F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0080/CFA pubblicata il 22 Gennaio 2026 (motivazioni) – Sig. Gianluca Testa et alios
Decisione/0080/CFA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0089/CFA/2025-2026
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Domenico Giordano Componente
Francesco Tuccari - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo n. 0089/CFA/2025-2026 proposto dalla Procura federale interregionale, per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Lombardia n. 51TFT del 04.12.2025 (Registro procedimenti n. 0051/TFNSD/2025- 2026);
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza del all’udienza del 13.01.2026, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Francesco Tuccari e udite l’Avv. Giulia Conti per la Procura federale e l’Avv. Silvia Mariani, anche in sostituzione dell’Avv. Prof. Antonio Ruggiero, per il Sig. Gianluca Testa; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
1. Con atto 13.10.2025, la Procura federale deferiva davanti al competente Tribunale federale territoriale:
- il Sig. Gianluca Testa, all’epoca dei fatti (e tutt’ora) Presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società ASD Valcuviana, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, CGS, sia in via autonoma sia in relazione al disposto dell’art. 4, commi 1 e 2, lett. e) e h) del Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, nonché dalle disposizioni della Policy FIGC per la tutela dei minori, per: (i) avere lo stesso, nella qualità sopradescritta, consentito e/o comunque non impedito che il calciatore, Sig. Omissis, all’epoca dei fatti tesserato per la detta Società: (i.1) riprendesse con il proprio telefono cellulare il calciatore, Sig. Omissis, privo di indumenti, in atteggiamento scherzoso con il compagno di squadra, Sig. Omissis, nello spogliatoio al termine della gara del 29.3.2025 tra la Pol. S. Luigi Academy Visconti e l’ACSD Oratorio di Cuvio, (i.2) inviasse quanto ripreso ai propri compagni di squadra; (ii) aver omesso, una volta appreso dell’accaduto, di adottare misure adeguate nei confronti del Sig. Omissis, essendosi limitato a impedire ai propri giovani tesserati l’utilizzo dei telefoni cellulari all’interno degli spogliatoi;
- il Sig. Omissis, all’epoca dei fatti (e tutt’ora) calciatore minorenne tesserato per la Società ASD Valcuviana, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, CGS, sia in via autonoma sia in relazione al disposto dell’art. 4, commi 1 e 2, lett. e) e h) del Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, per avere lo stesso, all’interno dello spogliatoio del Centro sportivo di Albizzate al termine della gara del 29.3.2025 tra la Pol. S. Luigi Academy Visconti e l’A.CSD Oratorio di Cuvio, ripreso con il proprio telefono cellulare il compagno di squadra, Sig. Omissis, privo di indumenti, in atteggiamento scherzoso con il compagno di squadra, Sig. Omissis, inviando poi tale video ad altri giovani tesserati per la stessa Società;
- la Società ASD Valcuviana, per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, CGS, per le suddette condotte ascritte ai Sig.ri Gianluca Testa e Omissis.
2. Espletati gli accertamenti di rito, veniva fissata la comparizione delle parti per l’udienza del 06.11.2025, alla quale partecipavano:
- la Procura federale, che chiedeva irrogarsi le seguenti sanzioni: (i) nei confronti del Sig. Testa, l’inibizione di mesi 3, (ii) nei confronti del Sig. Omissis, la squalifica di 10 giornate da scontarsi in gare ufficiali, (iii) nei confronti della Società ASD Valcuviana, l’ammenda di € 1.500,00;
- il Sig. Testa, a ministero dell’Avv. Silvia Mariani, la quale chiedeva il proscioglimento o, in subordine, l’applicazione delle circostanze attenuanti previste dall’art. 13 CGS.
Nessuno degli altri due deferiti si costituiva in giudizio, né compariva alla detta udienza.
Il Tribunale, esclusa la sussistenza dell’ipotesi di cui all’art. 4, commi 1 e 2, lett. e) e h) del Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni e, per converso, ravvisata la sussistenza dell’ipotesi di cui all’art. 2.7.2. della Policy FIGC per la tutela dei minori, irrogava le seguenti sanzioni:
- al Sig. Omissis, la squalifica di 4 giornate, da scontarsi in gare ufficiali;
- al Sig. Testa, l’inibizione di 1 mese, anche in applicazione dell’art. 13, commi 1 e 2, CGS («immediatamente dopo essere venuto a conoscenza dell’accaduto […] si è certamente e spontaneamente attivato per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose che avrebbero potuto derivare dall’infrazione, prima del giudizio, organizzando altresì una riunione con tutti i genitori dei propri calciatori al fine di notificarli dell’accaduto, chiedere la loro fattiva collaborazione per l’eliminazione del video incriminato, illustrare loro le misure che la Società avrebbe adottato al fine di evitare ancora episodi analoghi: tale pronta reazione, peraltro, risulta confermata dai riscontri documentali acquisiti agli atti»);
- alla Società ASD Valcuviana, l’ammenda di € 500,00, anche in applicazione dell’art. 13, comma 3, CGS.
