F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0077/CFA pubblicata il 19 Gennaio 2026 (motivazioni) – PF/Omissis
Decisione/0077/CFA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0086/CFA/2025-2026
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello - Presidente
Ida Raiola - Componente
Antonio Maria Marzocco - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo n. 0086/CFA/2025-2026 proposto in data 11.12.2025 dalla Procura federale interregionale per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale c/o Comitato regionale Campania del giorno omissis, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. omissis del omissis;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore all’udienza del 09.01.2026, tenuta in videoconferenza, il Cons. Antonio Maria Marzocco e uditi l’Avv. Luca Zennaro per la reclamante e l’Avv. Vincenzo Visone per il Sig. omissis;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
1. Con atto del giorno omissis (Prot. omissis) la Procura Federale Interregionale (d’ora in poi: Procura) ha deferito, a seguito dell’attività inquirente svolta, il sig. omissis, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società omissis, dinanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania (d’ora in poi: TFT) per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC (d’ora in poi: CGS FIGC) per avere lo stesso, al quarantesimo minuto del primo tempo della gara omissis – omissis del omissis, valevole per il girone omissis del campionato omissis del Comitato Regionale Campania, colpito con un pugno all’orecchio destro il calciatore tesserato per la società omissis con la maglia n. omissis, sig. omissis, causandogli una perforazione traumatica della membrana timpanica. La omissis ha convenuto con la Procura Federale l’applicazione di una sanzione ai sensi dell’art. 126 CGS FIGC.
2. Il TFT con decisione del giorno omissis (pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. omissis del omissis (F.I.G.C. - L.N.D. C. R. Campania) ha escluso la responsabilità del sig. omissis prospettata dalla Procura con l’atto di deferimento e pertanto ha rigettato la richiesta di quest’ultima di infliggere al sig. omissis la sanzione di dieci giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza.
2.1. Secondo il TFT « il deferimento è infondato perché manca la prova certa della responsabilità del deferito ». Ciò in quanto la Procura nel corso delle indagini ha ascoltato, con un’unica eccezione, tesserati che «hanno reso tutti dichiarazioni “de relato” perché non presenti alla svolgimento della gara». Inoltre, il TFT ha ritento che la dichiarazione non de relato ma diretta resta dal sig. omissis, vicepresidente dell’ omissis, non fosse attendibile, «non tanto perché il medesimo appartiene alla società omissis e ha riferito alcuni dati inesatti e divergenti con altre dichiarazioni (omissis non è attaccante ma difensore, l’episodio per cui si discute si è verificato al 40' del primo tempo e non al secondo tempo, nella segnalazione della società omissis e nella dichiarazione del padre del calciatore omissis il riferimento è ad uno schiaffo all’orecchio e non ad un pugno), ma perché è in contraddizione con quanto dichiarato dall’arbitro nel corso della sua audizione da parte della Procura Federale».
2.2. Quale motivazione ulteriore della decisione di rigetto del deferimento, il TFT ha osservato che « appare più attendibile e verosimile la dichiarazione resa dal deferito alla Procura Federale, secondo cui in uno scontro di gioco con l’attaccante omissis, omissis che era il suo marcatore nel cercare di fermarlo lo colpiva accidentalmente, senza volere ciò, con il suo braccio destro al suo orecchio».
3. Avverso la decisione così assunta dal TFT, comunicata in data omissis, la Procura ha proposto, in data 11/12/2025, reclamo a questa Corte (Prot. omissis), sulla base di due motivi che saranno illustrati ed esaminati nella parte motivazionale di questa decisione. Con l’atto di reclamo ha richiesto che questa Corte, in riforma della decisione impugnata, accolga il deferimento e, per l’effetto, irroghi al sig. omissis «la sanzione della squalifica per 10 giornate da scontarsi in gare ufficiali, così come richiesto dalla Procura federale nel corso del procedimento di primo grado, ovvero la sanzione ritenuta giusta».
3.1. Con memoria difensiva datata 30.12.2025, il sig. omissis, quale padre esercente la responsabilità genitoriale sul minore omissis, rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Visone, si è opposto al reclamo proposto dalla Procura, sulla base delle argomentazioni che saranno illustrate ed esaminate nella parte motivazionale di questa decisione. Pertanto, ha chiesto a questa Corte il rigetto integrale del reclamo e, per l’effetto, la conferma della decisione del TFT.
3.2. All’udienza di questa Corte del giorno 09.01.2026, tenuta in videoconferenza, sono risultati presenti la Procura, nella persona dell’Avv. Luca Zennaro, e l’Avv. Vincenzo Visone per il Sig. omissis.
3.2.1. L’Avv. Luca Zennaro, riportandosi al reclamo in atti, evidenzia che il fatto è oggettivamente molto circoscritto, alcuni eventi sono pacifici tra le parti e che il TFT ha ritenuto le testimonianze de relato prive di valore, mentre il testimone de relato non è un testimone privo di valore, bensì un testimone che riferisce quanto appreso da altri e la sua dichiarazione conserva comunque una rilevanza probatoria, seppur diversa da quella diretta. Inoltre, ha sottolineato che più soggetti hanno riferito il medesimo contenuto e che alcune discrepanze riscontrate nelle dichiarazioni rappresentano imprecisioni su dettagli marginali mentre resta incontroverso il fatto storico che il Sig. omissis è stato colpito, che l’episodio si è verificato al 40° minuto del primo tempo. In ogni caso l’Avv. Luca Zennaro ha concluso riportandosi al reclamo proposto dalla Procura, chiedendo che sia affermata la responsabilità del Sig. omissis, con applicazione di 10 giornate di squalifica. Inoltre, ha dato atto della decadenza della omissis dal patteggiamento, chiedendo l’irrogazione di un’ammenda di € 1.000.
