C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 7 del 27.07.2023 – Delibera – Il deferimento. Con atto del 22.06.2023 la Procura Federale ha deferito avanti al Tribunale Federale Territoriale – Sezione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia (di seguito: Tribunale Federale Territoriale) il sig. Sebastian Cossu e la A.S.D. Unione Friuli Isontina per rispondere delle seguenti condotte: 1) il sig. Sebastian Cossu, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Unione Friuli Isontina, della violazione dell’art. 4, co. 1 e dell’art. 28, co. 1, CGS per avere lo stesso, in data 29.01.2023, nel corso del secondo tempo della gara Udine United Rizzi Cormor – Unione Friuli Isontina disputata alle ore 10:30 presso l’impianto sportivo “Cormor Basso” di Udine e valevole per il girone B del Campionato Regionale Friuli Venezia Giulia Under 16, rivolto al sig. Jeremy Barbadillo Lucchini, calciatore tesserato per la società ospitante, la seguente espressione: “Torna in Africa, scimmia”; 2) l’A.S.D. Unione Friuli Isontina a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, co. 2, CGS per gli atti ed i comportamenti descritti nel capo di incolpazione, posti in essere dal sig. Sebastian Cossu.
Il deferimento. Con atto del 22.06.2023 la Procura Federale ha deferito avanti al Tribunale Federale Territoriale – Sezione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia (di seguito: Tribunale Federale Territoriale) il sig. Sebastian Cossu e la A.S.D. Unione Friuli Isontina per rispondere delle seguenti condotte: 1) il sig. Sebastian Cossu, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Unione Friuli Isontina, della violazione dell’art. 4, co. 1 e dell’art. 28, co. 1, CGS per avere lo stesso, in data 29.01.2023, nel corso del secondo tempo della gara Udine United Rizzi Cormor – Unione Friuli Isontina disputata alle ore 10:30 presso l’impianto sportivo “Cormor Basso” di Udine e valevole per il girone B del Campionato Regionale Friuli Venezia Giulia Under 16, rivolto al sig. Jeremy Barbadillo Lucchini, calciatore tesserato per la società ospitante, la seguente espressione: “Torna in Africa, scimmia”; 2) l’A.S.D. Unione Friuli Isontina a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, co. 2, CGS per gli atti ed i comportamenti descritti nel capo di incolpazione, posti in essere dal sig. Sebastian Cossu.
La convocazione e il dibattimento. Il Presidente del Tribunale Federale Territoriale, ricevuti gli atti, ha tempestivamente notificato agli interessati ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissando all’uopo l’udienza del 19.07.2023. Nel rispetto dei termini previsti dall’art. 93 CGS, tanto il sig. Cossu, quanto l’A.S.D. Unione Friuli Isontina hanno depositato memorie difensive. Il sig. Cossu, negando di avere mai proferito la frase di cui trattasi, ha evidenziato, in particolare, come dalle dichiarazioni assunte nel corso dell’indagine la collocazione temporale degli accadimenti risulti incerta (se a metà circa del secondo tempo o verso la fine della gara), così come l’effettivo contenuto della frase (riportato in modo difforme in sede di audizione dalle persone sentite), dovendosi reputare per altro di dubbia attendibilità, per quanto asserito, le dichiarazioni rese dai tesserati della squadra ospitante (nessuno di loro ha riferito in ordine al pugno che il sig. Cossu avrebbe subito nelle immediatezze dei fatti per cui è deferimento). In via subordinata, il sig. Cossu, in sede di memoria, ha invocato l’applicazione delle attenuanti generiche di cui all’art.13, co. 2, CGS, richiamandosi ad alcuni precedenti giurisprudenziali che riconoscono dette attenuanti in casi particolari (segnatamente: episodio isolato; vicenda conclusa in breve tempo, senza strascichi conflittuali; frase udita da un numero ristretto di persone; etc.), nonché al principio – generale – della funzione rieducativa della pena. Alla memoria difensiva, il sig. Cossu