C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 58 del 12.11.2025 – Delibera – CAMPIONATO UNDER 17 ÉLITE Nr. 17 – RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL CALCIATORE MATTIA NERI Avverso squalifica del calciatore Mattia NERI per cinque giornate di gara Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 49 del 29/10/2025 Gara: Virtus Faenza / Torresavio del 26.10.2025

CAMPIONATO UNDER 17 ÉLITE Nr. 17 – RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL CALCIATORE MATTIA NERI Avverso squalifica del calciatore Mattia NERI per cinque giornate di gara Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 49 del 29/10/2025 Gara: Virtus Faenza / Torresavio del 26.10.2025

Il Sig. Massimo Neri in qualità di padre esercente la potestà genitoriale sul calciatore minorenne Mattia Neri, tesserato con la società Virtus Faenza, dopo aver richiesto e ottenuto copia degli atti ufficiali della gara in questione, ha ritualmente impugnato in proprio il sopra indicato provvedimento disciplinare. Il reclamante ritiene ingiustificata e eccessiva la squalifica per 5 giornate di gara comminata dal Giudice sportivo di prima istanza sostenendo che l’epiteto “pagliaccio” profferito da Mattia Neri a seguito del secondo cartellino giallo, non sarebbe “una parola offensiva come tante altre dette in campo, ma una parola di un mestiere fatto per far ridere la gente” e che in ogni caso non vi sarebbe alcuna certezza che tale espressione fosse realmente diretta all’arbitro potendo invece essere stata rivolta a chiunque altro si trovava in quel momento sul terreno di gioco. In base alle motivazioni come sopra riassunte e rimarcando l’assenza di precedenti disciplinari a carico di Mattia Neri, il reclamante chiede che l’impugnata squalifica venga ridotta e ridimensionata proporzionalmente all’entità dell’accaduto. La parte reclamante che non ha espressamente richiesto di essere ascoltata non è presente all’odierna riunione. Il proposto reclamo non può essere accolto poiché basato su argomentazioni inconsistenti e motivazioni che non trovano alcun riscontro nel rapporto arbitrale che nell’ambito della disciplina sportiva fa piena prova circa il comportamento dei tesserati durante e dopo lo svolgimento di una gara. Dal referto di gara risulta infatti che al 30° minuto del secondo tempo il calciatore Mattia Neri, maglia nr. 5 della Virtus Faenza, a seguito dell’espulsione per doppia ammonizione rivolgeva più volte all’arbitro l’espressione “sei un pagliaccio” così da rendersi chiaramente e inequivocabilmente responsabile di una condotta irriguardosa e offensiva nei confronti dell’ufficiale di gara, condotta correttamente sanzionata del Giudice sportivo regionale con la squalifica minima stabilita dall’art. 36 comma 1 lettera a) e con l’aggiunta di un’ulteriore giornata di squalifica conseguente all’espulsione per somma di ammonizioni.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello del CRER rigetta il proposto reclamo e conferma integralmente la delibera del Giudice sportivo del CRER. Dispone l’incameramento del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva versato unitamente al deposito del preannuncio di reclamo.

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