3.2.2. L’Avv. Visone, in rappresentanza e in difesa del Sig. omissis, sostiene invece la correttezza della decisione di primo grado, perché non esiste una ricostruzione univoca dei fatti. In particolare, l’Avv. Visone afferma che le dichiarazioni rese dai tesserati sono tra loro discordanti e che la testimonianza più rilevante, resa dal sig. omissis, è caratterizzata da evidenti incongruenze, sia in ordine alla collocazione temporale dell’episodio, sia in ordine al preteso gesto violento (in particolare se si tratti di uno schiaffo o di un pugno). Pertanto, l’Avv. Visone riafferma, come già nella memoria difensiva, che l’unica dichiarazione realmente coerente e resa in buona fede è quella del sig. omissis, il quale ha sempre sostenuto che si sia trattato di uno scontro di gioco nel corso del quale, nel tentativo di liberarsi, ha utilizzato le mani, toccando l’avversario. Inoltre, l’Avv. Visone evidenzia che la perforazione del timpano non si verifica esclusivamente a seguito di uno schiaffo o di un pugno: può derivare anche da una caduta o da altri fattori. Infine, aggiunge che il comportamento del padre del sig. omissis, che si è sincerato delle condizioni dell’altro giocatore, rappresenta un atto di umanità e di civiltà, non un’ammissione di responsabilità; e che non vi è stata alcuna querela, circostanza che confermerebbe che si è trattato di un normale episodio di gioco. Infine, afferma che il referto arbitrale non riporta nulla, poiché l’arbitro era concentrato sull’azione di gioco in altra zona del campo e, per le complessive ragioni esposte, chiede la conferma della decisione di primo grado.
3.2.3. In replica all’Avv. Visone, l’Avv. Zennaro rappresenta che se l’arbitro era rivolto verso un’altra parte del campo, significa che l’azione si svolgeva altrove; pertanto non si comprende in cosa consisterebbe il presunto tentativo del sig. omissis di liberarsi. Pertanto, riafferma che il contatto c’è stato e ribadisce quanto già esposto.
3.2.4. In controreplica l’avv. Visone precisa che l’atteggiamento provocatorio del giocatore della omissis ha determinato la reazione del omissis, che si è limitato a svincolarsi. Aggiunge, inoltre, che la dichiarazione del dirigente sig. omissis è intervenuta al termine di una gara conclusasi con il risultato di 7–1 a favore del omissis, circostanza che incide sull’attendibilità complessiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Con l’atto di reclamo, fondato su due motivi, la Procura federale interregionale chiede a questa Corte, in riforma della decisione del TFT impugnata, di accogliere il deferimento e, per l’effetto, di irrogare nei confronti del sig. omissis la sanzione della squalifica per 10 (dieci) giornate da scontarsi in gare ufficiali, così come richiesto dalla Procura nel corso del procedimento di primo grado, ovvero la sanzione ritenuta giusta.
4.1. Con il primo motivo di reclamo la Procura lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 1° comma, 38 e 61 CGS FIGC. Più in dettaglio, con il primo motivo si censura la decisione di primo grado perché ha escluso la responsabilità del sig. omissis, ritenendo infondato il deferimento, in ragione della mancanza di «una prova certa della responsabilità del deferito», in contrasto con la consolidata giurisprudenza esofederale ed endofederale secondo cui il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (come invece è previsto nel processo penale), nel senso che è necessario e sufficiente acquisire - sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti - una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito.
4.2. Inoltre, la Procura si duole della decisione perché il TFT ha sminuito il valore probatorio delle dichiarazioni de relato. A tal fine la Procura osserva che «Le testimonianze de relato ex parte actoris possono concorrere a determinare il convincimento del giudice, ove valutate in relazione a circostanze obiettive e soggettive o ad altre risultanze probatorie che ne suffraghino il contenuto, specie quando la testimonianza attenga a comportamenti intimi e riservati delle parti, insuscettibili di percezione diretta dai testimoni o di indagine tecnica“(Cass. Civ. Sez. I, 8 Febbraio 2006 n. 2815)». Inoltre, che « La deposizione de relato ex parte actoris non ha alcun valore probatorio, nemmeno indiziario, soltanto se riguardata di per sé sola (…) (Cass. Civ., I Sez., 19 Marzo 2009 n. 6697)»; e che «nel processo sportivo il regime probatorio è meno rigido di quello ordinario e che il libero convincimento del giudice si può formare anche mediante la rappresentazione di semplici elementi fattuali (cfr. CFA, SS.UU., n. 72/2020-2021)».
4.3. Sempre con il primo motivo di reclamo, ma le medesime doglianze saranno reiterate e sviluppate con il secondo motivo di reclamo per configurare un vizio di motivazione (ragione che giustifica l’esame congiunto dei motivi di reclamo), la Procura si duole della circostanza che il TFT «si è limitato ad effettuare una valutazione delle singole dichiarazioni acquisite agli atti del presente procedimento e non ha operato una valutazione complessiva del materiale probatorio a propria disposizione». Inoltre, si duole della decisione perché ha ritenuto che la ricostruzione compiuta dal sig. omissis, unico testimone diretto degli eventi (dunque non de relato), sia smentita, fermo che il referto arbitrale nulla dice circa l’episodio in contestazione, dalla dichiarazione dell’arbitro resa in sede di audizione dinanzi alla Procura, che secondo il TFT è da reputare «sicuramente attendibile perché proviene da un terzo neutrale»; e, di conseguenza, ha affermato che, nel contesto appena descritto, « appare più attendibile e verosimile la dichiarazione resa dal deferito alla Procura Federale, secondo cui in uno scontro di gioco con l’attaccante omissis, omissis che era il suo marcatore nel cercare di fermarlo lo colpiva accidentalmente, senza volere ciò, con il suo braccio destro al suo orecchio».
4.4. Secondo la Procura la posizione così assunta dal TFT è censurabile perché in contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui il referto arbitrale, seppure munito di una speciale forza probatoria in virtù dell’art. 61, 1° comma, CGS FIGC, non può assurgere a prova anche del quod non. Ciò comporta che la circostanza che un fatto non sia documentato nel referto arbitrale non determina di per sé che l’evento non si sia verificato e che la sua prova non possa essere desunta aliunde, in particolare dagli atti di indagine della Procura federale, espressamente menzionati dallo stesso art. 61, 1° comma, CGS FIGC. La Procura richiama, inoltre, la giurisprudenza di questa Corte secondo cui se è vero che il referto arbitrale è munito di un’efficacia probatoria privilegiata, o rafforzata, non è esclusa una pur limitata prova contraria in presenza di chiari elementi oggettivi; così come la giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni, e di questa Corte, secondo cui la fede privilegiata del referto arbitrale non comporta che l’organo giudicante non debba tener conto di ulteriori mezzi di prova al fine di raggiungere il proprio convincimento su determinate circostanze.
