C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 61 del 19.11.2025 – Delibera – CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE Nr. 23 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ G.S. FRAORE Avverso inibizione del dirigente Davide BIONDO fino al 21 gennaio 2026 Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 55 del 05/11/2025 Gara: Vigolzone / Fraore del 01.11.2025
CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE Nr. 23 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ G.S. FRAORE Avverso inibizione del dirigente Davide BIONDO fino al 21 gennaio 2026 Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 55 del 05/11/2025 Gara: Vigolzone / Fraore del 01.11.2025
La società GS Fraore ha impugnato il provvedimento d’inibizione comminato al Sig. Davide Biondo sostenendo in prima istanza che costui in seno alla società non è tesserato come dirigente, bensì come tecnico e che in tale qualità gli è stato affidato l’incarico di allenatore della squadra juniores regionale. La reclamante sostiene inoltre che il suddetto Davide Biondo non avrebbe preso parte alla gara in questione non essendo stato inserito nella distinta presentata dal Fraore all’arbitro, che pertanto lo stesso direttore di gara non avrebbe in nessun frangente proceduto all’identificazione personale di Davide Biondo, che durante la gara nessuno dei dirigenti del Fraore risulta essere stato allontanato dal terreno di gioco ed infine che, in ragione delle suddette premesse e del fatto che l’arbitro designato per la gara in esame non avrebbe mai prima di allora diretto una partita della squadra juniores del Fraore, appare difficoltoso capire come egli abbia potuto riconoscere nella persona di Davide Biondo il soggetto che dagli spalti gli rivolgeva espressioni ingiuriose peraltro non precisamente specificate dallo stesso ufficiale di gara. Per gli elencati motivi la società GS Fraore chiede che sia annullata la sanzione inflitta al proprio tecnico Davide Biondo. La reclamante che ha espressamente richiesto di essere ascoltata partecipa da remoto all’odierna riunione in persona di un dirigente all’uopo delegato dal Presidente del Fraore, dirigente che si riporta totalmente alle motivazioni addotte a sostegno del proposto reclamo e alle conclusioni in esso precisate confidando nel loro pieno accoglimento. Letto il reclamo, udita la società reclamante ed esaminati gli atti ufficiali, la Corte ha sentito a chiarimenti l’arbitro della gara il quale ha dichiarato di aver inserito nel referto ufficiale di gara la segnalazione del nominativo del Sig. Davide Biondo e della relativa sua condotta, su precisa indicazione dell’osservatore arbitrale e di non aver svolto alcuna ulteriore attività al fine accertare personalmente l’effettiva identità della persona indicatagli essere Davide Biondo oltre che la sua reale posizione in ambito federale. L’arbitro ha poi aggiunto che durante la partita la persona indicatagli come Davide Biondo non gli ha rivolto vere e proprie ingiurie, ma ripetute, vibrate e poco rispettose proteste nei confronti della sua direzione di gara. A giudizio della Corte la mancata identificazione diretta e personale da parte dell’arbitro della persona indicatagli dall’osservatore arbitrale, figura questa che non riveste la qualità di ufficiale di gara, rende priva di valore e di efficacia la relativa segnalazione riportata a referto sulla base della quale il Giudice sportivo ha assunto l’impugnato provvedimento disciplinare che pertanto deve essere annullato.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello del CRER accoglie il reclamo della società G.S. Fraore e annulla il provvedimento d’inibizione fino a tutto il 21 gennaio 2026 inflitto al Sig. Davide Biondo. Nulla dispone in merito all’addebito del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del preannuncio di reclamo.
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