C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 44 del 22.10.2025 – Delibera – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Nr. 8 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.S.D. BERRA Avverso squalifica del calciatore Davide BENINI per dieci giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ferrara pubblicata nel C.U. nr. 17 del 9/10/2025 Gara: Arzenta / Berra del 05.10.2025
CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Nr. 8 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.S.D. BERRA Avverso squalifica del calciatore Davide BENINI per dieci giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ferrara pubblicata nel C.U. nr. 17 del 9/10/2025 Gara: Arzenta / Berra del 05.10.2025
La società SSD Berra dopo aver, con il preavviso di reclamo, richiesto e ottenuto copia degli atti ufficiali della gara, ha ritualmente e tempestivamente impugnato il sopra indicato provvedimento disciplinare disposto dal Giudice sportivo di Ferrara nei confronti del calciatore Davide Benini. La reclamante afferma che negli ultimi istanti della gara il suddetto calciatore sarebbe stato colpito con un pugno da un avversario e per attirarne l’attenzione lo avrebbe prima chiamato con il numero della maglia e poi con l’espressione “Ehi nero”. Secondo la società Berra tale frase sarebbe stata pronunciata senza alcun intento discriminatorio o offensivo, ma come reazione istintiva conseguente a un gesto violento subito da un calciatore dell’Arzenta e dunque in un contesto emotivo particolare che escluderebbe qualsiasi volontà di denigrare l’avversario per il suo colore della pelle. Richiamando alcuni precedenti della giurisprudenza sportiva in tema di interpretazione e applicazione dell’articolo 28 Codice di Giustizia Sportiva e allegando una dichiarazione a firma dello stesso calciatore Davide Benini nella quale questi ammette di aver pronunciato la frase attribuitagli dall’arbitro dopo essere stato colpito da un pugno infertogli da un calciatore dell’Arzenta dalla pelle nera, riconosce che tale espressione poteva essere fraintesa, ma esclude qualsiasi suo intento offensivo e discriminatorio e afferma di non aver mai nutrito sentimenti razzisti nei confronti di chicchessia, la società Berra conclude chiedendo l’annullamento o quanto meno la riduzione della sanzione inflitta al proprio tesserato. Il proposto reclamo è fondato e merita di essere accolto perché la versione dei fatti prospettata dalla società reclamante trova piena conferma nelle risultanze ufficiali di gara e perché a giudizio di questa Corte Sportiva d’Appello a livello territoriale il termine “nero” utilizzato dal calciatore Davide Benini per rivolgersi a un avversario, per quanto non del tutto privo di una connotazione ambigua, in ragione delle modalità e del contesto in cui è stato pronunciato non costituisce un’espressione offensiva e discriminatoria tale da rientrare in una delle fattispecie concrete previste e punite dall’articolo 28 Codice di Giustizia Sportiva.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello del CRER accoglie il reclamo in oggetto e in riforma della delibera del Giudice sportivo di Ferrara riduce a una sola giornata di gara la squalifica del calciatore Davide Benini Poiché il reclamo è stato accolto nulla dispone in merito all’addebito del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo.
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