4.5. Con il secondo e strettamente connesso motivo di reclamo la Procura in concreto si duole – deducendo l’omessa e/o insufficiente motivazione in relazione ad un fatto decisivo del procedimento - di un vizio motivazionale che sotto più profili si fonda su ragioni di fatto e di diritto già sollevate con il primo motivo di reclamo e che, pertanto, giustificano l’esame congiunto dei due motivi.
4.5.1. Più in dettaglio, il secondo motivo censura la decisione di primo grado perché il TFT non ha effettivamente e complessivamente esaminato il contenuto delle emergenze istruttorie acquisite dalla Procura federale, così non accogliendo il deferimento. In particolare la Procura evidenzia il contenuto delle dichiarazioni rese dal sig. omissis, padre del calciatore omissis, del sig. omissis, presidente della omissis e del sig. omissis, vicepresidente della omissis, per affermare che da esse emergono elementi istruttori «gravi, precisi e concordanti tanto in ordine all’individuazione del sig. omissis come autore della condotta violenta perpetrata in danno del sig. omissis, quanto in relazione al contenuto di tale azione, che si è concretizzata in un colpo intenzionalmente inferto con violenza all’orecchio destro dell’avversario che ha provocato gravi lesioni al sig. omissis, costituite dalla “perforazione traumatica della membrana timpanica” così come documentato dalla certificazione medica acquisita agli atti del procedimento».
4.5.2. La non perfetta coincidenza tra le dichiarazioni, osserva la Procura, è assolutamente fisiologica ed è garanzia di autenticità delle stesse. Nè è considerato rilevante che tali dichiarazioni non fossero corroborate dal referto arbitrale e dal contenuto delle dichiarazioni rese dall’arbitro in sede di audizione dinanzi alla Procura. Così ragionando il TFT, secondo la Procura, ha violato la regola di giudizio circa il valore probatorio sufficiente per accertare la realizzazione di un illecito disciplinare nel processo sportivo, tema già argomentato dalla Procura con il primo motivo di reclamo (che anche per questa ragione sarà qui esaminato congiuntamente al secondo).
4.6. In senso contrario ai complessivi motivi di reclamo sollevati dalla Procura, il sig. omissis - quale padre esercente la responsabilità genitoriale sul minore omissis - rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Visone, ha chiesto il rigetto integrale del reclamo e la conferma della decisione di primo grado. A tal fine la difesa ha sostenuto la correttezza della decisione di primo grado, che ha ritenuto non raggiunta la prova certa dell’illecito dedotto nel deferimento mancando agli atti un’univoca versione dei fatti accaduti. Inoltre, la difesa del sig. omissis ha evidenziato che le pronunce richiamate dalla Procura nell’atto di reclamo avvalorano il principio secondo cui l’affermazione della responsabilità disciplinare del soggetto deferito può fondarsi esclusivamente su una valutazione di ragionevole certezza in ordine alla commissione dello specifico fatto illecito contestato. Una ragionevole certezza che mancherebbe nel caso di specie in ragione delle «molteplici, manifeste ed insanabili contraddizioni che inficiano gli elementi sui quali la Procura ha preteso il riferimento del calciatore omissis».
4.6.1. In particolare la difesa osserva che agli atti manca qualsivoglia dato oggettivo, come rilievi fotografici o video, che possa confermare l’evento contestato dalla Procura; ed inoltre che le dichiarazioni addotte dalla Procura a supporto del deferimento «risultano palesemente inattendibili in quanto o rese de relato, quindi senza la benché minima contezza degli eventi, o smentite da altre risultanze processuali aventi maggiore attendibilità».
4.6.2. In particolare rispetto alle deposizioni de relato la difesa del sig. omissis evidenzia che secondo la giurisprudenza la loro rilevanza, limitata e residuale, deve essere circoscritta a comportamenti intimi e riservati delle parti e che, pertanto, non possono avere valore nel caso di specie in cui si tratta di un gesto esteriore visibile, quale sarebbe stato il presunto colpo del calciatore omissis. Per questo motivo chiede che le deposizioni siano stralciate dal quadro istruttorio.
4.6.2.1. Inoltre, la difesa del sig. omissis sottolinea la inattendibilità della deposizione, questa volta diretta e non de relato, resa dal sig. omissis, all’epoca dei fatti vicepresidente della omissis, perché la deposizione «è stata clamorosamente sconfessata da plurime evidenze obiettive». Si aggiunge che il sig. omissis, nonostante che sia l’unico ad aver assistito all’evento, « si è reso disponibile a rilasciare dichiarazioni al riguardo solo a distanza di circa cinque mesi dai fatti e dopo che erano stati ormai ascoltati tutti gli altri soggetti dei quali la Procura ha prodotto le deposizioni, quasi che la testimonianza in questione fosse finalizzata a rimediare alle marchiane lacune dello scenario probatorio acquisito fino a quel momento».
4.6.3. A sostegno della ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni del sig. omissis si indica, in particolare, la circostanza che egli abbia riferito che sia stato inferto un pugno a dita chiuse, che l’evento si sia verificato a dieci minuti dall’inizio del secondo tempo (mentre è collocato al 40° minuto del primo tempo), che il colpo sia stato sferrato da un attaccante del omissis (mentre il sig. omissis è un difensore) e senza indicare con che mano siano stato inflitto il colpo. Secondo la difesa tali «asserzioni sono smentite in radice da elementi contrari aventi maggiore rilevanza istruttoria per la neutralità che li connotano». Inoltre, altri elementi sarebbero stati sconfessati dalle dichiarazioni dell’arbitro rese alla Procura, in particolare la circostanza secondo cui l’allenatore dell’ omissis si sarebbe precipitato in campo richiamando l’attenzione dell’arbitro e rappresentandogli l’accaduto.
