C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 67 del 26.11.2025 – Delibera – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Nr. 25 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. POLISPORTIVA CAMERLONA Avverso squalifica del calciatore Ruben FIDONE per otto giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ravenna pubblicata nel C.U. nr. 33 del 12/11/2025 Gara: Pol. Camerlona / Atlas Santo Stefano del 08.11.2025

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Nr. 25 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. POLISPORTIVA CAMERLONA Avverso squalifica del calciatore Ruben FIDONE per otto giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ravenna pubblicata nel C.U. nr. 33 del 12/11/2025 Gara: Pol. Camerlona / Atlas Santo Stefano del 08.11.2025

La società ASD Polisportiva Camerlona dopo ad aver richiesto e ottenuto copia degli atti ufficiali della gara in oggetto, ha depositato un tempestivo e rituale reclamo per contestare il sopra indicato provvedimento disciplinare disposto dal Giudice sportivo di Ravenna adducendo, sulla base della premessa che il proprio tesserato Ruben Fidone non avrebbe pronunciato le espressioni ingiuriose che gli sono state attribuite dall’arbitro, quattro distinti ordini di motivi. Con il primo motivo la società reclamante eccepisce l’erroneità e l’inattendibilità della ricostruzione dei fatti che il Giudice sportivo di prima istanza avrebbe effettuato sulla base di un “referto arbitrale affetto da falsità, manifeste contraddizioni e intrinseche incongruenze”. A questo riguardo la Polisportiva Camerlona sottolinea in particolare che l’arbitro avrebbe riportato a referto le frasi attribuite al calciatore Fidone riproducendole in un idioma dialettale tipicamente napoletano, idioma che sarebbe del tutto estraneo al suddetto atleta che è di origine siciliana. Con il secondo motivo viene eccepita la violazione dei principi del giusto processo sportivo rilevando nell’impugnata decisione un difetto di istruttoria, la mancanza di contraddittorio, la carenza assoluta di motivazione e la ricezione acritica del referto arbitrale. Con il terzo motivo viene contestata l’omessa valutazione delle prove a discarico sia testimoniali che logico-fattuali. Con il quarto e ultimo motivo di reclamo viene invece eccepita la violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza della sanzione disciplinare e quanto precede in ragione della ritenuta abnormità e manifesta eccessività della squalifica irrogata. Per gli elencati motivi e dopo aver formulato un’espressa e formale riserva di proporre innanzi alla competente Procura Federale querela di falso nei confronti del referto arbitrale, la società reclamante chiede, in via principale, l’annullamento integrale dell’impugnata delibera; in via subordinata, la rinnovazione dell’istruttoria con l’escussione dei testimoni che vengono indicati e con l’acquisizione delle prove richieste; in via di ulteriore subordine, la riduzione della sanzione applicata nella misura minima proporzionata alla reale condotta tenuta dal calciatore Ruben Fidone. La società Polisportiva Camerlona che nel proposto reclamo non ha esplicitamente richiesto di essere ascoltata non partecipa all’odierna riunione. Letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, la Corte ha ritenuto di sentire a chiarimenti l’arbitra che ha diretto l’incontro e ciò, va detto, per mero scrupolo, poiché il rapporto ufficiale risulta redatto in maniera chiara e precisa e la condotta del calciatore Ruben Fidone è descritta con dovizia di particolari e con l’apprezzabile intento di far comprendere agli organismi di giustizia sportiva cosa l’arbitra stessa ha effettivamente percepito a seguito delle frasi che le sono state rivolte dal suddetto calciatore. Ebbene, l’arbitra in sede di chiarimenti ha confermato quanto riportato a referto a proposito del comportamento del calciatore Ruben Fidone, maglia nr. 9 della Pol. Camerlona, ribadendo che a seguito di un’ammonizione comminatagli per simulazione, questi le si avvicinava a passo svelto e con fare minaccioso, si poneva faccia a faccia con lei rivolgendole una serie di contumelie particolarmente volgari, di cui una a sfondo sessista, e pronunciando anche una frase blasfema. Alla