C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 58 del 12.11.2025 – Delibera – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Nr. 16 – RECLAM0 PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. LATINO RIVAZZURRA 2015 Avverso ammenda di EURO 500,00 a carico della società Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Rimini pubblicata nel C.U. nr. 28 del 30/10/2025 Gara: Montegrimano Terme / Latino del 25.10.2025
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Nr. 16 – RECLAM0 PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. LATINO RIVAZZURRA 2015 Avverso ammenda di EURO 500,00 a carico della società Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Rimini pubblicata nel C.U. nr. 28 del 30/10/2025 Gara: Montegrimano Terme / Latino del 25.10.2025
La società ASD Latino Rivazzurra 2015 ha ritualmente e tempestivamente impugnato la suddetta sanzione economica disposta dal Giudice sportivo di Rimini ritenendola eccessiva, ingiustificata e non proporzionata ai fatti realmente accaduti. A sostegno di tale tesi la società reclamante adduce un’articolata serie di motivazioni affermando sostanzialmente e riassuntivamente che la partita avrebbe avuto un andamento sereno, che non vi sarebbero stati episodi tali da giustificare una simile sanzione pecuniaria, che la propria tifoseria, peraltro meno numerosa rispetto a quella della squadra ospitante, non avrebbe avuto ragioni per assumere atteggiamenti ostili nei confronti del direttore di gara e che l’entità dell’impugnata ammenda non avrebbe riscontri nella giurisprudenza sportiva adottata per casi analoghi, ma anche per episodi più gravi in occasione dei quali è stata messa a rischio o addirittura lesa l’incolumità fisica degli ufficiali. Per i motivi come sopra illustrati in maniera succinta e allegando una dichiarazione del Presidente della società avversaria che conferma che durante la gara non vi sarebbero stati episodi di tensione degni di rilievo e atteggiamenti offensivi nei confronti dell’ufficiale di gara, la società Latino chiede l’annullamento dell’impugnata sanzione ovvero, in via subordinata, una forte riduzione della stessa in maniera tale da riportarla in linea con le sanzioni comminate ad altre società. La società reclamante che non ha espressamente richiesto di essere ascoltata non è presente all’odierna riunione. Ad avviso di questa Corte sportiva d’appello a livello territoriale il proposto reclamo merita di essere accolto con conseguente riforma dell’impugnata decisione del Giudice sportivo di Rimini che appare viziata da una non corretta valutazione in diritto delle risultanze ufficiali della gara in questione oltre che caratterizzata da riferimenti normativi non più in essere. Dagli atti ufficiali risulta in maniera chiara e inequivocabile che i sostenitori riferibili alla società Latino si sono resi responsabili di ripetuti insulti all’indirizzo dell’arbitro alcuni dei quali recanti espressioni di discriminazione territoriale. Di tale condotta discriminatoria posta in essere dalla sua tifoseria deve pertanto risponderne la società Latino ai sensi e per gli effetti dell’articolo 28 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva attualmente in vigore che, in caso di prima violazione di detta norma regolamentare, stabilisce come pena minima edittale l’obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori (art. 8 comma 1 lettera d), concedendo tuttavia agli organismi di giustizia sportiva di sospendere l’esecuzione di tale sanzione per il periodo di prova di un anno. Pertanto le espressioni discriminatorie dei sostenitori della società Latino dovranno essere ricondotte nella fattispecie prevista dall’articolo 28 comma 4 CGS e sanzionate in stretta applicazione di tale previsione normativa; mentre le espressioni ingiuriose di diversa natura rivolte all’indirizzo dell’ufficiale di gara andranno punite con una sanzione pecuniaria conforme alla prassi usualmente adottata per simili episodi dagli organismi di giustizia sportiva emiliano-romagnoli.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello del CRER accoglie il reclamo in oggetto e in riforma della delibera del Giudice sportivo di Rimini riduce l’ammenda a carico della società A.S.D. LATINO RIVAZZURRA 2015 per le intemperanze dei propri sostenitori ad EURO 100,00.
Mentre per le espressioni di discriminazione territoriale pronunciate dai suoi sostenitori all’indirizzo dell’ufficiale di gara dispone l’obbligo per la società A.S.D. LATINO RIVAZZURRA 2015 di disputare due gare casalinghe del Campionato di 2^ categoria con il settore della tribuna totalmente privo di spettatori con sospensione dell’esecuzione di tale provvedimento per il periodo di prova di un anno Nulla dispone relativamente all’addebito del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del reclamo.
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