C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 76 del 11.12.2025 – Delibera – CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE Nr. 35 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ U.S. CORTICELLA S.S.D. S.R.L. Avverso squalifica del calciatore Alessandro GUERRA fino al 25 marzo 2026 Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 67 del 26/11/2025 Gara: Classe / Corticella del 23.11.2025
CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE Nr. 35 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ U.S. CORTICELLA S.S.D. S.R.L. Avverso squalifica del calciatore Alessandro GUERRA fino al 25 marzo 2026 Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 67 del 26/11/2025 Gara: Classe / Corticella del 23.11.2025
La società US Corticella ha ritualmente impugnato il suddetto provvedimento disciplinare disposto a carico del proprio giovane calciatore Alessandro Guerra riproducendo nell’atto di reclamo le dichiarazioni che la stessa società reclamante ha acquisito sia da parte dello stesso Alessandro Guerra sia dal di lui padre che, in qualità di dirigente del Corticella, nell’ambito della gara in questione svolgeva la funzione di assistente di parte dell’arbitro. In entrambe le dichiarazioni trascritte dal Corticella viene ammesso il contatto fisico tra il calciatore Guerra e il direttore di gara, vengono evocate come circostanze attenuanti la concitazione del momento e lo stato di frustrazione per gli episodi sfavorevoli accaduti nel corso della partita, viene escluso il pur minimo intento di 3182 3182 arrecare danni fisici all’ufficiale di gara, viene sottolineata oltre alla raggiunta piena consapevolezza anche il pentimento per quanto realizzato con relative scuse rivolte all’arbitro e all’intera categoria arbitrale ed infine viene sottolineata l’eccessiva severità e afflittività di una squalifica per quattro mesi a seguito di un semplice tocco sul petto del direttore di gara. In ragione di quanto dichiarato dai propri tesserati il Corticella chiede una riduzione dell’impugnata squalifica. La società reclamante è comparsa alla presente riunione in persona della propria Presidente che dopo essersi richiamata alle motivazioni addotte nel proposto reclamo ribadisce che il giovane calciatore non ha commesso alcun atto di violenza nei confronti dell’arbitro e sottolinea la buona ed esemplare condotta sempre mantenuta, sia in campo che fuori dal campo, dallo stesso Alessandro Guerra che sta subendo pesanti conseguenze psicologiche a seguito di una sanzione oggettivamente troppo punitiva rispetto al fatto commesso dal suddetto giovanissimo atleta. Il proposto reclamo appare fondato e dunque meritevole di accoglimento. Dal rapporto ufficiale risulta che al 33° minuto del secondo tempo Guerra Alessandro, estremo difensore della squadra under 15 del Corticella, in disaccordo con una decisione dell’arbitro gli correva incontro e una volta raggiuntolo, lo spingeva con entrambe le mani sul petto facendolo indietreggiare di un metro e perciò veniva espulso dal campo. Il comportamento di Alessandro Guerra va dunque qualificato come condotta irriguardosa nei confronti dell’ufficiale di gara che si è concretizzata in un contatto fisico e pertanto può essere punita con la sanzione minima editale stabilita dall’articolo 36 comma 1 lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva non ravvisandosi nella fattispecie particolari ragioni e significative circostanze aggravanti che giustifichino la squalifica a tempo deliberata dal Giudice sportivo regionale.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello del CRER accoglie il proposto reclamo e in riforma della delibera adottata dal Giudice sportivo del CRER ridetermina la squalifica del calciatore Alessandro Guerra in otto giornate di gara da scontare nel Campionato di competenza. In ragione dell’accoglimento del reclamo nulla dispone in merito all’addebito del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del preannuncio di reclamo.
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