4.6.4. Inoltre, si indica che le dichiarazioni a carico del sig. omissis provengono soltanto da dirigenti della omissis, «che, peraltro, hanno sollevato le pesanti accuse in esame solo all’esito di una partita conclusasi con un risultato per loro mortificante (7 – 1). Non può escludersi, pertanto, che nel rendere le proprie dichiarazioni, i dirigenti della omissis sia stati anche mossi da un profondo risentimento e da animo di rivalsa nei confronti del omissis e del suo calciatore omissis»
4.6.5. Pertanto, si afferma che il TFT ha correttamente fondato la propria decisione sull’unica dichiarazione neutrale e, quindi, attendibile dei fatti di causa, ossia quella dell’arbitro, che ha «chiarito una circostanza di importanza dirimente ai fini del decidere: “…nessuno mi ha avvisato nell’ipotesi che fossi girato di spalle e non mi fossi accorto dell’accaduto…neanche dopo negli spogliatoi qualcuno mi ha detto qualcosa o si è parlato”. Ebbene, se davvero si fosse verificato il grave episodio di cui è accusato il sig. omissis, di certo sarebbe stato prontamente allertato l’arbitro, dai calciatori in campo o dai dirigenti della omissis; ed invece, nessuno ha minimamente richiamato l’attenzione dell’arbitro durante la partita e tantomeno negli spogliatoi, salvo poi formulare gravi accuse contro il calciatore del omissis».
4.6.6. Infine, si afferma l’attendibilità, come sostenuto dalla decisione di primo grado, della dichiarazione resa dal calciatore omissis, secondo cui si è trattato di «un fortuito scontro di gioco; segnatamente il omissis, nel voltarsi repentinamente data la concitazione dell’azione, impattava con la mano aperta il volto di omissis. Nessun pugno o schiaffo all’orecchio è stato inflitto». A ciò si aggiunge la ritenuta assenza di alcuna prova circa l’origine delle lesioni lamentate dal calciatore omissis, «una patologia la cui effettiva causa non è provata come, del resto, non può escludersi che fosse precedente al momento della partita (infortunio assai frequente nel calcio anche per caduta al suolo)».
5. I motivi di reclamo sollevati dalla Procura, di seguito congiuntamente esaminati, meritano accoglimento.
5.1. Ai fini della responsabilità disciplinare non è necessaria la prova certa circa la responsabilità del deferito. Come correttamente rilevato dalla Procura nell’atto di reclamo, la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (come invece è previsto nel processo penale), nel senso che è necessario e sufficiente acquisire - sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti - una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (cfr., ex multis, CFA, SS.UU., n. 77/CFA-2023-2024; SS.UU., n. 019/2020-2021; Sez. I, n. 38 del 21 ottobre 2024; Sez. I, n. 24/2022-2023; Sez. IV, n. 18/2022-2023; Sez. I, n. 87/2021-2022).
5.1.1. Per quanto attiene alla sussistenza nel caso in esame di indizi gravi, precisi e concordanti circa l’avvenimento del fatto e le modalità della condotta del sig. omissis, nel caso di specie è certamente incontroverso tra le parti che si sia verificato l’evento consistente in un colpo - seppure variamente qualificato nelle audizioni dei soggetti ascoltati durante le indagini della Procura (ora come uno schiaffo, ora come un pugno, ora come un scontro in una dinamica di gioco) - che ha leso il sig. omissis, che certamente ne è stato destinatario (come dimostrano anche le scuse a lui rivolte dallo stesso sig. omissis). Ciò che risulta controverso tra le parti è la riconduzione del suddetto colpo ad un atto volontario ed intenzionale del signor omissis, concretizzante dunque una condotta violenta ai sensi dell’art. 38 CGS FIGC, oppure un evento non intenzionale e riconducibile alla dinamica del gioco. Questo è il punto particolarmente rilevante.
5.1.2. Il quadro che emerge del referto arbitrale e dalle audizioni (atti di indagine) della Procura potrebbe in apparenza indurre, come ha ritenuto la difesa del sig. omissis, a ritenere che esistano plurime dichiarazioni discordanti sul punto appena indicato come rilevante. Bisogna però, secondo questa Corte, porre in ordine le risultanze probatorie, partendo proprio dal referto arbitrale e dalle dichiarazione rese dall’arbitro (sig. Russo) in sede di audizione, per dimostrare come dalle complessive fonti di prova agli atti emergono indizi gravi, precisi e concordanti che consentono di acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito e alla responsabilità disciplinare del sig. omissis.
5.1.3. Il referto arbitrale non contiene, come più volte osservato dalla difesa del sig. omissis, alcuna notizia riguardo all’evento. Anche nelle note del referto arbitrale relative allo «Svolgimento della gara» e alle «Varie ed eventuali» si legge soltanto: «Niente da segnalare».
Tale circostanza, tuttavia, non esclude affatto l’accadimento della condotta violenta né ostacola il suo accertamento sulla base di differenti fonti di prova. Secondo la consolidata giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI e di questa Corte, il referto arbitrale fa prova di ciò che l’arbitro attesta come avvenuto in sua presenza, ciò che lui ha potuto verificare in via diretta, ma non fa prova anche del quod non. La circostanza che un evento non risulti dal referto arbitrale non esclude affatto il suo reale accadimento.
5.1.4. Questa Corte ha già chiarito che l’art. 61, 1° comma, primo periodo, consente di affermare che il referto del Direttore di gara (o arbitro) e il rapporto del Commissario di campo fanno piena prova soltanto in ordine ai fatti accaduti e al comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento della gara; mentre la norma non esclude affatto che possano essere avvenuti fatti o tenuti comportamenti non risultanti dai rapporti degli ufficiali di gara. Pertanto, le fonti indicate non fanno prova anche del quod non e, di conseguenza, non impediscono che la prova di altri fatti accaduti o comportamenti tenuti possa essere ricavata aliunde (cfr. CFA, Sez. I, n. 76/2021-2022), attraverso altre fonti di prova o, più in generale, mezzi istruttori, fermo il principio del libero convincimento dell’organo giudicante (cfr. CFA, SS.UU., n. 51/2019-2020) (in tal senso v. CFA, Sez. I, n. 80 del 13 marzo 2023). Un’affermazione che è naturale corollario sia dell’efficacia di prova privilegiata riconosciuta ai rapporti degli ufficiali di gara (o del Commissario di campo) e ai relativi eventuali supplementi dall’art. 61, comma 1, primo periodo, CGS FIGC, efficacia probatoria privilegiata che può evidentemente coprire soltanto ciò che risulti attestato, per quanto qui interessa, nel referto di gara; sia di quanto disposto dallo stesso art. 61, comma 1 secondo periodo, quando afferma che «Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare, altresì, ai fini di prova gli atti di indagine della Procura federale».
