F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 137/TFN – SD del 20 Gennaio 2026 (motivazioni) – Alessio Angelini, Denis Cerutti, ASD AC Sangiustese – 127/TFNSD
Decisione/0137/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0127/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Amedeo Citarella – Presidente
Edoardo Ales – Componente
Monica Coscia – Componente
Claudio Croce – Componente
Valentino Fedeli - Componente (Relatore)
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 20 gennaio 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 16197/189pf25-26/GC/PM/fm del 19 dicembre 2025 e depositato il 22 dicembre 2025, nei confronti del sigg.ri Alessio Angelini, Denis Cerutti, nonché nei confronti della società ASD AC Sangiustese, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 16197/189pf25-26/GC/PM/fm del 19 dicembre 2025 e depositato il 22 dicembre 2025, nei confronti di:
1) Alessio ANGELINI (all’epoca dei fatti Arbitro Effettivo associato alla Sezione AIA di Ascoli Piceno) per rispondere della violazione dell’art. 42, comma 4 lett. a) del Regolamento dell’AIA, per aver svolto la funzione di assistente arbitrale nelle gare amichevoli Ascoli Calcio – Sangiustese del 27 luglio 2025 e Ascoli Calcio – Maceratese del 6 agosto 2025, disputate senza la preventiva autorizzazione della F.I.G.C.;
2) Denis CERUTTI (all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. A.C. Sangiustese) per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dalla Circolare n° 1 della Lega Pro del 1.7.2025, per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di richiedere o di verificare che fosse stata richiesta ed ottenuta l’autorizzazione preventiva della Lega Pro per l’organizzazione e la realizzazione dell’amichevole Ascoli Calcio – Sangiustese svoltasi a Cascia (PG) il 27.7.2025;
3) ASD AC Sangiustese a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Denis Cerutti così come descritti nel precedente capo di incolpazione.
L’accordo ex art. 127 CGS
Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e il sig. Alessio Angelini hanno depositato proposta di accordo rimessa alla valutazione di questo Tribunale.
Il Tribunale, letta la proposta di accordo e uditi in udienza gli Avv.ti Alessandro D'Oria e Nicola Pagnotta in rappresentanza della Procura Federale, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrua è la sanzione proposta, dichiara efficace l’accordo;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica al sig. Alessio Angelini la sanzione di mesi 2 (due) e giorni 20 (venti) di sospensione.
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.
Così deciso nella Camera di consiglio del 20 gennaio 2026.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Valentino Fedeli Amedeo Citarella
Depositato in data 20 gennaio 2026.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
