C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 61 del 19.11.2025 – Delibera – CAMPIONATO DI PROMOZIONE Nr. 20 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S. MONTECCHIO CALCIO A.S.D. Avverso inibizione del dirigente Andrea SALVARANI fino al 3 gennaio 2026 Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 55 del 05/11/2025 Gara: Montecchio / Castellana Fontana del 02.11.2025
CAMPIONATO DI PROMOZIONE Nr. 20 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S. MONTECCHIO CALCIO A.S.D. Avverso inibizione del dirigente Andrea SALVARANI fino al 3 gennaio 2026 Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 55 del 05/11/2025 Gara: Montecchio / Castellana Fontana del 02.11.2025
La società US Montecchio Calcio ASD ha tempestivamente e ritualmente impugnato il sopra indicato provvedimento disciplinare disposto dal Giudice sportivo regionale sostenendo che il proprio dirigente Andrea Salvarani, che in occasione dell’incontro in questione svolgeva il compito di addetto alla forza pubblica sostitutiva, non avrebbe colpito con un pugno al volto un calciatore della squadra avversaria, bensì, stante la situazione di tensione creatasi a fine gara, sarebbe intervenuto nell’esercizio delle sue funzioni per sedare gli animi e dunque per dividere e non per colpire i contendenti. Secondo la reclamante l’arbitro avrebbe male interpretato la condotta attuata dal Salvarani in tale frangente. Per i motivi come sopra illustrati, il Montecchio chiede la riforma dell’impugnata delibera con conseguente riduzione dell’inibizione inflitta al proprio dirigente in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti. La società Montecchio Calcio che nel ricorso ha esplicitamente richiesto di essere ascoltata, ha indicato come proprio rappresentante lo stesso Sig. Salvarani il quale però essendo soggetto inibito non può svolgere alcuna attività in ambito federale, meno che mai quella di rappresentare la società di appartenenza, e nemmeno può essere personalmente ascoltato non avendo proposto in proprio il reclamo avverso la subita sanzione. Per quanto precede la società reclamante non partecipa all’odierna riunione. Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara, la Corte ha ritenuto necessario sentire a chiarimenti l’arbitro che ha diretto l’incontro il quale ha confermato quanto scritto sul rapporto ufficiale di gara precisando di aver chiaramente visto a fine partita il sig. Salvarani colpire con un pugno al volto un calciatore del Castellana Fontana successivamente a un confronto verbale con quest’ultimo. In ragione delle conferme fornite dall’arbitro in sede di chiarimenti la Corte ritiene non fondato e dunque non meritevole di accoglimento il proposto reclamo che pertanto deve essere respinto con conseguente integrale conferma dell’impugnata decisione del Giudice sportivo regionale.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello del CRER rigetta il reclamo in oggetto. Dispone a carico della società US Montecchio Calcio ASD l’addebito del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del preannuncio di reclamo.
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