5.1.5. Tale efficacia probatoria privilegiata, ristretta nei limiti appena indicati, non esclude dunque che ai fini della prova di ciò che non risulti dal referto di gara si possa ricorrere ad altre fonti di prova tra le quali, in primo luogo, gli atti di indagine della Procura federale. Lo ricorda lo stesso art. 61, 1° comma, CGS FIGC quando, dopo aver riconosciuto, nel suo primo periodo, la suddetta efficacia probatoria privilegiata ai rapporti degli ufficiali di gara (o del Commissario di campo e ai relativi eventuali supplementi), afferma, nel suo secondo periodo, che «Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare, altresì, ai fini di prova gli atti di indagine della Procura federale».
5.1.6. Questi ultimi inoltre, possono rappresentare, eventualmente insieme ad altre fonti di prova, anche una fonte di convincimento in contrasto con quanto risulta dal referto arbitrale. Il riconoscimento della ricordata efficacia probatoria privilegiata non esclude infatti che entro determinati limiti, come la giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito, sia ammessa una pur limitata prova contraria rispetto alle risultanze del referto arbitrale, sia pur solo in presenza di chiari elementi oggettivi (cfr. CFA, Sez. I, n. 85 del 14 febbraio 2024; CFA, Sez. I, n. 76/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 9/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 2/2022-2023).
5.1.7. Nel caso in esame proprio dagli atti di indagine della Procura emerge un quadro probatorio che, combinato con le risultanze del referto arbitrale redatto dal sig. Russo e con le risultanze dell’audizione dello stesso arbitro da parte della Procura, consentono di individuare un insieme di indizi gravi, precisi e concordanti che unitamente ad altri elementi che la vicenda offre consentono, valutati complessivamente, di affermare la responsabilità disciplinare del sig. omissis per violazione degli artt. 38 e 4, comma 1, CGS FIGC.
5.1.8.Iniziando dal referto arbitrale, esso pur non contenendo alcuna notizia circa i fatti di cui all’atto di deferimento, contiene alcuni elementi utili per delimitare, sia dal punto di vista temporale che spaziale, gli eventi indicati nell’atto di deferimento quale fondamento della responsabilità del sig. omissis. In primo luogo, il tempo in cui è avvenuta la sostituzione del sig. omissis, calciatore della omissis. La sostituzione è avvenuta, secondo il referto arbitrale, al 41° minuto del primo tempo di gioco. Un dato temporale, assistito dalla ricordata efficacia probatoria privilegiata propria del referto arbitrale, che consolida l’affermazione, più volte riscontrabile nelle dichiarazioni in atti dei soggetti uditi dalla Procura federale durante le indagini, circa l’accadimento del fatto lesivo nel primo tempo, con conseguente sostituzione del sig. omissis, come risulta dalle medesime dichiarazioni, a causa del dolore lamentato all’orecchio.
5.1.9. Inoltre, l’assenza di attestazioni circa l’evento lesivo nel referto arbitrale e l’esplicita dichiarazione da parte dell’arbitro in sede di audizione dinanzi alla Procura di non aver assistito all’evento e di trovarsi evidentemente in altra parte del campo, dimostra che l’azione di gioco si stava svolgendo altrove, non certamente dove si è verificato l’evento lesivo.
5.2. Al fine di individuare le modalità dell’evento è prioritaria la testimonianza diretta dello stesso compiuta dal sig. omissis, vicepresidente della omissis. Le dichiarazioni rese de relato da altri tesserati concorreranno, successivamente, a consolidare il quadro probatorio in ordine alla sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti che fondano una ragionevole certezza in ordine alla condotta violenta tenuta dal sig. omissis.
5.2.1. Le dichiarazioni rese dal sig. omissis, unico testimone diretto dell’evento, risultano dettagliate nel contenuto. Esse inquadrano, come emerge dal verbale in atti, il contesto generale in cui si è svolta la gara, indicando più eventi avvenuti nel corso della stessa e descrivendo, da una posizione privilegiata (distanza di 3-5 metri) quanto accaduto, in particolare: «All’improvviso l’attaccante del omissis, omissis, colpiva da dietro con un pugno violentemente l’orecchio destro di omissis. omissis andava a terra gridando dal forte dolore».
5.2.2. La dichiarazione del sig. omissis, di cui al verbale in atti, indica però erroneamente che l’evento si è verificato nel secondo tempo della gara. L’imprecisione sotto questo profilo della dichiarazione del sig. omissis, a cui si accompagna anche l’imprecisione nel dichiarare che il sig. omissis era attaccante, mentre invece aveva il ruolo di difensore, non scardina l’attendibilità della dichiarazione resa in sede di audizione, che invece risulta molto dettagliata sia nel descrivere il generale contesto della gara, gli eventi accaduti nel corso della stessa, il luogo in cui si svolgeva l’azione di gioco e le modalità della condotta del sig. omissis nei confronti del sig. omissis.
Nel dettagliato contestato appena descritto, l’imprecisione rispetto ai profili indicati – collocazione dell’evento al secondo tempo, indicazione del sig. omissis come attaccante – è qualificabile come un ricordo non preciso in ordine a circostanze certamente accessorie rispetto all’individuazione dell’evento principale necessario per affermare la responsabilità disciplinare del sig. omissis e che consiste nella condotta violenta tenuta nei confronti del calciatore sig. omissis. La condotta violenta consiste, infatti, in azioni caratterizzate da “intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica” con una declinazione dell’intenzione dell’agente anche in termini di dolo eventuale (CSA, Sez. II, n. 150/2020-2021; CSA, Sez. III. n. 26/2023-2024). L’assenza di un’intenzione mirata non esclude, pertanto, la riconducibilità all’art. 38 CGS e non consente di degradare la condotta ad «antisportiva», tanto più quando sia stata provocata una lesione certificata, come nel caso di specie da struttura sanitaria (cfr. CFA, Sez. I, n. 68 del 23 dicembre 2025).
