C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 58 del 12.11.2025 – Delibera – CAMPIONATO UNDER 16 REGIONALE Nr. 18 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. CUS PARMA Avverso squalifica del calciatore Marcello COBELLI per cinque giornate di gara Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 49 del 29/10/2025 Gara: Sanfa Calcio / CUS Parma del 26.10.2025

CAMPIONATO UNDER 16 REGIONALE Nr. 18 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. CUS PARMA Avverso squalifica del calciatore Marcello COBELLI per cinque giornate di gara Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 49 del 29/10/2025 Gara: Sanfa Calcio / CUS Parma del 26.10.2025

 La società ASD CUS Parma ha impugnato la squalifica comminata al proprio tesserato Marcello Cobelli sostenendo che costui non avrebbe rivolto nessun tipo di frase/commento offensivo nei confronti del Direttore di gara. A sostegno di tale tesi difensiva la società reclamante produce tre dichiarazioni testimoniali sottoscritte dai rispettivi testimoni i quali affermano di non aver sentito in alcun frangente dell’incontro in questione il calciatore Cobelli rivolgere espressioni ingiuriose all’indirizzo dell’arbitro. Per questo motivo il CUS Parma chiede, in via principale, l’annullamento della squalifica ovvero, in via subordinata, la sua riduzione in misura equamente rapportata alla reale gravità dei fatti in esame. La società reclamante che non ha espressamente richiesto di essere ascoltata non è presente all’odierna riunione. Il proposto reclamo non può essere accolto perché le argomentazioni difensive proposte dal CUS Parma sono smentite dal rapporto arbitrale che in ambito sportivo costituisce una fonte di prova speciale e privilegiata per i fatti che l’arbitro attesta di aver visto durante lo svolgimento delle gare. Dal rapporto ufficiale di gara risulta che a fine partita il calciatore Marcello Cobelli avvicinava l’arbitro per chiedere spiegazioni in merito all’espulsione subita per somma di ammonizioni e che in tale frangente rivolgeva allo stesso ufficiale di gara espressioni gravemente irriguardose e anche offensive. La qualifica per 5 giornate di squalifica (quattro giornate per la condotta irriguardosa e offensiva a fine partita più una giornata per l’espulsione subita durante la gara) risulta pertanto essere frutto di una corretta interpretazione delle risultanze ufficiali e di un altrettanta corretta applicazione delle vigenti disposizione regolamentari.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello del CRER rigetta il proposto reclamo e conferma integralmente la delibera del Giudice sportivo regionale

Dispone a carico della società ASD CUS Parma l’addebito del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del preannuncio di reclamo.

 

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