3. La Procura federale proponeva reclamo, articolandolo su due motivi e, segnata-mente:
1) «violazione ed erronea applicazione del disposto di cui all’art. 4 commi 1 e 2, lett. h) del Regolamento della F.I.G.C. per la prevenzione ed il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni – erronea qualificazione giuridica del fatto e conseguente incongruita’ della sanzione disciplinare disposta dal giudice di prime cu-re», in quanto, nella fattispecie di causa, si verterebbe su di un atto di bullismo o cyberbullismo, di cui sarebbero ravvisabili gli elementi costitutivi contemplati dalla normativa di riferimento;
2) «incongruità della sanzione disposta nei confronti del sig. Gianluca Testa e della Societa’ a.s.d. Valcuviana - violazione ed erronea applicazione del principio generale di afflittività della sanzione», poiché il Tribunale avrebbe irrogato «sanzioni sostanzialmente non afflittive a fronte della gravità delle condotte poste in essere» dal Sig. Testa, riflettentisi anche sulla Società e consistenti nell’asserita omessa adozione di misure preventive.
La Procura federale chiedeva, in riforma della decisione reclamata, l’irrogazione delle «sanzioni già richieste nel corso del procedimento in primo grado, ed in particolare: al sig. Gianluca Testa la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; al sig. Omissis la sanzione di 10 (dieci) giornate di squalifica; alla Società A.S.D. Valcuviana la sanzione dell’ammenda di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00)» o, in subordine, l’irrogazione delle «sanzioni ritenute conformi a giustizia».
All’udienza del 13.01.2026, tenutasi in videoconferenza, risultavano collegate, per la reclamante, l’Avv. Giulia Conti e, per il Sig. Gianluca Testa, l’Avv. Silvia Mariani, anche in sostituzione dell’Avv. Prof. Antonio Ruggiero, costituitasi in giudizio direttamente in udienza.
Al riguardo, l’Avv. Mariani faceva presente di aver prodotto nei termini apposita memoria difensiva. Il Collegio, che lo apprendeva nell’occasione, procedeva alle verifiche del caso, constatandone l’avvenuta trasmissione via P.E.C. anziché mediante deposito sulla piattaforma del processo sportivo telematico. Il Presidente, in ogni caso, invitava l’Avv. Mariani a esporne oralmente il contenuto.
Svoltasi la discussione, come da relativo separato verbale, la Procura federale insisteva per l’accoglimento del reclamo, mentre l’Avv. Mariani ne chiedeva il rigetto.
Il reclamo veniva, dunque, trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il gravame è parzialmente fondato nei termini che seguono.
5. Il primo motivo è infondato.
L’art. 4 del Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni (c.d. Regolamento Safeguarding), rubricato «Comportamenti rilevanti», sancisce: «1. Costituiscono fattispecie di abuso violenza e discriminazione:
[…];
h) il bullismo, il cyberbullismo […]
2. Ai fini del comma precedente si intendono:
[…]
h) per “bullismo, cyberbullismo”, qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati, con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare i soggetti di cui all’art. 3, comma 1, che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima) […]».
Alla luce della documentazione in atti, va escluso che la condotta posta in essere dal Sig. Omissis possa configurare, per come si è svolta, un comportamento aggressivo ai danni del compagno di squadra. Ciò posto, fermo restando che ci si potrebbe astrattamente chiedere se la stessa integri un comportamento offensivo, mancherebbe, in ogni caso, un sia pur minimo principio di prova, anche indiziaria, che la condotta in parola avesse «lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato».
Né può farsi riferimento agli altri comportamenti (di prevaricazione e sopraffazione) contemplati dalla disposizione in esame, che devono essere «ripetuti», mentre la condotta di che trattasi è rimasta isolata; inoltre, non risulta in atti che quest’ultima abbia determinato alcuna delle condizioni ivi previste (disagio, etc.).
