F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 136/TFN – SD del 20 Gennaio 2026 (motivazioni) – Paolo Rossi, Pro Sesto 1913 SSD Srl – 123/TFNSD

 

Decisione/0136/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0123/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Amedeo Citarella – Presidente

Edoardo Ales – Componente

Monica Coscia – Componente

Claudio Croce - Componente (Relatore)

Valentino Fedeli - Componente

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 20 gennaio 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 15773/201pf 25-26/GC/PG/ep del 16 dicembre 2025 e depositato il 17 dicembre 2025, nei confronti dei sigg.ri Terenziani Egidio Maria,

Bonsignori Lino, Rossi Paolo nonché delle società SSC Caronnese SSDARL e Pro Sesto 1913 SSD Srl, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 15773/201pf 25-26/GC/PG/ep del 16 dicembre 2025 e depositato il 17 dicembre 2025, nei confronti di:

1) Egidio Maria Terenziani (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società S.C. Caronnese SSDARL) per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione con l’art. 37, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti per aver omesso, pur avendone la responsabilità in qualità di Presidente della società, di chiedere - o di verificare che fosse stata richiesta - al Comitato Regionale Lombardia l’autorizzazione preventiva all’organizzazione ed allo svolgimento di un allenamento congiunto della S.C. Caronnese SSDARL con la Pro Sesto 1913 SSD SRL in data 14 agosto 2025 presso l'impianto sportivo di Caronno Pertusella (VA);

2) Lino Bonsignori (all’epoca dei fatti Segretario Generale della S.C. Caronnese SSDARL) per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione con l’art. 37, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti per aver omesso, pur avendone la responsabilità in qualità di segretario della società, di chiedere al Comitato Regionale Lombardia l’autorizzazione preventiva all’organizzazione ed allo svolgimento di un allenamento congiunto della S.C. Caronnese SSDARL con la Pro Sesto 1913 SSD SRL in data 14 agosto 2025 presso l'impianto sportivo di Caronno Pertusella (VA);

3) Paolo Rossi (all’epoca dei fatti Amministratore Unico dotato dei poteri di legale rappresentanza della Pro Sesto 1913 SSD SRL) per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione con l’art. 37, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti per aver omesso, pur avendone la responsabilità in qualità di Amministratore Unico della società, di chiedere - o di verificare che fosse stata richiesta - alla L.N.D. Dipartimento Interregionale l’autorizzazione preventiva all’organizzazione ed allo svolgimento di un allenamento congiunto della Pro Sesto 1913 SSD SRL con la S.C. Caronnese SSDARL in data 14 agosto 2025 presso l'impianto sportivo di Caronno Pertusella (VA);

4) SC Caronnese SSDARL a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e i comportamenti posti in essere dal sig. Egidio Maria Terenziani e dal sig. Lino Bonsignori, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;

5) Pro Sesto 1913 SSD Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e i comportamenti posti in essere dal sig. Paolo Rossi, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione.

Gli accordi ex art. 127 CGS

Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale, il sig. Paolo Rossi e la società Pro Sesto 1913 SSD Srl hanno depositato proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, lette le proposte di accordo e uditi in udienza gli Avv.ti Alessandro D'Oria e Nicola Pagnotta in rappresentanza della Procura Federale e l'Avv. Marco Scagliola in rappresentanza del sig. Paolo Rossi e della società Pro Sesto 1913 SSD Srl ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrue sono le sanzioni proposte, dichiara efficaci gli accordi;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica le seguenti sanzioni:

- al sig. Paolo Rossi, mesi 2 (due) di inibizione;

- alla società Pro Sesto 1913 SSD Srl, euro 670,00 (seicentosettanta/00) di ammenda. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

Nel caso in cui non sia data completa esecuzione alla decisione, nel rispetto integrale di termini e modalità degli accordi dichiarati efficaci, troverà applicazione quanto previsto dall’art. 127, commi 4 e 5, CGS.

Così deciso nella Camera di consiglio del 20 gennaio 2026.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Claudio Croce                                                                   Amedeo Citarella

 

Depositato in data 20 gennaio 2026.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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