C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 20 del 15.09.2023 – Delibera – Deferimento TFT-SD 01/2023-2024 del PROCURATORE FEDERALE a carico di: Jan ZLATIC e ASD SISTIANA SESLJAN
Deferimento TFT-SD 01/2023-2024 del PROCURATORE FEDERALE a carico di: Jan ZLATIC e ASD SISTIANA SESLJAN
Il deferimento. Con atto del 07.08.2023, la Procura Federale ha deferito avanti al Tribunale Federale Territoriale – Sezione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia (di seguito: Tribunale Federale Territoriale) il sig. Jan Zlatic e la A.S.D. Sistiana Sesljan per rispondere delle seguenti condotte: 1) il sig. Jan Zlatic, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Sistiana Sesljan, della violazione del disposto di cui agli artt. 4, co. 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 02.04.2023, al venticinquesimo minuto circa del secondo tempo della gara A.S.D. Sistiana Sesljan – A.S.D. Polisportiva Codroipo valevole per il campionato di Eccellenza, colpito all’altezza del costato con un pugno il calciatore sig. Samuele Leonarduzzi, tesserato per la A.S.D. Data Gara N° Gior. