C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 49 del 29.10.2025 – Delibera – CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 16 INTERPROVINCIALE Nr. 12 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ P.G.S OR.SA Avverso dichiarazione di inammissibilità del ricorso contro la regolarità dello svolgimento della gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Parma pubblicata nel C.U. nr. 26 del 15.10.2025 Gara: Viadana – Or.Sa del 14/09/2025
CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 16 INTERPROVINCIALE Nr. 12 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ P.G.S OR.SA Avverso dichiarazione di inammissibilità del ricorso contro la regolarità dello svolgimento della gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Parma pubblicata nel C.U. nr. 26 del 15.10.2025 Gara: Viadana - Or.Sa del 14/09/2025
La società PGS Or.Sa ha impugnato la decisione con la quale il Giudice sportivo di Parma ha dichiarato inammissibile, perché preceduto da un preannuncio che pur essendo stato inviato tramite PEC era privo di sottoscrizione da parte del legale rappresentante della stesa PSG Or.Sa, il ricorso che detta società aveva proposto per contestare il regolare svolgimento della gara in oggetto indicata sostenendo che nella formazione schierata dalla società Viadana vi fosse un calciatore che non aveva titolo per partecipare all’incontro non avendo ancora totalmente scontato una squalifica per 4 giornate di gara subita in occasione di un torneo disputato nella stagione sportiva 2024/2025. A sostegno del proprio atto d’impugnazione la società reclamante adduce un’articolata serie di argomentazioni di natura prettamente giuridica che non vengono esaminate in quanto assorbite dalla motivazione, ritenuta effettivamente cruciale e dunque totalmente assorbente di tutte le altre deduzioni difensive, basata sul rilievo che il ricorso contro la regolarità della gara con le relative motivazioni è stato depositato, nel rispetto delle modalità e delle forme previste dal Codice di Giustizia Sportiva, entro il medesimo termine stabilito per il deposito della dichiarazione di preannuncio del ricorso, vale a dire entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferiva. Siccome la dedotta circostanza risulta provata dalle allegazioni prodotte dalla società PSG Or.Sa, questo collegio reputa fondato il proposto reclamo poiché il ricorso inoltrato a mezzo pec al Giudice Sportivo entro il termine previsto per il deposito del relativo preavviso, costituisce un atto che contiene la volontà di reclamare e assorbe l’esigenza di un preannuncio di reclamo (in questi stessi termini si veda DECISIONE CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE PUBBLICATA SUL C.U. n. 132/CSA del 16/04/2019). In ragione del sopra richiamato principio di ordine generale la Corte ritiene insussistente l’inammissibilità dichiarata dal Giudice sportivo di Parma la cui decisione deve, in stretta conformità all’articolo 78 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, essere pertanto annullata con rinvio degli atti del presente procedimento al medesimo organismo di giustizia sportiva a livello territoriale per l’esame nel merito del ricorso proposto dalla società PSG Or.Sa avverso la regolarità della gara in questione.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello del CRER accoglie il reclamo in oggetto e annulla la delibera del Giudice sportivo di Parma al quale rinvia gli atti per l’esame nel merito. Nulla dispone relativamente all’addebito del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo.
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