C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 71 del 03.12.2025 – Delibera – CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 PROVINCIALE Nr. 31 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. U.S. S. PIETRO IN VINCOLI Avverso sanzione della perdita della gara e avverso squalifiche dei calciatori Emanuele FAVARETTO e Federico MONTI per cinque giornate di gara. Delibere del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ravenna pubblicate nel C.U. nr. 35 del 19/11/2025 Gara: Calcio Cotignola / S. Pietro in Vincoli del 15.11.2025
CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 PROVINCIALE Nr. 31 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. U.S. S. PIETRO IN VINCOLI Avverso sanzione della perdita della gara e avverso squalifiche dei calciatori Emanuele FAVARETTO e Federico MONTI per cinque giornate di gara. Delibere del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ravenna pubblicate nel C.U. nr. 35 del 19/11/2025 Gara: Calcio Cotignola / S. Pietro in Vincoli del 15.11.2025
La società ASD US S. Pietro in Vincoli ha ritualmente impugnato le sopra indicate delibere del Giudice sportivo di Ravenna sostenendo che in campo tra i giocatori delle due squadre non sarebbero avvenuti comportamenti antisportivi, violenti e pericolosi tali da giustificare la decisone dell’arbitro di interrompere e non fare più riprendere la partita, decisione che la reclamante sostiene essere stata assunta senza preventivamente sentire i rispettivi capitani delle due contendenti e chiedere la loro collaborazione per ripristinare le condizioni per poter proseguire la disputa della partita. La reclamante non si spiega poi le squalifiche inflitte ai propri calciatori Emanuele Favaretto e Federico Monti i quali non sarebbero stati espulsi durante lo svolgimento della gara e che al momento della sospensione anticipata della stessa si sarebbero entrambi trovati a terra, il calciatore Favaretto perché colpito da un pugno infertogli da un avversario e il calciatore Monti perché colto da crampi. Per i suddetti motivi come sopra succintamente illustrati la società S. Pietro in Vincoli chiede, in riforma dell’impugnate delibere, che sia disposta l’omologazione della gara con il risultato conseguito sul campo ovvero che sia ordinata la sua ripetizione e che siano annullate o quanto meno ridotte le squalifiche dei calciatori Favaretto e Monti. La società S. Pietro in Vincoli nell’atto di reclamo non ha richiesto di essere ascoltata e non è presente all’odierna riunione, così come non è comparsa e nemmeno ha depositato contro deduzioni il Cotignola Calcio che come società cointeressata al proposto reclamo risulta essere stata debitamente informata dell’instaurazione del presente procedimento d’appello. Letto il reclamo della società S. Pietro in Vincoli ed esaminato il rapporto ufficiale di gara, la Corte ha avvertito la necessità di richiedere chiarimenti all’arbitro che ha diretto l’incontro in questione il quale, sentito telefonicamente, ha dichiarato che al 23° minuto del secondo tempo sul punteggio di 4 a 0 a favore del S. Pietro in Vincoli, si è accesso un confronto di massa che ha coinvolto la più parte dei calciatori di entrambe le squadre che cercavano di colpirsi vicendevolmente con spinte, calci e sputi e che in tale contesto ha ritenuto non ci fossero più le condizioni minime per continuare la direzione dell’incontro per cui ne ha decretato la sospensione definitiva senza aver avvertito l’esigenza di sentire preventivamente né i capitani né i dirigenti delle rispettive squadre. A precisa domanda l’arbitro ha precisato che nel confronto di massa accesosi sul terreno di gioco fra numerosi calciatori di entrambe le compagini non ci sono stati veri e propri atti violenti, ma solo tentativi di porli in essere. L’arbitro ha infine chiarito di non aver effettivamente mostrato il cartellino rosso ai due calciatori Favaretto e Monti del S. Pietro in Vincoli, ma di averli considerati espulsi a fine gara e di averne riportato le rispettive condotte sul rapporto di gara. Anche in ragione delle precisazioni fornite dal direttore di gara in sede di chiarimenti la Corte giudica meritevole di accoglimento il reclamo proposto dalla società S. Pietro in Vincoli ritenendo che la decisione, di per sé estrema ed eccezionale, di sospendere preventivamente la gara sia stata sicuramente affrettata e sostanzialmente ingiustificata. Dalle risultanze ufficiali integrate dai chiarimenti acquisiti, non appaiono infatti ravvisabili condotte così gravi e violente in grado di mettere in reale pericolo l’incolumità dei tesserati essendo il tutto rimasto a livello di tentativo, come peraltro ammesso dallo stesso arbitro durante la sua audizione. Per di più il giovane direttore di gara prima di assumere la propria decisone di sospendere definitivamente la partita non ha esercitato tutti i poteri e le facoltà che aveva a sua disposizione per tentare di calmare gli animi, con particolare riferimento alla convocazione dei due capitani per richiedere loro una fattiva collaborazione. Da quanto precede deriva come conseguenza diretta e inevitabile la necessità di far proseguire la gara per i soli minuti non giocati e ciò in applicazione del principio stabilito dall’articolo 33 comma 4 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti nel testo aggiornato attualmente in vigore. Il proposto reclamo va accolto pure per quanto riguarda le squalifiche dei calciatori Emanuele Favaretto e Federico Monti a entrambi i quali può essere addebitata una condotta non caratterizzata da particolare violenza nei confronti di calciatori avversari, condotta riconducibile alla fattispecie prevista e punita dall’art. 38 CGS con la sanzione minima edittale della squalifica per tre giornate di gara.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello del CRER accoglie il reclamo della società ASD US S. Pietro in Vincoli e in riforma della delibera adottata dal Giudice sportivo di Ravenna dispone la prosecuzione in altra data della gara in oggetto per i soli minuti non giocati, dunque a partire dal 23° minuto del secondo tempo regolamentare e nel rispetto delle modalità elencate dall’art. 33 comma 4 del Regolamento della LND, affidando alla Delegazione Provinciale di Ravenna il compito di fissare giorno e ora nei quali la partita dovrà essere portata a termine. Riduce inoltre le squalifiche inflitte ai calciatori Emanuele Favaretto e Federico Monti a tre giornate effettive di gara da scontare nel campionato di competenza. In ragione dell’accoglimento del reclamo nulla dispone in merito all’addebito del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del preannuncio di reclamo.
Share the post "C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 71 del 03.12.2025 – Delibera – CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 PROVINCIALE Nr. 31 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. U.S. S. PIETRO IN VINCOLI Avverso sanzione della perdita della gara e avverso squalifiche dei calciatori Emanuele FAVARETTO e Federico MONTI per cinque giornate di gara. Delibere del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ravenna pubblicate nel C.U. nr. 35 del 19/11/2025 Gara: Calcio Cotignola / S. Pietro in Vincoli del 15.11.2025"
