F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 142/TFN – SD del 22 Gennaio 2026 (motivazioni) – Terenziani Egidio Maria, Bonsignori Lino, SSC Caronnese SSDARL – 123/TFNSD
Decisione/0142/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0123/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composta dai Sigg.ri:
Amedeo Citarella – Presidente
Edoardo Ales – Componente
Monica Coscia – Componente
Claudio Croce - Componente (Relatore)
Valentino Fedeli - Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 20 gennaio 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 15773/201pf25-26/GC/PG/ep del 16 dicembre 2025 e depositato il 17 dicembre 2025, nei confronti dei sigg.ri Terenziani Egidio Maria, Bonsignori Lino, nonché della società SSC Caronnese SSDARL, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
E’ posto in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 15773/201pf 25-26/GC/PG/ep del 16 dicembre 2025 e depositato il 17 dicembre 2025, nei confronti di:
1. Egidio Maria Terenziani (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società S.C. Caronnese SSDARL) per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione con l’art. 37, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti per aver omesso, pur avendone la responsabilità in qualità di Presidente della società, di chiedere - o di verificare che fosse stata richiesta - al Comitato Regionale Lombardia l’autorizzazione preventiva all’organizzazione ed allo svolgimento di un allenamento congiunto della S.C. Caronnese SSDARL con la Pro Sesto 1913 SSDSRL in data 14 agosto 2025 presso l'impianto sportivo di Caronno Pertusella (VA);
2. Lino Bonsignori (all’epoca dei fatti Segretario Generale della S.C. Caronnese SSDARL) per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione con l’art. 37, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti per aver omesso, pur avendone la responsabilità in qualità di segretario della società, di chiedere al Comitato Regionale Lombardia l’autorizzazione preventiva all’organizzazione ed allo svolgimento di un allenamento congiunto della S.C. Caronnese SSDARL con la Pro Sesto 1913 SSD SRL in data 14 agosto 2025 presso l'impianto sportivo di Caronno Pertusella (VA);
3. Paolo Rossi (all’epoca dei fatti Amministratore Unico dotato dei poteri di legale rappresentanza della Pro Sesto 1913 SSD SRL) per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione con l’art. 37, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti per aver omesso, pur avendone la responsabilità in qualità di Amministratore Unico della società, di chiedere - o di verificare che fosse stata richiesta - alla L.N.D. Dipartimento Interregionale l’autorizzazione preventiva all’organizzazione ed allo svolgimento di un allenamento congiunto della Pro Sesto 1913 SSD SRL con la S.C. Caronnese SSDARL in data 14 agosto 2025 presso l'impianto sportivo di Caronno Pertusella (VA);
4. SC Caronnese SSDARL a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e i comportamenti posti in essere dal sig. Egidio Maria Terenziani e dal sig. Lino Bonsignori, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;
5. Pro Sesto 1913 SSD Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e i comportamenti posti in essere dal sig. Paolo Rossi, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione.
La fase istruttoria
Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione pervenuta alla Procura Federale in data 14 agosto 2025 dal sig. Gaspare Di Leo, mediante la quale veniva riferito che le società Pro Sesto 1913 SSD SRL, militante nel campionato di Serie D, e la S.C. Caronnese SSDARL, militante nel campionato di Eccellenza, avrebbero disputato una gara amichevole in data 14 agosto 2025 in assenza di autorizzazione, come da notizie stampa allegate alla stessa segnalazione.
