F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 144/TFN – SD del 23 Gennaio 2026 (motivazioni) – omissis – 117/TFNSD

Decisione/0144/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0117/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Amedeo Citarella - Vice Presidente

Gaetano Berretta – Componente

Roberto Pellegrini - Componente (Relatore)

Angelo Venturini – Componente

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 15 gennaio 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. omissis del 12 dicembre 2025 e depositato il 12 dicembre 2025, nei confronti del sig. omissis la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 12 dicembre 2025 il Procuratore Federale deferiva dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

omissis, all’epoca dei fatti osservatore arbitrale, associato alla sezione AIA di omissis;

per rispondere della violazione dell’art. 42, commi 1, 2 e 3 lett. a) e c), del Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri, sia in via autonoma che in relazione agli artt. 3, II capoverso, 5, I, II e III capoverso, 6.1, I e II capoverso, e 6.7 del Codice Etico e di Comportamento dell’AIA, per avere lo stesso, in qualità di appartenente all’Associazione Italiana Arbitri, con i comportamenti contestati dalla Procura della Repubblica di omissis nella richiesta di ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari, disposta dal G.I.P. di omissis in data 4 settembre 2025, leso l’immagine interna ed esterna dell’Associazione, nonché la dignità dell’istituzione stessa, avendo gravemente violato i principi ed i doveri previsti dalle norme del Regolamento AIA e del Codice Etico e di Comportamento dell’AIA sopra indicate, che impongono a tutti gli associati AIA di improntare le loro condotte, anche estranee allo svolgimento dell’attività sportiva, ai principi di lealtà, trasparenza, rettitudine e della comune morale, a difesa della credibilità ed immagine dell’AIA e del loro ruolo arbitrale, nonché di rispettare il Codice Etico, che impone quale “valore irrinunciabile ed imprescindibile, la correttezza e la lealtà nella vita sportiva come in quella sociale. Il collante tra questi due principi, che allo stesso tempo ne costituisce il fondamento, è la cultura del “fair play”, valore da applicare non solamente sui campi di gioco ma a cui riferirsi come stile di vita” e che prevede che “L’arbitro rappresenta il garante del rispetto delle regole ed il suo comportamento e la sua immagine, anche fuori dal campo da gioco, devono promuovere il valore educativo dello sport e della sana competizione” e che, altresì, sancisce che “L’AIA, considera inaccettabile qualsiasi comportamento di singoli o gruppi caratterizzato da violenza morale, persecuzione psicologica, per motivazioni connesse al sesso, alla razza, alle convinzioni religiose o ad altra caratteristica personale. Tali comportamenti, che abbiano lo scopo e l’effetto di violare la dignità della persona a cui sono rivolti, saranno considerati sempre colpa grave”.

Segnatamente, come si evince dal provvedimento del G.I.P. di omissis acquisito agli atti, dal mese di maggio 2025 al mese di agosto 2025 posto in essere reiterate condotte finalizzate a coartare le sigg.re I.H., L.B. ed H.A. nel subire atti a connotazione sessuale, con conseguente applicazione da parte dell’Autorità Giudiziaria procedente della misura detentiva degli arresti domiciliari.

In particolare, per avere, abusando della sua autorità derivante dalla qualifica di direttore dell'hotel omissis e datore di lavoro delle persone offese, costretto le sigg.re I.H., L.B. ed H.A., bisognose di stabilità lavorativa, a subire atti sessuali consistiti:

- nel mese di maggio 2025 nel baciare in bocca la sig.ra L.B., inserendo la lingua contro la sua volontà;

- nel mese di luglio 2025 nel baciare nuovamente la sig.ra L.B. e nel palpare i seni mentre si trovavano in ascensore;

- nel mese di giugno 2025, all'interno del suo ufficio, nel toccare il seno, i glutei e le parti intime della sig.ra I. H., e, nonostante il dissenso della stessa, nel baciarla in bocca;

- in altre occasioni, mentre si trovava con la sig.ra I.H. sul montacarichi e questa teneva premuto il pulsante che consente il movimento del mezzo, nel toccare zone erogene del corpo;

- a partire da mese di luglio 2025, pressocché quotidianamente, nel toccare i seni della sig.ra H.A. in occasione degli spostamenti in ascensore;

- in data 2.8.2025, nel baciare il collo e mordere un capezzolo della sig.ra H.A..