5.2.3. Tale condotta violenta è descritta dal sig. omissis in modo dettagliato e non confliggente, dal punto di vista dell’accadimento della condotta violenta e della sua intenzionalità e volontarietà, con le dichiarazioni di altri soggetti. Né inficia l’attendibilità delle dichiarazioni del sig. omissis la descrizione della condotta violenta come un pugno piuttosto che come uno schiaffo. Si tratta di un ulteriore elemento di dettaglio rispetto alla qualificazione della condotta tenuta dal sig. omissis come violenta, volontaria ed intenzionale. Una qualificazione che non muta sia che si tratti di un pugno, sia che si tratti di uno schiaffo.
5.2.4. Per la qualificazione nel senso indicato - vale a dire come un ricordo non preciso da parte del sig. omissis di elementi accessori rispetto alla esistenza o meno di una condotta violenta volontaria ed intenzionale, ciò che l’art. 38 sanziona - depone inoltre la circostanza che i soggetti uditi dalla Procura federale che hanno reso dichiarazioni de relato fondate su quanto da essi appreso proprio dal sig. omissis, hanno qualificato la condotta violenta come uno schiaffo al lato destro della testa, a palla lontana e da dietro.
Più precisamente il sig. omissis (padre del calciatore omissis) oltre a riportare quanto appresso dal figlio omissis, che avrebbe indicato uno «schiaffo a mano aperta» (nel verbale si legge: «Mio figlio mi ha riferito che l’episodio è avvenuto con palla nella nostra metà campo, mentre lui stava rientrando da un’azione in attacco. In quel momento veniva colpito da dietro con un violento schiaffo a mano aperta dal difensore omissis. Mio figlio si accasciava a terra urlando dal dolore, entrando in uno stato confusionale di pianto»), dichiara di essere stato contattato dal sig. omissis, che gli comunicava di aver accompagnato d’urgenza in ospedale il figlio omissis «a seguito di un violento schiaffo ricevuto al lato destro della testa durante la partita, a palla lontana e da dietro, dal giocatore difensore del omissis, omissis con numero di maglia 2»; ed ancora il sig. omissis, presidente della omissis non presente alla gara, dichiara di aver appreso dal sig. omissis, presente alla gara, che lo stesso aveva trasportato d’urgenza in ospedale «il nostro calciatore attaccante omissis, a seguito di un violento schiaffo ricevuto al lato destro della testa durante la partita, a palla lontana e da dietro, dal giocatore difensore del omissis, omissis con numero di maglia 2».
5.2.5. Pertanto, secondo il prudente apprezzamento di questa Corte di tutti gli elementi di convincimento, l’imprecisione sotto i profili descritti – collocazione dell’evento nel secondo tempo; tipologia specifica della condotta violenta, nella specie un pugno piuttosto che uno schiaffo violento come indicato nelle testimonianze de relato; e la qualifica del sig. omissis come attaccante – risultante dalle dichiarazioni del sig. omissis non inficia la sua attendibilità. Si aggiunga, peraltro, che la dichiarazione del sig. omissis è stata assunta dalla Procura in data 08/07/2025 a maggiore distanza dall’evento – la gara è stata disputata il omissis - rispetto a quella resa, sulla base di notizie de relato provenienti proprio dal sig. omissis, dal sig. omissis (audizione del 30/04/2025) e dal sig. omissis (audizione del 30/04/2025). Un ritardo nell’assunzione non dovuto affatto alla mancata precedente comparizione del sig. omissis, che a differenza di altri tesserati divenuti disponibili soltanto dopo due precedenti mancate comparizioni - dagli atti risultano tali le posizioni del sig. omissis e del sig. omissis, giustificate però da problematiche di lavoro comunicate in data 16 giugno 2025 dalla omissis - risulta essere stato convocato soltanto dopo l’ottenimento da parte della Procura federale interregionale della seconda proroga del termine per le indagini.
Peraltro, in ordine all’elemento temporale appaiono ricorrenti imprecisioni dei soggetti uditi dalla Procura. Lo stesso sig. omissis in sede di audizione nel rispondere alla precisa domanda della Procura se fosse stato sostituito nel corso della gara, quando e per quale motivo, afferma: «Sì, venivo sostituito, forse nel primo tempo (…)», mentre la sostituzione risulta, in base al referto di gara formato dall’arbitro sig. Russo, avvenuta al 4° minuto del 2° tempo regolamentare. Ancora, il sig. omissis, dirigente accompagnatore del omissis, dichiara: «Sì, omissis è stato sostituito, se non ricordo male verso la fine del primo tempo (…)».
5.2.6. Inoltre, non si può ritenere che la dichiarazione del sig. omissis, come invece ha affermato la decisione di primo grado (e come sostiene la difesa del sig. omissis nel presente grado di giudizio), sia non attendibile - non perché il medesimo appartiene alla società omissis o ha riferito alcuni dati inesatti e divergenti con altre dichiarazioni riguardanti il ruolo di omissis, che non è attaccante ma difensore, o la collocazione temporale dell’episodio nel secondo tempo mentre invece è accaduto nel primo tempo al quarantesimo minuto; oppure la segnalazione che si tratta di un pugno mentre nelle dichiarazioni rese dal padre del calciatore omissis si fa riferimento ad uno schiaffo all’orecchio - ma perché è ritenuta in contrasto con quanto dichiarato dall’arbitro nella sua audizione dinanzi alla Procura (con la conseguenza di dover ritenere più attendibile la dichiarazione resa dal deferito sig. omissis secondo cui l’evento si sarebbe verificato durante uno scontro di gioco con l’attaccante omissis, perché omissis era il suo marcatore e nel cercare di fermarlo lo avrebbe colpito accidentalmente senza volerlo con il suo braccio all’orecchio).
5.2.6.1. Il contrasto è evidentemente riferito alla circostanza che il sig. omissis, nella sua dichiarazione in atti resa alla Procura, afferma che l’allenatore della squadra omissis, verificatosi l’evento e con il sig. omissis a terra per il forte dolore, sarebbe intervenuto sul campo e avrebbe richiamato l’attenzione dell’arbitro al quale rappresentava l’accaduto. Inoltre il sig. omissis dichiara di aver sentito l’arbitro dire «di non aver visto nulla in quanto girato verso l’azione in corso », mentre del referto arbitrale non risulta tale segnalazione dell’accadimento ed è stata negata dall’arbitro anche in sede di audizione dinanzi alla Procura.
