F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0111/CSA pubblicata del 21 Gennaio 2026 – società A.S.D. Active Network Futsal – Sandro Abate

Decisione/0111/CSA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0145/CSA/2025-2026

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno – Presidente

Lorenzo D’Ascia - Vice Presidente (relatore)

Andrea Galli – Componente

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 0145/CSA/2025-2026 proposto dalla Società A.S.D. Active Network Futsal per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 di cui al Comunicato Ufficiale n° 425 pubblicato in data 24 dicembre 2025;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Udito l’Avv. Andrea Gasbarri per la parte reclamante, sentito il Presidente della Società, Sig. Marco Valenti; Relatore nell’udienza del 9 gennaio 2026, tenutasi in videoconferenza, l’Avv. Lorenzo D’Ascia; ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo del 29 dicembre 2025 la Società A.S.D. Active Network Futsal ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 di cui al Comunicato Ufficiale n° 425 pubblicato in data 24 dicembre 2025, con riferimento alla gara tra Active Network Futsal e Sandro Abate, valevole per il campionato di calcio a 5 di Serie A 2025/2026, disputata il 29 novembre 2025.

Il Giudice Sportivo ha respinto il reclamo presentato dalla A.S.D. Active Network Futsal con cui si chiedeva la ripetizione della partita, per errore tecnico della terna arbitrale, e in particolare per aver convalidato la rete del definitivo 3 a 2 a favore della Sandro Abate, nonostante, a dire della reclamante, la stessa fosse stata realizzata quando il tempo di gioco era ormai scaduto.

La Società reclamante chiede l’annullamento e la riforma della decisione di rigetto del Giudice Sportivo poiché le annotazioni dell’arbitro e del cronometrista riportate nel referto arbitrale e nel suo supplemento sarebbero smentite dalle riprese audiovisive di cui chiede l’acquisizione.

All’esito della discussione, il reclamo è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo sia infondato e debba essere respinto.

In via preliminare, la Corte ritiene inammissibile, come più volte affermato in precedenti consimili, l’istanza di “acquisizione” della registrazione televisiva dell’episodio della realizzazione della rete.

In particolare, se è vero che l’art. 58, comma 1, C.G.S. stabilisce che “i mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva nei casi previsti dall’ordinamento federale”, il successivo art. 61 definisce il perimetro di ammissibilità della suddetta prova, limitandola all’ipotesi di erronea ammonizione o espulsione di un soggetto diverso dall’autore di una data infrazione (comma 2) e dei fatti “di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema non visti dall’arbitro o dal VAR” per le gare della Lega di Serie A e di Serie B (comma 3, solo in parte richiamato dal comma 6 per le gare della Lega Pro, della LND  e del SGS).

Dal combinato disposto delle richiamate disposizioni discende che, al di fuori delle fattispecie ivi espressamente enucleate, non è consentito l’utilizzo dei filmati audiovisivi (CFA, Sez. I, n. 2/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 9/2022-2023) e che le fattispecie in cui può farsi legittimo ricorso alla prova televisiva si pongono in rapporto di specialità rispetto all’utilizzo generalizzato dei rapporti degli ufficiali di gara che, ai sensi dell’art. 61, CGS, costituiscono la fonte di prova privilegiata circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (CFA, SS.UU., n. 13/2023-2024).

Inoltre, il possibile ricorso ad “eventuali supplementi”, previsto dall’art. 62, CGS, consente unicamente di tener conto di integrazioni e precisazioni da parte degli ufficiali di gara, non potendo certo considerarsi tali le riprese audiovisive.

Pertanto, ai sensi della normativa sopra richiamata, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dai commi 2 e 3 dell’art. 61, C.G.S., deve rilevarsi l’inammissibilità della acquisizione, a fini probatori, della prova della registrazione video indicata dalla Parte reclamante.

Nel caso di specie, il referto arbitrale, contenente altresì le annotazioni del cronometrista e il supplemento di referto richiesto dal Giudice Sportivo, attestano che sul display di pertinenza e controllo del cronometrista non sono risultate anomalie, che la terza rete segnata dalla Sandro Abate è stata realizzata prima del termine della gara, al minuto 20° del secondo tempo e che la fine dell’incontro è stata fischiata dopo la realizzazione della terza rete da parte della Sandro Abate.

Conclusivamente, l’impugnata decisione del Giudice Sportivo, in quanto condivisibile, deve essere confermata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                       IL PRESIDENTE

Lorenzo D’Ascia                                                     Fabio Di Cagno

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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