Le condotte poste in essere dal  omissis inoltre, hanno causato nelle sigg.re I.H., L.B. ed H.A. un perdurante stato d’ansia e timore per la loro incolumità, costringendo le stesse a modificare le proprie abitudini di vita, cercando sul luogo di lavoro di evitare di stare da sole con il omissis, fino a far giungere la sig.ra I.H. a dimettersi per evitare di essere soggetta ad ulteriori abusi e violenze. Il  omissis infatti, convocava quotidianamente le sigg.re I.H., L.B. ed H.A. nel suo ufficio con varie scuse ed anche fuori dall’orario di lavoro, inviava loro numerosi messaggi e chiamate di contenuto sessualmente esplicito quali “nudo nel letto”, “eccitatissimo”, “inizio a leccarti”, “posso baciarti”, “ti voglio”, ecc..

Con l'aggravante di cui all’art. 64, comma 1 lett. b), del Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri dell’avere determinato un danno all’immagine interna ed esterna dell’Associazione, ledendo l’autorità di Organi ed istituzioni di essa, per la notorietà dei fatti.

La fase istruttoria

La Procura acquisiva in sede di istruttoria i seguenti documenti di particolare valenza dimostrativa dell’illecito.

- segnalazione della segreteria dell’Associazione Italiana Arbitri dell’8.9.2025, con i seguenti allegati: - comunicazione del Responsabile della Commissione Osservatori Nazionale per Arbitri CAN e CAN C (CON Professionisti) del 7.9.2025 indirizzata al Presidente AIA ed alla Segreteria AIA;

- provvedimento di sospensione cautelare nei confronti dell’Osservatore Arbitrale CON Professionisti, , associato alla sezione AIA di omissis ;

- fascicolo relativo al procedimento penale a carico del omissis acquisito presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di omissis contenente tra gli altri i seguenti documenti:

- informativa di reato della Squadra Mobile della Questura di omissis

- verbale di denuncia – querela sporta dalla sig.ra I.H. del 19.8.2025;

- verbale di denuncia – querela sporta dalla sig.ra L.B. del 13.8.2025;

- verbale di denuncia – querela sporta dalla sig.ra H.A. del 21.8.2025;

- verbale di sommarie informazioni rese dalla sig.ra E.D.A. del 18.8.2025;

- verbale di sommarie informazioni rese dalla sig.ra B.P. del 18.8.2025;

- annotazione di P.G. del 9.8.2025;

- annotazione di P.G. del 20.8.2025;

- richiesta di applicazione di misura cautelare personale del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di omissis del 25.8.2025;

- ordinanza di applicazione di misura cautelare personale emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di omissis depositata il 4.9.2025;

- ordine di esecuzione di misura cautelare personale del 4.9.2025.

La fase predibattimentale

Il Presidente del Tribunale fissava l’udienza del 15 gennaio 2026 per la discussione del deferimento.

Il deferito faceva pervenire memorie difensive tramite l’Avv. Mauro Gionni con le quali osservava in primo luogo che il presente procedimento, così come quello penale, si basa essenzialmente sulle denunce e testimonianze delle persone offese, nonché di testimonianze de relato.

Il deferito escludeva comunque ogni comportamento integrante la violenza sessuale, precisando di non aver mai consumato alcun rapporto con le dipendenti dell’albergo, oggi querelanti, ed esponendo che in realtà “il comportamento delle persone offese, che lamentano l’invio da parte del omissis di identici messaggi dal medesimo contenuto a più ragazze lasciano intendere una non più velata situazione di gelosia tra le stesse” piuttosto che di violenza o molestia.

La difesa del deferito inoltre rilevava come i fatti contestati siano ancora in fase di indagini preliminari e non siano dunque mai stati accertati da alcun Tribunale ben potendo il procedimento penale, appena iniziato, concludersi con l’archiviazione delle denunce e dei fatti contestati.

Vi sarebbe pertanto l’impossibilità per la giustizia sportiva di fondare un intervento disciplinare su meri atti cautelari, ritenendo necessario attendere l’esito del giudizio penale, essendo evidente il rischio di un pregiudizio irreparabile per il tesserato ove lo si giudicasse disciplinarmente su fatti non ancora accertati in sede penale.

Da ultimo il deferito precisava come in ogni caso i fatti oggetto di indagine penale siano estranei all’attività arbitrale in senso stretto, riguardando il contesto lavorativo alberghiero e non l’esercizio della funzione tecnica o associativa nell’ambito AIA; dunque non vi potrebbe essere lesione dell’immagine dell’AIA da condotte compiute non nello svolgimento dell’attività arbitrale, ma da fatti privatistici tuttora sub iudice, rispetto ai quali “l’interessato ha sempre proclamato la propria innocenza, riconducendo gli episodi effettivamente avvenuti a semplici scambi di messaggi dal tono amicale”.

