F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 140/TFN – SD del 21 Gennaio 2026 (motivazioni) – Francesco Emanuele Tonel e ASD Futsal Ternana – 122/TFNSD
Decisione/0140/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0122/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Roberto Proietti – Presidente
Serena Callipari - Componente (Relatore)
Claudio Croce – Componente
Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 12 gennaio 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 15588/240pf25-26/GC/PN/fm del 15 dicembre 2025, depositato il 17 dicembre 2025, nei confronti della società ASD Futsal Ternana, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto del 15 dicembre 2025, la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:
1. il sig. Francesco Emanuele Tonel, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Futsal Ternana;
2. la società A.S.D. Futsal Ternana; per rispondere:
- il sig. Francesco Emanuele Tonel, della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94 ter, comma 5, delle N.O.I.F. per non avere lo stesso corrisposto al calciatore sig. Giacomo Romagnoli nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia la somma di € 1.500,00, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di lite, accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. con lodo prot. n. 395-2024/25 del 30.7.2025, comunicato alla società A.S.D. Futsal Ternana a mezzo pec del 4.8.2025;
− la società A.S.D. Futsal Ternana a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Francesco Emanuele Tonel, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.
La fase istruttoria
Il procedimento disciplinare trae origine dalla comunicazione trasmessa alla Procura Federale dal calciatore sig. Giacomo Romagnoli, per il tramite dell’Avv. Anna Piras, pervenuta in data 9.9.2025, con allegata copia del lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. prot. n. 395-2024/25 del 30.7.2025 e comunicazione di mancato pagamento da parte dell’A.S.D. Futsal Ternana delle somme stabilite dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. a favore del tesserato.
Nel corso dell’attività istruttoria venivano acquisiti i seguenti documenti:
− copia del lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. n. 395-2024/25 del 30.7.2025, comunicato alla società A.S.D. Futsal Ternana a mezzo pec del 4.8.2025;
− copia della ricevuta di avvenuta consegna del 4.8.2025 della pec con la quale il Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. aveva trasmesso alla società A.S.D. Futsal Ternana il lodo prot. n. 395-2024/25 del 30.7.2025;
− segnalazione del calciatore sig. Giacomo Romagnoli, per il tramite dell’Avv. Anna Piras, pervenuta in data 9.9.2025, con allegata copia del lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. prot. n. 395-2024/25 del 30.7.2025 e comunicazione di mancato pagamento;
− foglio censimento della società A.S.D. Futsal Ternana per la stagione sportiva 2025 - 2026, completo dei dati societari.
All’esito dell’istruttoria, la Procura Federale notificava la Comunicazione di Conclusione Indagini e, successivamente, considerato documentalmente provato il mancato rispetto del termine di trenta giorni per l’esecuzione del pagamento come prescritto dall’art. 94 ter, comma 5, delle N.O.I.F., procedeva ad emettere atto di deferimento.
La fase predibattimentale
Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale fissava per la discussione l’udienza del 12 gennaio 2026. Nessuna memoria è stata presentata dai deferiti prima dell’udienza.
Il dibattimento
All’udienza del 12 gennaio 2026, tenutasi in videoconferenza, sono comparsi l’Avv. Alessandro D’Oria e l’Avv. Francesco Vignoli, per la Procura Federale, e l’Avv. Flavia Tortorella in difesa dei deferiti.
Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e il sig. Francesco Emanuele Tonel hanno depositato proposta di accordo rimessa alla valutazione di questo Tribunale che, con separata decisione – ritenuta corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione proposta – ha dichiarato efficace l’accordo.
Con riferimento alla società ASD Futsal Ternana, l’Avv. Vignoli, si è riportato integralmente ai contenuti dell’atto di deferimento chiedendo irrogarsi nei confronti della società deferita la sanzione di punti 1 (uno) di penalizzazione nella classifica del campionato di competenza, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva.
L’Avv. Tortorella, si è rimessa alle valutazioni del Tribunale chiedendo l’applicazione di una sanzione minima.
La decisione
Dall’esame degli atti istruttori, questo Tribunale ritiene accertata la responsabilità della società deferita.
É circostanza pacifica e non contestata che la società ASD Futsal Ternana non abbia provveduto al pagamento in favore del calciatore Giacomo Romagnoli della somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. con lodo prot. n. 395-2024/25 del 30.7.2025, nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione del lodo emesso in data del 30.7.2025 e comunicato alla società A.S.D. Futsal Ternana a mezzo pec il 4.8.2025.
Il tardivo pagamento delle somme dovute per effetto del Lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. integra la violazione di quanto previsto dall’art. 94-ter, comma 5, delle N.O.I.F. secondo cui il pagamento ai calciatori/calciatrici, agli allenatori/allenatrici e ai preparatori atletici delle Società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all’art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva, il cui accertamento comporta la responsabilità diretta della società ex art. 6, co. 1, CGS e l’applicazione, nei suoi confronti, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica (art. 31, co. 6, CGS).
A fronte di tale inequivocabile quadro normativo, il pagamento delle somme liquidate dal Collegio Arbitrale presso la LND doveva essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del lodo.
Poiché il precetto richiede l’adempimento entro un termine determinato, la fattispecie si considera perfezionata alla scadenza del termine per il pagamento (CFA, SS.UU. n. 104/2023-2024).
Ne consegue la responsabilità della società ASD Futsal Ternana, che risponde direttamente dell’operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali per il principio di immedesimazione organica che lega il sodalizio sportivo a colui che, al suo interno, è investito del potere di agire in nome di questo (CFA, Sez. I, n. 52-2022/2023).
Ai fini sanzionatori, si applica il principio dell’inderogabilità del minimo edittale previsto per le sanzioni a carico delle società sportive (CFA, SS.UU, dec. n. 12/2024-2025) in quanto, per l’ordinamento sportivo, la sanzione ha essenzialmente funzione retributiva ed ha un immediato riflesso nei confronti dei competitori, come tale deve avere un assoluto grado di certezza in merito alla sua graduazione, rendendo invalicabili i limiti edittali fissati dalla norma (CFA, SS.UU., dec. n. 89/2019-2020, CFA, SS.UU., dec. n. 21/2024-2025).
Alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene proporzionata la richiesta sanzionatoria formulata dalla Procura Federale nei confronti della società ASD Futsal Ternana.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga alla società ASD Futsal Ternana la sanzione di punti 1 (uno) di penalizzazione nella classifica del campionato di competenza da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva.
Così deciso nella Camera di consiglio del 12 gennaio 2026.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Serena Callipari Roberto Proiett
Depositato in data 21 gennaio 2026.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