Aperto il procedimento, la Procura ha acquisito vari atti e documenti tra i quali la “Segnalazione del sig. Gaspare Di Leo del 14 agosto 2025”; i fogli di censimento per la stagione sportiva 2025-2026 delle 2 società deferite; i verbali di audizione del 1^ ottobre 2025 del sig. Emiliano Nitti, dirigente tesserato per la S.C. Caronnese SSDARL e del sig. Lorenzo Bascialla, Segretario del Settore Giovanile della Pro Sesto 1913 SSD SRL; la copia dei post pubblicati in data 14 agosto 2025 sulle pagine "Facebook" della Pro Sesto 1913 SSD SRL, della S.C. Caronnese SSDARL e de "Il Faro Metropolitano"; n. 5 articoli di stampa pubblicati online e, infine, il verbale di audizione del sig. Lino Bonsignori, Segretario Generale della S.C. Caronnese SSDARL, del 27 ottobre 2025. La Procura Federale, all’esito delle indagini effettuate e sulla base della suddetta documentazione acquisita, ha concluso la propria attività sostenendo le ipotesi di responsabilità a carico di tutti gli odierni deferiti, come dettagliatamente indicate nell’atto di Conclusione delle Indagini e nel Deferimento oggetto dell’odierna discussione.
La fase predibattimentale
Il giudizio è stato chiamato per l’udienza del 20 gennaio 2026.
Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale, il sig. Paolo Rossi e la società Pro Sesto 1913 SSD Srl hanno depositato proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale.
Il Tribunale, lette le proposte di accordo e uditi in udienza gli Avv.ti Alessandro D'Oria e Nicola Pagnotta in rappresentanza della Procura Federale e l'Avv. Marco Scagliola in rappresentanza del sig. Paolo Rossi e della società Pro Sesto 1913 SSD Srl, ha ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS, che la qualificazione dei fatti operata dalle parti fosse corretta, così come ha ritenuto congrue le sanzioni proposte; di conseguenza, ha dichiarato efficaci gli accordi e, definitivamente pronunciando, con separata decisione, ha applicato al sig. Paolo Rossi la sanzione di mesi 2 (due) di inibizione ed alla società Pro Sesto 1913 SSD Srl la sanzione di euro 670,00 (seicentosettanta/00) di ammenda.
Il dibattimento
Nella medesima udienza del 20 gennaio 2026, nella quale ha svolto le funzioni di Segretario di udienza Marco Lai, sono comparsi gli Avv.ti Alessandro D'Oria e Nicola Pagnotta per la Procura Federale. Nessuno è comparso per i deferiti Terenziani, Bonsignori e Caronnese SSDARL.
Per la Procura Federale, l’Avv. Alessandro D’Oria, dopo essersi riportato integralmente ai contenuti dell'atto di deferimento, ha chiesto l’irrogazione nei confronti della società deferita della sanzione di €. 600,00 di ammenda; nei confronti del Sig. Egidio Maria Terenziani (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società S.C. Caronnese SSDARL) della sanzione di mesi 3 di inibizione e, nei confronti del Sig. Lino Bonsignori (all’epoca dei fatti Segretario Generale della S.C. Caronnese SSDARL), della sanzione di mesi 3 di inibizione.
Per i deferiti nessuno è comparso e nessuna memoria difensiva è stata prodotta.
La decisione
In punto di merito, il Collegio rileva che dalla documentazione acquisita agli atti del procedimento i fatti oggetto della segnalazione risultano documentalmente provati.
Dalle citate pagine “Facebook”, dal contenuto della Segnalazione del 14 agosto 2025 e dalle dichiarazioni rese dai soggetti sentiti in audizione, è oggettivamente emerso che, in data 14 agosto 2025, si sia svolto presso l'impianto sportivo di Caronno Pertusella (VA), tra le società sopra indicate, un allenamento congiunto, tenutosi in assenza della necessaria preventiva autorizzazione delle rispettive Leghe di appartenenza delle predette società.
La circostanza che si sia disputato un allenamento congiunto tra le due società deferite, non solo non è mai stata contestata dalle persone audite, ma, anzi, come dettagliatamente si dirà in seguito, è stata da tutti candidamente confermata.