notifica del provvedimento di espulsione il Fidone abbandonava il terreno di gioco continuando a profferire ulteriori proteste ed espressioni insultanti. A precisa domanda l’arbitra ha risposto che tutte le espressioni che le ha rivolto il calciatore Fidone sono state pronunciate con un’inflessione linguistica riconducibile al meridione d’Italia che lei ha cercato di riprodurre nella stesura del referto senza però la pretesa di voler indicare con precisione l’esatta collocazione geografica della parlata dialettale utilizzata nel frangente dal calciatore della Pol. Camerlona. Anche alla luce delle conferme fornite dall’arbitra della gara in sede di chiarimenti questa Corte ritiene che tutti i motivi addotti dalla Polisportiva Camerlona a sostegno del proposto reclamo siano privi di fondamento e conseguentemente valuta non necessaria, ai fini della decisione del presente procedimento, l’escussione dei testi indicati dalla società reclamante. In verità il procedimento sportivo che ha generato l’impugnata decisione risulta condotto dal Giudice sportivo territoriale di Ravenna in maniera del tutto conforme alle vigenti disposizioni contenute nel Codice di Giustizia Sportiva. Il suddetto Giudice sportivo ha infatti istaurato d’ufficio, senza udienza e con immediatezza, quindi senza la necessità di creare alcun contraddittorio, il procedimento di primo grado svolgendolo sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali che ha correttamente interpretato ritenendo in modo assolutamente legittimo che tali risultanze comprovassero in maniera chiara e inequivocabile il comportamento gravemente irriguardoso e ingiurioso nei confronti dell’ufficiale di gara assunto dal calciatore Ruben Fidone durante lo svolgimento dell’incontro e non ravvisando, altrettanto legittimamente, la necessità di espletare ulteriori attività istruttorie e/o ricorrere a eventuali diverse fonti di prova. Il Giudice sportivo ha poi motivato in maniera compiuta e logica la propria decisione per cui pure l’eccezione di carenza o insufficienza di motivazione sollevata dalla reclamante è totalmente priva di fondamento. La quantificazione della sanzione disciplinare in 8 giornate di squalifica appare anch’essa coerente con la condotta gravemente ingiuriosa e irriguardosa nei 3585 3585 confronti dell’ufficiale di gara realizzata dal calciatore Ruben Fidone oltre che con l’utilizzo da parte di costui di una frase blasfema per cui l’art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva stabilisce, in forza di un vero e proprio automatismo, come sanzione minima la squalifica di una giornata di gara. Questo collegio ritiene infatti che nell’aggressione verbale nei confronti dell’arbitra della gara, di cui il calciatore Fidone si è reso responsabile, siano ravvisabili più circostanze aggravanti che giustificano ampiamente un aumento della sanzione minima edittale prevista dall’art. 36 comma 1 lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva per i calciatori e i tecnici che si rendono autori di simili condotte. Dai fatti così come accertati emerge in primo luogo la futilità del motivo che ha generato la violenza verbale esercitata dal Fidone nei confronti dell’arbitra, vale a dire una semplice e banale ammonizione priva, almeno nell’immediatezza, di conseguenze sportive di cruciale rilevanza. Va poi valutata la particolare gravità e volgarità delle ripetute offese indirizzate a una giovane arbitra chiamata al non agevole compito di dirigere una gara di un campionato maschile di terza categoria ed infine costituisce una circostanza aggravante anche l’età e la lunga carriera calcistica del Fidone dal quale, proprio in virtù della sua esperienza e maturità, sarebbe stato lecito attendersi un maggiore spirito collaborativo nei confronti dell’arbitra e un comportamento sportivo in grado di essere da esempio per i propri compagni di squadra più giovani di lui.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello del CRER rigetta il reclamo in oggetto e conferma integralmente la decisione del Giudice sportivo di Ravenna. Dispone a carico della società ASD Polisportiva Camerlona l’addebito del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del preannuncio di reclamo.

 

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