C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 82 del 23.12.2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. A.S.A.R. ACCADEMIA CALCIO Avverso obbligo di disputare una partita casalinga a porte chiuse e senza la presenza di pubblico nonché avverso ammenda di Euro 350,00 a carico della società Delibere del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Rimini pubblicate nel C.U. nr. 42 del 11/12/2025 Gara: ASAR / Mondaino del 07.12.2025
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. A.S.A.R. ACCADEMIA CALCIO Avverso obbligo di disputare una partita casalinga a porte chiuse e senza la presenza di pubblico nonché avverso ammenda di Euro 350,00 a carico della società Delibere del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Rimini pubblicate nel C.U. nr. 42 del 11/12/2025 Gara: ASAR / Mondaino del 07.12.2025
La società ASD ASAR Accademia Calcio dopo aver preannunciato un reclamo contro le sopra indicate decisioni del Giudice sportivo di Rimini e dopo aver richiesto e ottenuto copia degli atti ufficiali relativi alla gara in oggetto, in luogo delle motivazioni del reclamo e delle relative richieste conclusive, ha depositato una dichiarazione su come si sarebbero svolti i fatti a firma di due dirigenti della società e corredata da un certo numero di allegati a prova dell’impegno profuso dalla stessa ASAR nel contrasto di ogni forma di discriminazione e negligenza sportiva. Per quanto precede il reclamo dell’ASAR deve ritenersi inammissibile perché oltre a non essere stato sottoscritto dal Presidente e legale rappresentante della società, è stato proposto in forma generica, sostanzialmente privo delle motivazioni e delle conseguenti conclusioni.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello del CRER rigetta il proposto reclamo dichiarandolo inammissibile e conferma le decisioni del Giudice sportivo di Rimini. Dispone a carico della società ASD ASAR Accademia Calcio l’addebito del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del preannuncio di reclamo.
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