ha inteso allegare i verbali di audizione della sig.ra Sandra Peteani, del sig. Marandola Danilo e del sig. Marandola Daniel, le cui deposizioni sono state assunte nelle forme dell’art. 391-bis c.p.p. L’A.S.D. Unione Friuli Isontina, in sede di memoria difensiva, ha evidenziato, in particolare, il necessario temperamento di cui abbisogna il principio della responsabilità oggettiva – sia pure nell’ottica di una sua rigorosa interpretazione – con riguardo alla necessità di un esame non formalistico ma sostanziale dell’effettivo legame tra il fatto avvenuto e le specifiche responsabilità delle società. Per quanto rilevato dall’A.S.D. Unione Friuli Isontina, l’estemporaneità del fatto (che avrebbe impedito ogni tipo di intervento dei rappresentanti dell’associazione presenti in loco), così come la condotta dell’associazione sportiva (informata a principi di inclusione e di lotta alle discriminazioni razziali), potrebbero comportare il proscioglimento dell’associazione “per non aver commesso il fatto” o, in subordine, l’applicazione di una sanzione in misura minima, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Alla memoria difensiva, l’A.S.D. Unione Friuli Isontina ha inteso allegare documentazione comprovante l’attività da essa svolta in chiave di integrazione e socializzazione. All’ora fissata per la convocazione delle parti risultava presente il dott. Luca Ricatto, quale rappresentante della Procura Federale, mentre per i deferiti risultava presente il sig. Sebastian Cossu, minore d’età assistito dai genitori, sig. Valentino Cossu e sig.ra Sandra Peteani, e difeso dall’avv. Giovanni Adami; risultava altresì presente il sig. Maurizio Macuzzi, Presidente dell’A.S.D. Unione Friuli Isontina, difesa anch’essa dall’avv. Giovanni Adami. Prima dell’apertura del dibattimento, la Procura Federale si è accordata con il sig. Cossu – come per l’innanzi assistito e difeso – per definire il procedimento nei seguenti termini: sanzione finale di 7 (sette) giornate di squalifica (sanzione base 10 giornate), da scontarsi nel campionato di competenza. L’A.S.D. Unione Friuli Isontina, per contro, ha inteso discutere la propria posizione, senza alcuna preliminare definizione della stessa. Aperto il dibattimento, il rappresentante della Procura Federale, dott. Luca Ricatto, richiamandosi agli esiti delle indagini compiute, ha concluso per l’irrogazione della sanzione di Euro 500,00 (cinquecento) di ammenda a carico dell’A.S.D. Unione Friuli Isontina a titolo di responsabilità oggettiva. In sede di discussione, l’A.S.D. Unione Friuli Isontina – nella persona del suo Presidente – ha evidenziato gli impegni profusi dall’associazione sportiva al fine di rendere “inclusiva” l’attività da essa svolta, riportando le iniziative assunte per l’effettiva integrazione dei propri tesserati e/o di ragazzi provenienti da aree disagiate. Il legale dell’A.S.D. Unione Friuli Isontina, richiamandosi ai contenuti della memoria agli atti, ha quindi rimarcato, in particolare, il fatto che la frase del deferimento – quand’anche si volesse assumere per pronunciata – è stata del tutto contingente ed accidentale, tanto che essa, proprio per il fatto di essere legata ad un momento episodico, non poteva rientrare nella sfera di controllo dell’associazione sportiva. Sottolineate, nuovamente, le iniziative assunte dall’A.S.D. Unione Friuli Isontina al fine di contrastare ogni condotta di discriminazione razziale, il legale dell’associazione ha concluso chiedendo il proscioglimento dell’associazione o, in subordine, una congrua riduzione della sanzione economica, previo il riconoscimento delle attenuanti del caso. La motivazione. Quanto alla posizione del sig. Cossu, si rileva che il Tribunale Federale Territoriale, nel caso di accordo tra Procura Federale ed incolpato per la richiesta di applicazione di una sanzione in misura ridotta, è chiamato a valutare la correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e la congruità della sanzione concordata. Con specifico riguardo alla qualificazione del fatto, è da intendersi che la frase che si asserisce pronunciata (“Torna in Africa, scimmia”), rivolta ad un calciatore di “carnagione mulatta” (cfr. comunicazione del sig. Lucchini, allegata ad atto di integrazione del CR FVG di data 06.02.2023; doc. 1 atto di deferimento), abbia – in sé considerata – un chiaro contenuto discriminatorio, travalicando i confini del mero insulto becero ed ineducato, tanto da poter essere ricompresa nel novero delle condotte sanzionate dall’art. 28 CGS. Ed invero, con riferimento alle condotte descritte nella disposizione citata, il legislatore federale ha inteso sanzionare tutte le ipotesi di offesa a fondo discriminatorio, da intendersi in senso assoluto come denigratorie e lesive della dignità personale, oltre che insultanti. L’espressione in parola ingenera – in senso oggettivo – una percezione discriminatoria diffusa, per motivi di razza, di colore o di origine etnica. In sede di indagine è emerso, con valore probatorio sufficiente, che il sig. Cossu si sia rivolto al sig. Barbadillo Lucchini se non nei precisi termini, in termini consimili. Ed invero, il sig. Barbadillo Lucchini ha rilevato che un tanto è avvenuto verso la metà del secondo tempo (cfr. dichiarazioni rilasciate in data 07.03.2023; doc. 9 atto di deferimento). Il sig. Soares ha confermato i contenuti della frase, ampliandola in senso peggiorativo (cfr. dichiarazioni rilasciate in data 09.03.2023; doc. 11 atto di deferimento), seppur collocando gli accadimenti “verso la fine del secondo tempo”. Nel contesto dell’azione di gioco, pare ragionevole la vicinanza del sig. Barbadillo Lucchini e del sig. Soares, schierati entrambi sulla fascia sinistra, il primo in difesa, il secondo in posizione d’ala. La circostanza è stata, poi, confermata anche dal sig. Dugaro, il quale riporta, nei contenuti, un insulto avente una connotazione più generica, pronunciato in occasione dell’espulsione dell’allenatore della squadra ospite e, quindi, verso la metà del secondo tempo (cfr. dichiarazioni rilasciate in data 20.04.2023; doc. 15 atto di deferimento). V’è da dire, per altro, che in sede di referto il Direttore di gara, benché abbia dichiarato di non aver sentito nulla, ha comunque segnalato che durante la gara i calciatori dell’A.S.D. Udine United Rizzi Cormor si sono lamentati del fatto che il “numero 9 della squadra avversaria” (ossia il sig. Cossu) avrebbe proferito le espressioni discriminatorie poi riportate in atto di deferimento. Non vi sono motivi particolari per dubitare dell’attendibilità delle dichiarazioni rese dai calciatori della squadra ospitante per il sol fatto – come rilevato in sede di memoria difensiva dal sig. Cossu – che essi non hanno riferito del pugno che lo stesso sig. Cossu avrebbe subito “sicuramente dopo l’intervento rude e falloso nei confronti di Barbadillo Lucchini” (pag. 5 della memoria Cossu). Ora, a tacer del fatto che tale episodio, per quanto consta, è oggetto di separata indagine, si rileva che anche il sig. Danilo Marandola (le cui dichiarazioni sono state raccolte dal difensore del sig. Cossu nelle forme dell’art. 391-bis c.p.p.), presente a bordo campo con funzioni di guardalinee, dichiaratosi vicino all’azione di gioco, nulla ha visto con riferimento al pugno asseritamente sferrato al sig. Cossu. Un tanto non certo a dire che il pugno non è stato sferrato (agli atti vi è un referto medico e saranno le indagini in corso ad appurare la circostanza), ma solo a dire che l’attendibilità delle dichiarazioni rese non può fondarsi sull’avvenuta percezione o meno di tale evento. E’ ben noto che, nei procedimenti di giustizia sportiva, il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (CFA, SS.UU., n. 35/2021-2022). Il criterio del “più probabile che non”, impone un ragionamento di tipo inferenziale che soppesi adeguatamente gli elementi di fatto a sostegno delle diverse tesi, in funzione della scelta e/o della preferenza di quella che, tra esse, trova maggiori conferme dagli elementi di fatto aventi consistenza di indizi. Nel caso di specie, anche a voler elidere le dichiarazioni – uguali e contrarie – del sig. Barbadillo Lucchini e del sig. Cossu, rimangono, a supporto della tesi del detto, la dichiarazione resa, in particolare, dal sig. Soares (la collocazione degli eventi “verso la fine del secondo tempo” può essere il mero effetto di un ricordo temporale non preciso, che non è atto tuttavia ad inficiare, a parere del Tribunale Federale Territoriale, la portata della dichiarazione in ordine ai contenuti della frase), nonché le annotazioni riportate a referto dal Direttore di gara, il quale, come detto, ha segnalato le lamentele ricevute dai calciatori della squadra ospitante per quanto accaduto. Il Tribunale Federale Territoriale ha inteso acquisire anche le dichiarazioni assunte dalla difesa del sig. Cossu nelle forme dell’art. 391 c.p.p. (un tanto in applicazione del principio secondo cui alla difesa non è mai precluso il concorso alla formazione della prova mediante produzione documentale, anche quando detta produzione formalizzi delle “testimonianze” a discolpa; CGF, 23.08.2012, CU n. 031/2012-2013). Tali dichiarazioni non paiono comunque inficiare la ricostruzione sopra operata in punto di valore probatorio, posto che esse, a ben vedere, si limitano a confermare che un particolare episodio è accaduto in campo verso la metà del secondo tempo (cfr. dichiarazioni sig.ra Peteani e sig. Danilo Marandola), da cui è nata una “specie di rissa” e/o un “accerchiamento”. Ciò posto, è da ritenersi dunque corretta la qualificazione del fatto operata dalle parti. Per espressa previsione dell’art. 28, co. 2, CGS, il calciatore che commette una violazione di cui al primo comma, stessa disposizione, è punito con la squalifica per almeno 10 giornate di gara. La disposizione di cui all’art. 127 CGS prevede che, in caso di accordo tra incolpato e Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza, la sanzione possa essere diminuita fino al massimo di un terzo di quella prevista nel caso in cui si procedesse in via ordinaria. In applicazione di tali principi, Il Tribunale Federale Territoriale ritiene congrua la sanzione concordata di 7 giornate di squalifica. L’efficacia dell’accordo, ai sensi dell’art. 127 CGS, comporta ad ogni effetto la definizione del procedimento in capo al sig. Cossu, alle condizioni normativamente previste. La posizione dell’A.S.D. Unione Friuli Isontina assume rilevanza, nel caso di specie, per quanto previsto dall’art. 6, co. 2, CGS (c.d. responsabilità oggettiva). E’ ben vero, come rilevato dall’A.S.D. Unione Friuli Isontina in sede di memoria, che l’istituto della c.d. responsabilità oggettiva – pur nella salvaguardia del suo carattere “assiologico” – non può essere foriero di applicazioni rigidamente formalistiche, richiedendo, piuttosto, un trattamento delle relative ricadute sanzionatorie secondo criteri di equità e di gradualità, e non già in maniera acritica e meccanica. Un tanto nell’ottica di una piena valorizzazione dell’effettivo legame tra il fatto (da altri) compiuto e le specifiche responsabilità della società, dovendosi graduare il quantum della sanzione sulla base delle concrete modalità di esecuzione dell’illecito e, in particolare, dell’assenza di un beneficio in favore del sodalizio sportivo. Il Tribunale Federale Territoriale ha già avuto modo di uniformarsi, in passato, a tali principi e, da essi, non intende ora discostarsi, ritenendo del tutto opportuni i temperamenti elaborati dalla giurisprudenza sportiva in punto di responsabilità oggettiva, al fine di evitare che essa divenga – come efficacemente rilevato in sede di discussione dal legale dell’A.S.D. Unione Friuli Isontina – una sorta di “tunnel senza uscita”. Per quello che è lo stato attuale della legislazione