F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0112/CSA pubblicata del 21 Gennaio 2026 – società ASD Ferrandina 17890 – calciatore Lucas Canavese

Decisione/0112/CSA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0142/CSA/2025-2026

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno – Presidente

Lorenzo D’Ascia - Vice Presidente

Antonio Blandini - Componente (Relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo n. 0142/CSA/2025-2026, proposto dalla società ASD Ferrandina 17890 in data 30.12.2025;

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 61 del 22.12.2025 LND - Dipartimento Interregionale, relativa alla gara Ferrandina 17890/Heraclea Calcio del 21.12.2025;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella riunione del giorno 9.1.2026, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Antonio Blandini e udito l'Avv. Luis Vizzino per la reclamante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società ASD Ferrandina 17890 ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Lucas Canavese in relazione alla gara Ferrandina 17890/Heraclea Calcio del 21.12.2025.

Il Giudice Sportivo ha proceduto in questi sensi in quanto il sig. Lucas Canavese aveva “colpito un calciatore avversario con un pugno”.

Nel referto di gara viene specificato che il sig. Lucas Canavese “a seguito di un colpo al volto ricevuto dal numero 5 avversario, reagiva con una sbracciata colpendo a sua volta l’avversario al volto con un colpo a pugno chiuso”. Nel medesimo referto si da conto che il predetto numero 5 avversario, infatti, “a seguito di un fallo subito, si alzava da terra e si scagliava verso il numero 9 avversario (ovvero Lucas Canavese) spintonandolo e nel tentativo di farlo, lo colpiva anche con una manata al volto”. Al numero 5 avversario, con provvedimento del Giudice Sportivo in medesima data, veniva comminata la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara.

Parte ricorrente pertanto chiede che, tenuto conto delle circostanze attenuanti di cui all’art. 13, co. 1, lett. a e b C.G.S.-FIGC, la decisione sia riformata, “riducendo la sanzione della squalifica irrogata al sig. Canavese Lucas da 3 a 2 giornate”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo meriti di essere accolto.

Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 C.G.S., come prima testualmente riportati nella parte qui rilevante, risulta effettivamente che, per un verso, il sig. Canavese si sia reso responsabile di un atto aggressivo, intenzionale e potenzialmente idoneo a ledere, tale da configurare una condotta violenta ai sensi dell’art. 39 C.G.S., e, pertanto meritevole di sanzione.

Tuttavia, complessivamente considerata e valutata la dinamica della condotta (violenta) del sig. Canavese, questa Corte ritiene che nel caso di specie ricorra la circostanza attenuante prevista dall’art. 13, comma 1, lett. a), C.G.S., di avere agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui.

Il gesto del sig. Canavese, infatti, si configura come reazione ad un comportamento violento dell’altro giocatore (il n. 5 avversario) che, come si riferiva, non nel corso di un momento di gioco, ma, immediatamente dopo di questo, a seguito del fallo subito, “si alzava da terra e si scagliava” verso il sig. Canavese, spintonandolo e colpendolo. Comportamento violento altrui certamente qualificabile quale fatto ingiusto ai sensi della richiamata disposizione.

Sulla base di quanto precede, ed anche in linea con precedenti orientamenti di questa Corte (in termini, per tutte, decisione/0050/CSA-2024-2025), il reclamo proposto dalla società ASD Ferrandina 17890 deve essere accolto e la sanzione irrogata ridotta a due giornate effettive di gara.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Antonio Blandini                                                      Fabio Di Cagno

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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