Il dibattimento

All’udienza del 15 gennaio 2026 in sede di discussione era presente l’Avv. Alessandro D’Oria, in rappresentanza della Procura Federale, che si riportava integralmente al contenuto dell’atto di deferimento, richiedendo l’applicazione a carico del omissis della sanzione dell’esclusione dall’Associazione Italiana Arbitri.

Era inoltre presente il omissis sia personalmente che tramite il proprio difensore Avv. Mauro Gionni. Il deferito prendeva la parola personalmente e preliminarmente riconosceva di aver mandato i messaggi, di cui agli atti allegati al deferimento, alle persone offese, ammettendo come tale comportamento specialmente sul luogo di lavoro sia un errore; esprimeva dunque le proprie scuse per siffatti atti, negando però, nel contempo, di aver mai avuto rapporti sessuali con le dipendenti HI, BL e AH. L’Avv. Gionni si riportava infine alle difese contenute nella memoria precisando come i fatti in questione non siano stati ancora penalmente accertati e dunque sarebbe necessario sospendere il processo sportivo in attesa degli esiti di quello penale per avere la definitiva certezza di fatti che comunque riguarderebbero aspetti della vita privata del deferito che nulla hanno a che fare con l’ordinamento sportivo federale.

La decisione

In primo luogo, è opportuno svolgere alcune considerazioni preliminari sia sulla rilevanza per l’Ordinamento sportivo di comportamenti (anche penalmente perseguibili) verificatisi al di fuori dell’attività sportiva e sia sul rapporto tra Giustizia sportiva federale ed Ordinamento statale.

Orbene quanto al primo aspetto, con riguardo alla classe arbitrale, l’orientamento della più recente giustizia sportiva federale è quello per cui anche i comportamenti illeciti posti in essere dai soggetti tesserati nell’ambito della quotidianità sociale e lavorativa, possono determinare, in ragione della loro gravità, “….una compromissione di quei valori e doveri di lealtà, probità, correttezza e rettitudine morale cui si ispira l’ordinamento sportivo….e dei quali il giudice sportivo è sempre tenuto a verificarne il rispetto ad opera di tutti i soggetti che fanno parte dell’ordinamento federale” (Collegio di garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n.10/2024).

Tali conclusioni assumono, come detto, particolare significato per i soggetti appartenenti, come l’odierno deferito, alla classe arbitrale, chiamati ad assicurare l’ordinato e corretto svolgimento delle competizioni sportive ed in relazione ai quali l’ordinamento di settore detta specifiche disposizioni che impongono agli stessi di “…improntare il loro comportamento, anche estraneo allo svolgimento dell’attività sportiva e nei rapporti con colleghi e terzi, ai principi di lealtà, trasparenza, rettitudine e della comune morale, a difesa della credibilità ed immagine dell’AIA e del loro ruolo arbitrale.” (art. 42, comma 3, lett. c, Regolamento AIA). Dunque, sia il Regolamento AIA sia il codice etico e di comportamento dell’AIA riconducono nell’ambito della giustizia sportiva i comportamenti e le attività che il tesserato compie anche al di fuori della “vita sportiva” conferendo dunque importanza per l’Ordinamento sportivo anche ad atti o fatti compiuti od accaduti nella c.d. vita privata (in questo senso cfr. TFN Disciplinare Decisione/0242/TFNSD-2023-2024). 

Quanto poi al rapporto tra Ordinamento statale ed Ordinamento sportivo, secondo consolidata giurisprudenza “…il giudizio disciplinare-sportivo è autonomo e indipendente dagli eventuali paralleli giudizi penali. Gli Organi della giustizia sportiva hanno infatti autonomi ambiti di valutazione degli elementi acquisiti al giudizio, compresi quelli provenienti dagli accertamenti o dai provvedimenti dell’Autorità giudiziaria ordinaria, che, nel giudizio sportivo, sono e restano liberamente valutabili come meri elementi probatori.” (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 71/2019). Si vedano inoltre le conformi CFA, decisione n. 7/2004; id., n. 48/2011, dove viene statuito che nell’ambito dell’autonomia del giudizio disciplinare degli organi di giustizia FIGC, è rimessa ad essi la ponderazione sulla rilevanza degli elementi probatori, in particolare le intercettazioni telefoniche, acquisite in sede di investigazioni penali.