endofederale, tuttavia, non vi è modo di escludere la responsabilità oggettiva gravante sulle società sportive (al tempo definita “l’architrave” dell’ordinamento) se non attraverso la prova dell’adozione di un modello di organizzazione e controllo, di cui il giudice sportivo valuti l’idoneità, l’efficacia e l’effettivo funzionamento. L’idea sorretta dalla scriminante in parola (art. 7 CGS) è quella di spingere i sodalizi sportivi ad intervenire in via preventiva ed in chiave “precauzionale” al fine di adottare ogni cautela utile a prevenire/governare i rischi di comportamenti non improntati al rispetto dei precetti sportivi e, come tali, fonte di potenziali conseguenze disciplinari. Nel caso di specie, non vi è prova che l’A.S.D. Unione Friuli Isontina abbia predisposto un qualche modello di organizzazione e controllo tale da poter incidere – escludendola – sulla sussistenza della responsabilità oggettiva prevista dall’art. 6, co. 2, CGS. Ne deriva che la richiesta di proscioglimento dell’associazione sportiva, dalla stessa proposta in via principale, non può essere accolta. E’ da rilevarsi, ad ogni modo, che l’A.S.D. Unione Friuli Isontina ha dato adeguata prova di essere un’associazione che: ha aperto la pratica del calcio al settore femminile; tessera numerosi calciatori stranieri delle più svariate provenienze; ha ospitato e consentito la pratica del calcio a ragazzi ucraini, organizzando anche serate di accoglienza; è impegnata, in buona sostanza, a trasmettere ai propri tesserati i valori del rispetto e della fratellanza, non solo nello sport. Al di là della – encomiabile – attività svolta dall’associazione sportiva, è da rilevarsi, inoltre, che nel caso di specie il fatto oggetto di deferimento è accaduto, nel contesto di una azione di gioco, in modo del tutto repentino e non controllabile da parte dei referenti della società presenti al campo. La condotta, per altro, è stata posta in essere da parte di un calciatore che non ha analoghi precedenti e che, per quanto dichiarato dalle persone sentite, ha un buon rapporto di amicizia anche con i compagni di squadra di diversa origine etnica. Il sodalizio sportivo, infine, non ha certo ricavato un qualche vantaggio dalla condotta del proprio tesserato ed anzi, è vero il contrario. Per quanto sopra, quindi, il Tribunale Federale Territoriale, in accoglimento della domanda formulata, in via subordinata, dalla A.S.D. Unione Friuli Isontina, valutate sussistenti le circostanze attenuanti generiche previste dall’art. 13, co. 2, CGS – tanto per le modalità di accadimento del fatto oggetto di deferimento, quanto per la condotta tenuta dall’associazione sportiva – ritiene di poter graduare la sanzione nella misura di seguito indicata, anche in applicazione dei principi che governano la c.d. responsabilità oggettiva. Considerata la richiesta della Procura Federale di irrogazione della sanzione di Euro 500,00 (cinquecento) di ammenda a carico dell’A.S.D. Unione Friuli Isontina a titolo di responsabilità oggettiva, il Tribunale Federale Territoriale ritiene congrua e proporzionata al caso l’irrogazione della sanzione di Euro 150,00 (centocinquanta) di ammenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale FVG-SD: - quanto al Sig. Sebastian Cossu, dichiara l’efficacia della sanzione concordata con la P.F. ex art. 127 CGS della squalifica di 7 (sette) giornate (sanzione base 10 giornate) da scontarsi nel campionato di competenza, e dichiara la definizione del procedimento nei confronti dello stesso; - quanto alla Società ASD Unione Friuli Isontina, le irroga la ammenda di Euro 150,00 (centocinquanta/00). Trasmette gli atti alla segreteria perché, ai sensi dell’art. 139, co. 2, CGS, pubblichi senza indugio la presente decisione e, ai sensi dell’art. 51, co. 4, CGS la comunichi direttamente alla Procura Federale nonché alle altre parti, ai sensi dell’art. 53 CGS.
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