C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 55 del 05.11.2025 – Delibera – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Nr. 14 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ CASALECCHIO 1921 S.S.D. Avverso inibizione del dirigente Michele MAGAGNOLI fino al 21 dicembre 2025 e avverso squalifica del calciatore Sergio ANDERLINI per tre giornate di gara. Delibere del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Bologna pubblicate nel C.U. nr. 22 del 23/10/2025 Gara: Casalecchio 1921 / Pol. Valsamoggia del 19.10.2025

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Nr. 14 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ CASALECCHIO 1921 S.S.D. Avverso inibizione del dirigente Michele MAGAGNOLI fino al 21 dicembre 2025 e avverso squalifica del calciatore Sergio ANDERLINI per tre giornate di gara. Delibere del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Bologna pubblicate nel C.U. nr. 22 del 23/10/2025 Gara: Casalecchio 1921 / Pol. Valsamoggia del 19.10.2025

La società Casalecchio 1921 SSD ha tempestivamente e ritualmente impugnato entrambe le sopra indicate decisioni del Giudice sportivo di Bologna rimarcando, per quanto riguarda la posizione del Sig. Magagnoli, che quest’ultimo in seno alla società non ricopre la carica di dirigente bensì è tesserato in qualità di tecnico tanto che in occasione della gara in questione svolgeva la funzione di vice allenatore come peraltro chiaramente indicato nella distinta di gara presentata all’arbitro prima dell’inizio della partita. Pertanto secondo la reclamante il provvedimento disciplinare che è stato inflitto al Sig. Magagnoli non sarebbe corretto da un punto di vista formale in quanto riferito a un dirigente e non a un tecnico. Sul piano sostanziale la società Casalecchio 1921 sostiene poi che il suddetto vice allenatore nel confronto dialettico che a fine partita ammette si aver avuto con l’arbitro, avrebbe sempre mantenuto un contegno educato e rispettoso. Riguardo al comportamento del calciatore Anderlini la società reclamante afferma che quest’ultimo atleta avrebbe solo e semplicemente allontanato con una spinta non violenta un avversario che lo aveva colpito con un pugno a seguito di un episodio di gioco. Per i motivi come sopra riassunti il Casalecchio 1921 conclude chiedendo la riforma di entrambe le impugnate decisioni con la conseguente riduzione delle rispettive squalifiche in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti. La società Casalecchio 1921 partecipa all’odierna riunione in persona del proprio Presidente e legale rappresentante il quale si richiama alle motivazioni addotte con il depositato reclamo e dopo aver riproposto una propria versione dei fatti che hanno determinato l’erogazione delle impugnate sanzioni disciplinari ai danni dei propri due tesserati, insiste nelle conclusioni precisate nell’atto d’impugnazione. Letto il reclamo, sentito il Presidente della società Casalecchio 1921 ed esaminati gli atti ufficiali di gara, la Corte decide di sentire a chiarimenti l’arbitro che ha diretto l’incontro il quale conferma il proprio referto e in particolare le successive integrazioni richiestegli dal Giudice sportivo. L’arbitro ribadisce pertanto di aver  notato, subito dopo il triplice fischio finale, il calciatore Sergio Anderlini, maglia numero 8 del Casalecchio 1921, reagire ad un atto di violenza subito da un avversario con una spinta sul petto di quest’ultimo calciatore inferta con altrettanta violenza. Quanto al Sig. Michele Magagnoli il direttore di gara precisa che a fine partita mentre egli era intento a dare spiegazioni ai dirigenti del Casalecchio circa alcune sue decisioni tecniche e di carattere disciplinare, lo stesso Magagnoli interveniva nel confronto in atto accusando platealmente l’arbitro di non essere stato capace di assicurare una direzione di gara in modo giusto e imparziale. Anche alla luce delle precisazioni fornite dall’arbitro in sede di chiarimenti questa Corte ritiene che il proposto reclamo colga nel segno rispetto a entrambi gli impugnati provvedimenti disciplinari disposti dal Giudice sportivo di Bologna che pertanto devono essere riformati. Per quanto concerne il Sig. Michele Magagnoli dagli atti ufficiali appare che egli abbia preso parte all’incontro nella veste di allenatore in seconda e non in qualità di dirigente come invece ritenuto dal giudice di prima istanza. Pertanto il comportamento non regolamentare e irrispettoso che il suddetto Sig. Magagnoli ha tenuto a fine partita nei confronti dell’ufficiale di gara va ricondotto all’articolo 36 comma 1 lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva che stabilisce che ai calciatori e ai tecnici responsabili di simili infrazioni è inflitta la sanzione edittale della squalifica per 4 giornate o a tempo determinato per un periodo comunque equivalente. Il comportamento del calciatore Anderlini, reo di aver reagito ad un atto violento di un avversario con una spinta, va considerato come condotta gravemente antisportiva nella quale è ravvisabile una sostanziale equivalenza fra circostanze aggravanti e attenuanti e che dunque può essere punita con la sanzione edittale di sole due giornate di squalifica stabilita dall’articolo 39 del Codice di Giustizia Sportiva.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello del CRER accoglie il reclamo in oggetto e in riforma delle delibere del Giudice sportivo di Bologna riduce la squalifica del calciatore Sergio Anderlini a due giornate effettive di gara e ridetermina la squalifica del tecnico Michele Magagnoli fino a tutto il 16 novembre 2025. Nulla dispone relativamente all’addebito del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it