F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 141/TFN – SD del 22 Gennaio 2026 (motivazioni) – Marco Margiotta, Oliver Marc Centner, US Triestina Calcio 1918 Srl – 131-133/TFNSD

Decisione/0141/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0131/TFNSD/2025-2026

Registro procedimenti n. 0133/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Giammaria Camici – Componente

Valentino Fedeli – Componente

Gaia Golia – Componente

Giuseppe Rotondo - Componente (Relatore)

Ermando Bozza - Componente aggiunto

Claudio Sottoriva - Componente aggiunto

(Relatore) Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 22 gennaio 2026, a seguito degli atti di deferimento, proposti dal Procuratore Federale nn. 16653 /650pf25-26/GC/blp e 16664 /647pf25-26/GC/blp, entrambi depositati il 30 dicembre 2025, nei confronti dei sigg.ri Marco Margiotta, Oliver Marc Centner, nonché nei confronti della società US Triestina Calcio 1918 Srl, preliminarmente riuniti i relativi procedimenti, la seguente

DECISIONE

I deferimenti

Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 16653 /650pf25-26/GC/blp del 30 dicembre 2025, nei confronti di:

1. il sig. Marco Margiotta, all’epoca dei fatti Amministratore Delegato dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l.; - della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V, punto 4) delle N.O.I.F. per aver provveduto alla scadenza del 16 dicembre 2025 al pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati relativi alle mensilità di settembre ed ottobre 2025, per un ammontare pari a circa Euro 686.876,00, attraverso bonifici bancari addebitati sul conto corrente intestato al socio LBK Triestina Holdings LLC, diverso dal conto corrente intestato alla società U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l. e dedicato al pagamento degli emolumenti;

2. il sig. Oliver Marc Centner, all’epoca dei fatti Amministratore Delegato dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l.: - della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V, punto 4) delle N.O.I.F. per aver provveduto alla scadenza del 16 dicembre 2025 al pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati relativi alle mensilità di settembre ed ottobre 2025, per un ammontare pari a circa Euro 686.876,00, attraverso bonifici bancari addebitati sul conto corrente intestato al socio LBK Triestina Holdings LLC, diverso dal conto corrente intestato alla società U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l. e dedicato al pagamento degli emolumenti;

3. la società U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l., a. a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere sigg.ri Marco Margiotta ed Oliver Marc Centner, amministratori delegati dotati di potere di rappresentanza; b. a titolo di responsabilità propria della società ai sensi di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V, punto 4) delle N.O.I.F., che pone gli obblighi in esame a carico anche delle società in modo diretto.

Viene altresì in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 16664 /647pf25-26/GC/blp del 30 dicembre 2025, nei confronti di:

1. il sig. Marco Margiotta, all’epoca dei fatti Amministratore Delegato dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l.; della violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A) par. III) punto 2) lett. b) delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 30.11.2025 (termine prorogato all’1.12.2025), al deposito della relazione contenente il giudizio della società di revisione sulla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre 2025;

2. il sig. Oliver Marc Centner, all’epoca dei fatti Amministratore Delegato dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l.: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A) par. III) punto 2) lett. b) delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 30.11.2025 (termine prorogato all’1.12.2025), al deposito della relazione contenente il giudizio della società di revisione sulla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre 2025;

3. la società U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l., a. a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere sigg.ri Marco Margiotta ed Oliver Marc Centner, amministratori delegati dotati di potere di rappresentanza; b. a titolo di responsabilità propria della società ai sensi di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A) par. III) punto 2) lett. b) delle N.O.I.F., che pone gli obblighi in esame a carico anche delle società in modo diretto.

Gli accordi ex art. 127 CGS

Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e i sigg.ri Marco Margiotta, Oliver Marc Centner, nonché la società US Triestina Calcio 1918 Srl hanno depositato proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, lette le proposte di accordo e uditi in udienza l’Avv. Alessandro D'Oria in rappresentanza della Procura Federale e l'Avv. Mattia Grassani in rappresentanza dei deferiti, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrue sono le sanzioni proposte, dichiara efficaci gli accordi;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica le seguenti sanzioni: per il procedimento n. 131:

- al sig. Marco Margiotta, euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda;

- al sig. Oliver Marc Centner, euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda;

- alla società US Triestina Calcio 1918 Srl, euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda; per il procedimento n. 133:

- al sig. Marco Margiotta, euro 14.400,00 (quattordicimilaquattrocento/00) di ammenda;

- al sig. Oliver Marc Centner, euro 14.400,00 (quattordicimilaquattrocento/00) di ammenda;

- alla società US Triestina Calcio 1918 Srl, euro 6.670,00 (seimilaseicentosettanta/00) di ammenda; e così complessivamente:

- al sig. Marco Margiotta, euro 15.400,00 (quindicimilaquattrocento/00) di ammenda;

- al sig. Oliver Marc Centner, euro 15.400,00 (quindicimilaquattrocento/00) di ammenda;

- alla società US Triestina Calcio 1918 Srl, euro 7.670,00 (settemilaseicentosettanta/00) di ammenda; Dichiara la chiusura del procedimento.

Nel caso in cui non sia data completa esecuzione alla decisione, nel rispetto integrale di termini e modalità degli accordi dichiarati efficaci, troverà applicazione quanto previsto dall’art. 127, commi 4 e 5, CGS.

Così deciso nella Camera di consiglio del 22 gennaio 2026.

 

I RELATORI                                                          IL PRESIDENTE

Giuseppe Rotondo                                                            Carlo Sica

Claudio Sottoriva  

 

Depositato in data 22 gennaio 2026.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it