Stante le due preliminari considerazioni il deferimento in esame è dunque del tutto valutabile ed il Tribunale ritiene doversi ravvisare nel merito la responsabilità del deferito.

Il comportamento del omissis in parte anche ammesso da dichiarazioni di tipo confessorio in udienza, risulta in ogni caso ampiamente dimostrato dal materiale probatorio allegato dalla Procura federale. I messaggi inviati dal deferito alle Sig.re HI, BL e AH di cui è stata riconosciuta la paternità rappresentano certamente per modalità, quantità, contenuto e destinatarie la fattispecie della molestia o stalking; le condotte del deferito con comunicazioni sessualmente esplicite del tipo “nudo tuo nudo nel letto eccitatissimo, inizio a leccarti ….” rivolte ad HI ovvero “ti amo, ti aspetto ti adoro, che posso inventarmi per baciarti ?” rivolte a BL ovvero ancora “ti sto leccando i capezzoli li succhio, ti voglio” rivolte ad AH risultano poi tanto più odiose ed ingiuste in quanto poste in essere nei confronti delle proprie dipendenti tutte straniere e spesso con contratti a termine dunque approfittandosi dello stato di timore o di subordinazione anche psicologica delle donne.

In generale dall’esame degli atti e delle testimonianze assunte si evince in verità un quadro ben diverso da quello che la difesa del deferito tenta di riferire riducendo i comportamenti in contestazione a meri “apprezzamenti” o “ammiccamenti” od addirittura a situazioni di gelosia tra le dipendenti.

Le dichiarazioni delle dipendenti HI, BL e AH e le testimonianze delle colleghe D’Alessio e Properzi risultano tutte precise e concordanti nel descrivere un comportamento persecutorio, ossessivo e insistente del deferito consistente nel molestare ripetutamente le dipendenti, tutte giovani e straniere, imponendogli attenzioni indesiderate (con messaggi dal contenuto erotico, telefonate, approcci, palpeggiamenti ecc.). Tutte tali azioni hanno generato nelle vittime paura e ansia, costringendole a cambiare le proprie abitudini ovvero addirittura a dimettersi dal rapporto di lavoro (come nel caso della Sig.ra HI).

Del tutto irrilevanti ed inconferenti risultano poi le difese del omissis che ribadiscono come in tutti i casi esaminati non vi sia mai stata la consumazione di alcun rapporto sessuale; tale circostanza del tutto pacifica non smentisce, né sconfessa quanto dichiarato dalle tre dipendenti, ma anzi conferma la bontà e veridicità delle loro dichiarazioni circa le violenze subite.

I comportamenti posti in essere dal omissis risultano dunque predatori e gravissimi posti nell’ottica di abusare delle proprie dipendenti e configuranti comunque una forma di violenza nei confronti di persone più fragili e deboli con la prevaricazione derivante dalla propria condizione di Direttore e datore di lavoro.

Ritiene pertanto il Tribunale che il tenore dei messaggi telefonici, la trascrizione del colloquio registrato del 4 agosto 2025 presso l’ufficio del deferito, le dichiarazioni delle tre persone offese e le testimonianze delle omissis offrano un quadro probatorio più che solido per giungere alla dichiarazione di responsabilità del deferito e ciò a prescindere dalle conclusioni alle quali perverrà l’eventuale futuro procedimento penale circa la contestata violenza sessuale

Il comportamento del deferito si pone dunque in grave e diretto contrasto con la normativa federale richiamata, sia dell’art. 42, comma 3, lett. c del Regolamento AIA, sia delle norme previste dal Codice Etico e di Comportamento dell’AIA, a mente del quale anche al di fuori dell’attività sportiva “l’arbitro rappresenta il garante del rispetto delle regole ed il suo comportamento e la sua immagine, anche fuori dal campo da gioco, devono promuovere il valore educativo dello sport e della sana competizione” (art. 5.3) e secondo il quale la condotta dell’arbitro “…deve essere espressione di legalità ed apparire come tale, deve riscuotere la fiducia e l’affidamento attraverso comportamenti improntati alla dignità della funzione, alla correttezza ed alla lealtà” (art. 6.1.).

Attesa la gravità dei fatti contestati il Tribunale ritiene congrua la sanzione richiesta della Procura federale e di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al omissis la sanzione dell'esclusione dall'Associazione Italiana Arbitri.

Così deciso nella Camera di consiglio del 15 gennaio 2026.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Roberto Pellegrini                                                   Carlo Sica

 

Depositato in data 23 gennaio 2026.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it