C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 76 del 11.12.2025 – Delibera – CAMPIONATO UNDER 14 PROVINCIALE Nr. 36 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ U.S. ARSENAL Avverso inibizione del dirigente Giuliana FERRARI fino all’1 marzo 2026 e ammenda di Euro 50,00 a carico della società Delibere del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Parma pubblicate nel C.U. nr. 38 del 26/11/2025 Gara: Mercury / Arsenal del 22.11.2025

CAMPIONATO UNDER 14 PROVINCIALE Nr. 36 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ U.S. ARSENAL Avverso inibizione del dirigente Giuliana FERRARI fino all’1 marzo 2026 e ammenda di Euro 50,00 a carico della società Delibere del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Parma pubblicate nel C.U. nr. 38 del 26/11/2025 Gara: Mercury / Arsenal del 22.11.2025

La società US Arsenal ha proposto un reclamo avverso entrambe le suddette sanzioni disciplinari che il Giudice sportivo di Parma ha disposto, assieme con la sanzione della perdita della gara per avervi partecipato un calciatore non in regola con il tesseramento, ai danni della propria dirigente Giuliana Ferrari, che come accompagnatrice ufficiale della squadra di under 14 aveva firmato la distinta di gara per conto dell’Arsenal, nonché a carico della stessa società. La reclamante rileva che il giovane calciatore che ha preso parte alla gara era in posizione irregolare non per l’assenza di tesseramento o perché in precedenza squalificato, ma unicamente in quanto per un mero errore materiale era stato tesserato solo per l’attività di calcio a cinque. Per tali motivi la US Arsenal chiede la riduzione dell’inibizione inflitta alla Sig.ra Ferrari e l’annullamento dell’ammenda inflitta alla società. La società Arsenal che ha chiesto di essere sentita viene ascoltata da remoto in persona del proprio Segretario con delega del Presidente, il quale si richiama alle motivazioni addotte nel proposto reclamo e alle conclusioni con esso precisate ribadendo di ritenere ingiustificate l’inibizione alla dirigente Ferrari e l’ammenda inflitta alla società avendo sia l’Arsenal sia la suddetta accompagnatrice ufficiale agito in buona fede. Il reclamo può essere accolto solo per quanto concerne l’inibizione della dirigente Sig.ra Giuliana Ferrari posto che per la parte relativa all’ammenda il reclamo è inammissibile poiché si riferisce a una sanzione pecuniaria che per la sua entità non è impugnabile ai sensi dell’articolo 137 comma 2 lettera d) del Codice di Giustizia Sportiva. Diversamente l’inibizione per un periodo di tre mesi della dirigente accompagnatrice ufficiale dell’Arsenal Sig.ra Ferrari che il Giudice di Parma ha deliberato richiamando l’art. 32 del Codice di Giustizia Sportiva, appare a questa Corte eccessivamente afflittiva e non condivisibile dovendo essere riconosciuto sia alla società Arsenal che alla sua dirigente Ferrari di aver agito in assenza di mala fede e senza il deliberato intento di commettere illeciti sportivi.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello del CRER in parziale accoglimento del proposto reclamo riduce l’inibizione a carico della Dirigente Giuliana Ferrari fino a tutto il 27 dicembre 2025 mentre conferma l’ammenda di Euro 50,00 a carico della società US Arsenal In ragione dell’accoglimento del reclamo nulla dispone in merito all’addebito del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del preannuncio di reclamo.

 

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