Correttamente, dunque, il Tribunale ha ritenuto che il fatto fosse sanzionabile ai sensi dell’art. 2.7.2. della Policy F.I.G.C. per la tutela dei minori, che fa riferimento a «Immagini che risultino essere offensive o che potrebbero determinare una situazione di imbarazzo o di sfruttamento (es immagini in cui il minore non è completamente vestito)», le quali «non devono mai essere acquisite o divulgate o condivise».
7. Il secondo motivo è fondato.
Riguardo alla dosimetria della sanzione, per quieto insegnamento giurisprudenziale, «[l]a Corte federale d’appello è legittimata a procedere ad un’autonoma valutazione di merito circa la correttezza o meno della quantificazione delle sanzioni operata dal Giudice di prime cure e alla loro eventuale, conseguente rideterminazione. Nel fare ciò, la Corte federale, chiamata al difficile compito di svolgere funzione anche di giudice di equità (CFA, SS.UU., n. 63/2022-2023), deve attenersi, al pari degli altri organi di giustizia sportiva, ai criteri enucleati dagli artt. 12 e seguenti del Codice di giustizia sportiva. In primis, deve commisurare l’entità della sanzione alla gravità dell’illecito - nel quadro delle circostanze di fatto accertate - in quanto la sua efficacia deterrente, per poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita, deve necessariamente essere proporzionale al disvalore della condotta e provvista di un adeguato effetto dissuasivo (CFA, Sez. IV, n. 55/2020-2021; CFA, Sez. I, n. 31/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 67/2022-2023; CFA, Sez. I, 70/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 41/20242025; CFA, SS. UU., n. 4/2025-2026). La sanzione irrogata deve essere altresì connotata dai caratteri di effettività ed afflittività, rivolti a perseguire l’obiettivo di evitare che la stessa risulti inutiliter data siccome inefficace o priva di conseguenze pratiche, in relazione ai suoi tempi e modalità di esecuzione. Tali principi devono essere sempre coordinati e temperati con i principi di proporzionalità e di ragionevolezza, in un’ottica di contemperamento dei diversi interessi contrapposti. (CFA, Sez. I, n. 57/20242025; CFA, SS.UU., n. 121/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 4/2025-2026). La gravità dei fatti è il principale parametro di modulazione della misura delle sanzioni (CFA, Sez. I, n. 7/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 117/2022-2023)» (CFA, Sez. I, n. 13/2025-2026 e n. 46/2025-2026).
Il fatto, pacifico, lungi dal poter essere qualificato alla stregua di una “ragazzata”, secondo quanto prospettato in udienza dalla difesa del Sig. Testa, è senz’altro grave, riguardando l’intimità della persona ripresa dal Sig. Omissis.
Ed è altrettanto pacifica la mancata predisposizione di qualsivoglia misura preventiva e di vigilanza da parte del Presidente e, soprattutto, della Società.
Ciò comporta la necessità di rideterminare l’entità delle sanzioni irrogate dal Tribunale, perché non in linea, per difetto, con i suesposti princìpi.
Con specifico riferimento alla posizione del Presidente, il Collegio ritiene ininfluente la circostanza che egli non fosse fisicamente presente all’accaduto; e, sotto distinto e concorrente profilo, rileva come, diversamente da quanto prospettato in udienza dalla difesa del Sig. Testa, non risulti in atti alcun potere di rappresentanza della Società in capo al Dirigente responsabile/Vice Presidente, Sig. Dario Panosetti.
Nondimeno, va considerato il comportamento successivo del Sig. Testa, nonché le circostanze che il video abbia avuto una limitata diffusione e sia stato prontamente eliminato, così come il fatto che i genitori di Omissis, avutane conferma da parte della Polizia postale, non abbiano assunto alcuna iniziativa.
Pertanto, il Collegio reputa congrua l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
- al Sig. Gianluca Testa, l'inibizione di mesi 2 (due);
- al Sig. Omissis, la squalifica di 6 (sei) giornate da scontarsi in gare ufficiali;
- alla Società ASD Valcuviana, l'ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00).
P.Q.M.
Accoglie in parte il reclamo in epigrafe, e per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga le seguenti sanzioni:
- al Sig. Gianluca Testa: l'inibizione di mesi 2 (due);
- al Sig. Omissis: la squalifica di 6 (sei) giornate da scontarsi in gare ufficiali;
- alla Società A.S.D. Valcuviana: l'ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00).
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco Tuccari Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