5.2.6.2. Nella decisione del TFT si afferma infatti che l’arbitro, che nel suo referto non ha riferito alcunché circa l’episodio in contestazione, nel corso della sua audizione da parte della Procura «ha confermato di non aver visto nulla, altrimenti sarebbe intervenuto e che nessuno dei presenti ha richiamato la sua attenzione segnalandogli quanto era accaduto alle sue spalle. Ha, inoltre, anche riferito che neppure negli spogliatoi ha appresso da qualcuno l’esistenza di questo episodio e che non ricorda il motivo della sostituzione di omissis, il quale è uscito normalmente dal terreno di gioco, mentre omissis, che agli atti risulta già ammonito nel primo tempo, è stato sostituito nel secondo tempo. La dichiarazione del direttore di gara smentisce chiaramente la ricostruzione del dirigente omissis ed è sicuramente attendibile perché proviene da un terzo neutrale. Alla luce di quanto precede, appare più attendibile e verosimile la dichiarazione resa dal deferito alla Procura Federale, secondo cui in uno scontro di gioco con l’attaccante omissis, omissis che era il suo marcatore nel cercare di fermarlo lo colpiva accidentalmente, senza volere ciò, con il suo braccio destro al suo orecchio».
5.2.6.3. Questa Corte, invece, ritiene attendibile la dichiarazione del sig. omissis, unico testimone diretto della condotta violenta, senza che per inficiarne l’attendibilità sia sufficiente il contrasto con le dichiarazioni rese dall’arbitro, sig. Russo, in sede di audizione dinanzi alla Procura. Un contrasto che peraltro non riguarda gli elementi costitutivi della responsabilità disciplinare del sig. omissis ai sensi degli artt. 38 e 4, 1° co., CGS FIGC, ma la circostanza se l’arbitro ne fosse stato notiziato per dedurre, dal contrasto sul punto, la generale non attendibilità del sig. omissis.
Ciò premesso, in ogni caso, la mancata attestazione di un evento nel referto arbitrale non esclude il suo accadimento, dal momento che il referto arbitrale, come si è già chiarito, non fa prova anche del quod non. Né inficiano l’attendibilità delle dichiarazioni del sig. omissis le contrastanti dichiarazioni dell’arbitro rese in sede di audizione. Bisogna in primo luogo ricordare che l’efficacia probatoria privilegiata prevista dall’art. 61, 1° comma, CGS FIGC assiste i rapporti degli ufficiali di gara o del commissario di campo e i relativi eventuali supplementi. Non sono assistite da efficacia probatoria privilegiata le dichiarazioni rese dall’arbitro in sede di audizione dinanzi alla Procura federale, a cui l’art. 61, 1° comma, non si riferisce affatto.
5.2.6.4. Inoltre, lo stesso referto arbitrale e i relativi supplementi ammettono entro certi limiti la prova contraria. Tanto più la ammettono le dichiarazioni rese dall’arbitro in sede di audizione dinanzi alla Procura federale nell’ambito dell’attività di indagine compiuta da quest’ultima.
Dagli atti di indagine della Procura emergono alcune dichiarazioni di tesserati che, da un lato, collocano l’arbitro altrove, quindi senza possibilità di assistere all’evento accaduto, dall’altro contengono dichiarazioni espressamente contrastanti con quanto affermato dall’arbitro in sede di audizione. Ad esempio, il sig. omissis alla domanda se l’arbitro avesse assistito all’episodio risponde: «No, perché era girato e lontano »; ma afferma inoltre di ricordare che « omissis si faceva sostituire in quanto aveva dolore all’orecchio colpito», mentre l’arbitro, sig. Russo, in sede audizione, dichiara di ricordare che il sig. omissis « è uscito normalmente dal campo». Un’affermazione contrastante anche con le dichiarazioni di altri tesserati uditi dalla Procura, come il sig. omissis, dirigente accompagnatore della squadra omissis, che rispetto al sig. omissis dichiara: «Ho visto che usciva dal terreno di gioco sulle sue gambe, tenendo la mano sull’orecchio. In quel momento non abbiamo capito se c'era una gravità del colpo subito».
Le dichiarazioni di altri tesserati uditi dalla Procura sostengono inoltre che, dopo l’evento, è stata richiamata l’attenzione dell’arbitro. Il sig. omissis, come si è già detto, dichiara che l’allenatore della propria squadra, cioè della omissis, ha richiamato l’attenzione dell’arbitro; il sig. omissis, dirigente del omissis, afferma di pensare che l’arbitro non abbia visto nulla, perché si avvicinava alle panchine per chiedere cosa fosse successo; il sig. omissis così riporta quanto appreso, se ben si intende, dal figlio per la parte che qui interessa: «Veniva attirata l’attenzione dell’arbitro, il quale avrebbe detto di non aver visto nulla, in quanto girato verso l’azione di gioco. Si tratta di dichiarazioni dirette o de relato che contrastano con il ricordo che l’arbitro ha avuto degli eventi. È da escludere, pertanto, che le dichiarazioni rese dall’arbitro in sede di audizione possano rendere inattendibile la testimonianza diretta dell’evento violento resa dal sig. omissis.
5.2.7. L’inattendibilità, invece, della dichiarazione del sig. omissis circa la dinamica dell’evento lesivo deriva dal suo contrasto proprio con le risultanze del referto arbitrale e con le dichiarazioni dell’arbitro in sede di audizione (confermate da altri tesserati), che dimostrano che l’arbitro non ha assistito all’evento perché rivolto di spalle ed intento a seguire l’azione di gioco nella parte del campo dove si svolgeva. Una circostanza incontroversa che contrasta con la dichiarazione del sig. omissis che fa riferimento a «normali scontri di gioco» ed afferma, nel ricostruire l’evento lesivo, che «In uno di questi scontri nel cercare di marcarlo mi giravo verso di lui e lo colpivo, accidentalmente, senza volerlo, con il mio braccio destro al suo orecchio. Omissis si accasciava a terra dicendo che gli faceva male la parte dell’orecchio colpita».
