla provenire dalla zona prospiciente i locali adibiti a spogliatoi, per cui decideva di uscire e vedeva il calciatore di colore del Montebello che in preda a un forte stato d’agitazione e trattenuto a stento da compagni e dirigenti, stava cercando di raggiungere il calciatore Achille Pantano urlandogli la seguente frase: “a chi hai detto negro di merda ?”; l’arbitro ammette di non aver personalmente e direttamente sentito il calciatore Pantano pronunciare questa frase, ma di aver ottenuto dai dirigenti presenti la conferma che essa fosse stata profferita proprio da Achille Pantano nei confronti di un calciatore dalla pelle nera appartenente alla squadra under 17 del Montebello. A giudizio di questa Corte le risultanze ufficiali di gara integrate con le precisazioni fornite dall’arbitro in sede di chiarimenti non consentono di ritenere adeguatamente provata la responsabilità del calciatore Achille Pantano per aver tenuto a fine partita un comportamento discriminatorio consistito in un’offesa pronunciata per motivi di colore e origine etnica. Questo collegio ritiene tuttavia che la frase “tornatene dove devi stare” che durante lo svolgimento della gara il calciatore Achille Pantano ha rivolto a un avversario di colore, per il contesto in cui è stata pronunciata e il soggetto al quale era rivolta, contenga elementi e caratteri sufficienti per essere qualificata come condotta discriminatoria trattandosi di espressione che comporta una chiara denigrazione per motivi di origine etnica e costituisce una palese violazione dell’articolo 28 del Codice di Giustizia Sportiva. Il comportamento discriminatorio nei confronti di un avversario in aggiunta con l’atteggiamento irriguardoso nei confronti dell’ufficiale di gara assunto dal giovane calciatore Achille Pantano alla vista del cartellino rosso, giustificano e legittimano la squalifica per 11 giornate effettive di gara disposta dal Giudice sportivo di Parma, sanzione disciplinare che dunque va confermata mentre non può trovare accoglimento il proposto reclamo.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello del CRER rigetta il reclamo in oggetto Dispone a carico solidale della società US Audace ASD e dell’esercente la potestà genitoriale sul tesserato Achille Pantano l’addebito del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo

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