C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 82 del 23.12.2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ REAL BOLOGNA A.S.D. Avverso squalifica del calciatore Cezar ENACHI per cinque giornate di gara, squalifica del calciatore Yannick Ange OKOUBI per quattro giornate di gara e inibizione del dirigente Roberto BENDINI fino all’8 febbraio 2026 Delibere del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Bologna pubblicate nel C.U. nr. 32 del 11/12/2025 Gara: Lovers / Real Bologna del 07.12.2025
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ REAL BOLOGNA A.S.D. Avverso squalifica del calciatore Cezar ENACHI per cinque giornate di gara, squalifica del calciatore Yannick Ange OKOUBI per quattro giornate di gara e inibizione del dirigente Roberto BENDINI fino all’8 febbraio 2026 Delibere del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Bologna pubblicate nel C.U. nr. 32 del 11/12/2025 Gara: Lovers / Real Bologna del 07.12.2025
La società Real Bologna ASD dopo aver preannunciato l’intenzione di proporre un reclamo contro tutti i suddetti tre provvedimenti disciplinari disposti dal Giudice sportivo di Bologna ed avendo ottenuto, come richiesto, gli atti ufficiali di gara, ha depositato le relative motivazioni con riferimento alle sole squalifiche inflitte ai calciatori Enachi e Okoubi rinunciando espressamente all’impugnazione della sanzione inflitta al proprio dirigente Bendini. La reclamante dopo aver premesso che l’incontro si è svolto senza episodi di tensione e di particolare criticità, ritiene che le squalifiche disposte ai danni dei propri calciatori Enachi e Okoubi siano “manifestamente sproporzionate e non coerenti con la reale portata dei comportamenti contestati”. Per quanto concerne il calciatore Cezar Enachi il Real Bologna sostiene che l’espressione riportata a referto sarebbe stata da questi pronunciata “in assenza di un destinatario e rivolta esclusivamente a se stesso quale sfogo immediato e del tutto estemporaneo”. Mancherebbero pertanto nella condotta del suddetto calciatore gli elementi costitutivi dell’offesa diretta per cui la sola sanzione a cui egli sarebbe assoggettabile sarebbe quella derivante dalla doppia ammonizione subita durante lo svolgimento della gara. Con riguardo al calciatore Yannick Ange Okoubi la reclamante rileva che nel referto arbitrale la sua espulsione risulta priva di un’adeguata e puntuale motivazione non essendo sorretta da una descrizione dei fatti che hanno determinato l’arbitro ad assumere la decisone di espellerlo dal campo. Per tale ragione il Real Bologna ritiene che l’impugnata sanzione sia del tutto carente di motivazione e ne chiede una riduzione nella misura minima prevista per la sola condotta protestaria effettivamente tenuta dal calciatore Okoubi durante lo svolgimento della gara. La società Real Bologna partecipa da remoto all’odierna riunione rappresentata da un dirigente con delega del Presidente che si richiama alle motivazioni del proposto reclamo e insiste nella richiesta di una riduzione delle squalifiche dei propri due calciatori. Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, la Corte ha sentito l’arbitro della gara affinché chiarisse in particolare la condotta tenuta dal calciatore Okoubi, condotta che a referto non è stata, come legittimamente rilevato dalla reclamante, descritta per intero e nemmeno in maniera dettagliata. Al proposito l’arbitro ha riferito che il suddetto calciatore in reazione a un provvedimento disciplinare inflitto a un proprio compagno, gli indirizzava una serie di espressioni ingiuriose alcune anche vagamente minacciose. Per quanto concerne invece il calciatore Enachi l’arbitro ha confermato che a seguito della seconda ammonizione gli indirizzava a voce alta un unico epiteto volgare per poi abbandonare il terreno di gioco restando silenzioso. Sulla scorta delle precisazioni e integrazioni fornite dall’arbitro in sede di chiarimenti la Corte rileva che il calciatore del Real Bologna Yannick Ange Okoubi si è reso responsabile di una condotta ingiuriosa nei confronti dell’ufficiale di gara che integra la fattispecie prevista e punita dall’art. 36 comma 1 lettera a); mentre il calciatore Cezar Enachi ha realizzato una condotta irrispettosa, sempre nei confronti dell’ufficiale di gara, che però non presenta il carattere della particolare gravità avendo il suddetto atleta utilizzato un’unica espressione certamente volgare, ma oramai entrata nell’uso comune che può essere considerata alla stregua di mera intemperanza verbale e in ragione di ciò la sanzione minima edittale, prevista dalla sopra citata norma regolamentare per punire chi commette simili condotte, può essere ridotta.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello del CRER in accoglimento del proposto reclamo riduce la squalifica del calciatore Cezar ENACHI a quattro giornate di gara, di cui una a seguito dell’espulsione per doppia ammonizione, mentre conferma sia la squalifica per quattro giornate del calciatore Yannick Ange Okoubi sia l’inibizione del dirigente Roberto Bendini fino a tutto l’8 febbraio 2026. Essendo stato il reclamo parzialmente accolto nulla dispone in merito al versamento del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del preannuncio di reclamo.
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