Una lettura come «scontro di gioco casuale» che contrasta con la dichiarazione dell’arbitro (e di altri tesserati) secondo cui l’evento sarebbe avvenuto alle spalle dell’arbitro in quanto era intento, evidentemente, a seguire l’azione di gioco che si svolgeva altrove. Non si può pertanto ritenere che l’evento lesivo sia dovuto ad un normale scontro di gioco, ad uno scontro di gioco casuale, perché è avvenuto al di fuori di una concreta azione di gioco che coinvolgesse la palla. Ciò inficia anche la dichiarazione resa de relato dal sig. omissis, dirigente accompagnatore del omissis, che così descrive quanto avrebbero riferito i giocatori in campo della squadra omissis, facendo riferimento ad un contrasto di gioco nel contendere una palla: «Vedevo il giocatore omissis a terra e dalla panchina ci chiedevamo cosa fosse successo. I nostri ragazzi in campo dicevano che a seguito di un contrasto di gioco, omissis nel saltare per contendere una palla, colpiva con il braccio la parte della testa vicina all’orecchio di omissis, che si accasciava a terra urlando dal dolore per il colpo subito». Una ricostruzione incompatibile con l’assenza dell’arbitro, che avrebbe altrimenti assistito alla contesa aerea della palla da gioco. 5.2.8. In presenza delle circostanze appena descritte l’evento lesivo, che è pacifico tra le parti, risulta essere, con ragionevole certezza, l’esito di una condotta violenta non casuale ma volontaria ed intenzionale. Come si è già ricordato, la condotta violenta consiste in azioni caratterizzate da “intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica” con una declinazione dell’intenzione dell’agente anche in termini di dolo eventuale (CSA, Sez. II, n. 150/2020- 2021; CSA, Sez. III. n. 26/2023-2024). Pertanto, si è affermato che anche l’assenza di un’intenzione mirata non esclude la riconducibilità all’art. 38 CGS e non consente di degradare la condotta ad «antisportiva», tanto più quando sia stata provocata una lesione certificata da struttura sanitaria (cfr. CFA, Sez. I, n. 68 del 23 dicembre 2025).
5.2.8.1.A tale esito conducono, nel caso di specie, la testimonianza diretta resa dal sig. omissis in atti e gli indizi gravi, precisi e concordanti qui ricostruiti sulla base del rapporto tra le dichiarazioni del sig. omissis, le dichiarazioni rese dall’arbitro, sig. Russo, e le risultanze delle dichiarazioni, seppure de relato (ma fondate su notizie provenienti da variabili soggetti: il sig. omissis fonda le sue dichiarazioni, ad esempio, su quanto appreso dal figlio e dal sig. omissis), che hanno concorso, sia pure non in via principale ma accessoria, a consolidare il quadro probatorio appena indicato.
La condotta violenta volontaria ed intenzionale tenuta dal sig. omissis nei confronti del sig omissis è, pertanto, sanzionabile ai sensi dell’art. 38 CGS FICG e dell’art. 4, 1° co., CGS.
5.2.8.2. Nel contesto appena descritto la condotta violenta tenuta dal signor omissis nei confronti del calciatore omissis deve essere inoltre qualificata, ai sensi dell’art. 38, 1° comma, 2° periodo, CGS FIGC, come di particolare gravità alla luce dei parametri individuati da questa Corte, secondo cui la “particolare gravità” del fatto va apprezzata in base ai suoi elementi costitutivi: ossia all’elemento soggettivo (intenzionalità) impresso alla condotta violenta, nonché all’oggettivo pericolo all’incolumità del calciatore aggredito tenuto conto delle circostanze di tempo e di luogo sopra richiamate. L’entità delle lesioni può rilevare, quindi, ai soli fini della concreta graduazione della sanzione, una volta operata la corretta qualificazione del fatto (CFA, Sez. I, n. 0036/CFA- 2022/2023). Nel caso di specie la condotta violenta è stata tenuta al di fuori dell’azione di gioco e con un colpo da dietro. L’entità delle lesioni risulta certificata dai due referti medici in atti.
5.2.9. Questa Corte ritiene di riconoscere al sig. omissis, quale attenuante atipica ai sensi dell’art. 13, 2° comma, CGS FIGC, le scuse che lo stesso dichiara di aver rivolto al sig. omissis, come risultanti dalla dichiarazione resa dal sig. omissis in atti («Nei giorni successivi la gara, avendo saputo che omissis era andato in ospedale dopo la partita, lo telefonai per sapere delle sue condizioni di salute e per chiedergli scusa. Mi rispose di stare bene, di non preoccuparmi e di accettare le mie scuse»). Una circostanza che emerge anche dalla dichiarazione de relato del sig. omissis, che però dichiara di aver appresso dal sig. omissis che lo stesso aveva avuto «un incontro di persona con omissis, chiarendosi sull’accaduto». Inoltre, questa Corte valorizza allo stesso fine le scuse che sono state rivolte dal padre del sig. omissis al sig. omissis, padre di omissis, che dichiara: «Dopo circa una settimana dall’accaduto, venivo contattato da omissis papà del calciatore omissis del omissis, responsabile della violenza in campo verso mio figlio omissis. Il sig. omissis, era fortemente dispiaciuto del fatto, chiedendomi scusa e se poteva portare anche suo figlio omissis a chiedere scusa per l'accaduto. Convenimmo di avere in futuro un incontro di scuse presso il campo di calcio di omissis. Cosa che ad oggi non è ancora avvenuta».
5.2.9.1. Al fine di determinare la sanzione, in ragione della gravità della condotta e della pena edittale prevista dall’art. 38, 1° comma, secondo periodo, questa Corte, applicando l’attenuante atipica sopra riconosciuta, reputa ragionevole e proporzionata la sanzione della squalifica del sig. omissis per 7 (sette) giornate effettive di gara, rispetto alle 10 (dieci) giornate richiesta dalla Procura.
52.10. Per quanto attiene, invece, alla dichiarazione resa in udienza dall’Avv. Luca Zennaro per la Procura in ordine alla decadenza della omissis dal patteggiamento, chiedendo l’irrogazione di un’ammenda di € 1.000, la domanda è inammissibile. Le conseguenze della decadenza dall’accordo di cui all’art. 126 CGS FIGC non formano oggetto del presente giudizio, alla luce del contenuto dell’atto di deferimento quale atto di esercizio dell’azione disciplinare limitato alla responsabilità del sig. omissis, unico soggetto deferito. Le conseguenze della mancata esecuzione dall’accordo di cui all’art. 126 CGS FIGC trovano autonoma disciplina nei commi 5 e 6 dello stesso articolo.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga al Sig. omissis la sanzione della squalifica per 7 giornate effettive di gara.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonio Maria Marzocco Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