Infatti sia il sig. Lorenzo Bascialla, Segretario del Settore Giovanile della Pro Sesto 1913 SSD SRL, che i sig.ri Emiliano Nitti e Lino Bonsignori, rispettivamente dirigente tesserato, il primo, e Segretario Generale, il secondo, della S.C. Caronnese SSDARL, in sede di audizione hanno confermato che l’allenamento congiunto si era effettivamente svolto il 14 agosto 2025 dalle ore 10:00 sino alle ore 12:00 e che le due prime squadre avevano effettuato, ognuna nella propria metà campo, degli esercizi tecnici svolti dai rispettivi allenatori disputando, successivamente, una "partitella" durata circa 40 minuti. I sig.ri Nitti e Bonsignori hanno, inoltre, riferito che l’autorizzazione alla Lega di appartenenza non è stata richiesta ritenendo che non fosse necessaria per la disputa di un allenamento congiunto, mentre il Sig. Bascialla ha riferito che fosse onere della società ospitante, richiedere l’autorizzazione alla Lega di appartenenza.
Sta di fatto che tutti hanno confermato che l’allenamento congiunto si sia svolto presso l'impianto sportivo di Caronno Pertusella (VA) il 14 agosto 2025 e che l’autorizzazione alla Lega di appartenenza non sia stata richiesta.
Per quanto detto e accertato, non residuano dubbi sulla effettiva violazione delle norme federali posta in essere dai soggetti deferiti, in quanto il tenore della norma violata è chiaro nel subordinare l’espletamento di gare amichevoli e/o allenamenti congiunti all’autorizzazione federale e che tale obbligo deve intendersi intestato in capo a tutte le squadre coinvolte quando appartenenti a leghe diverse (nella fattispecie la Caronnese al Comitato Regionale Lombardia e la Pro Sesto al Dipartimento Interregionale). Invero, dalle dichiarazioni rese dai soggetti auditi, è emerso che gli stessi non fossero a conoscenza del precetto contenuto nell’art. 37 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, ritenendo, erroneamente, che per la disputa degli allenamenti congiunti non fosse necessaria la richiesta di autorizzazione alla Lega di appartenenza, mentre, invece, il citato art. 37 prevede espressamente la previa autorizzazione per la disputa di gare amichevoli, considerando tali anche gli allenamenti congiunti fra più squadre.
I fatti risultano, quindi, oggettivamente e documentalmente provati dagli atti presenti nel fascicolo processuale e, d'altronde, gli stessi fatti non hanno formato oggetto di contestazione da parte delle Società deferite e da parte dei propri dirigenti.
A tal proposito, il Collegio rileva, inoltre, che anche la suddetta richiesta di accordo ex art. 127, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, pervenuta, prima dell’udienza, congiuntamente dalla Procura Federale e dalla difesa del sig. Paolo Rossi e della società Pro Sesto 1913 SSD Srl rappresenta, a tutti gli effetti, per quel che qui interessa, un’ammissione dell’avvenuta disputa dell’allenamento congiunto senza previa richiesta della necessaria autorizzazione in violazione dell’art. 37 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.
Per i fatti così come accertati, per la S.C. Caronnese SSDARL risultano essere responsabili sia il sig. Lino Bonsignori, poiché in qualità di Segretario Generale aveva l'onere, per sua espressa ammissione, di porre in essere le necessarie attività finalizzate a richiedere la predetta autorizzazione, e sia il sig. Egidio Maria Terenziani che, in qualità di Presidente e legale rappresentante della società, aveva l'onere di chiedere e di verificare che fosse stata richiesta tale autorizzazione.
Dalle sopra individuate responsabilità discende la conseguente responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva della S.C. Caronnese SSDARL.
Per ciò che concerne il trattamento sanzionatorio, il Tribunale ritiene di poter aderire alle richieste formulate dalla Procura Federale, anche tenuto conto della categoria dilettantistica nella quale milita la S.C. Caronnese SSDARL (Campionato di Eccellenza).
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- al sig. Terenziani Egidio Maria, mesi 3 (tre) di inibizione;
- al sig. Bonsignori Lino, mesi 3 (tre) di inibizione;
- alla società SSC Caronnese SSDARL, euro 600,00 (seicento/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 20 gennaio 2026.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Claudio Croce Amedeo Citarella
Depositato in data 22 gennaio 2026
IL SEGRETARIO
Marco Lai
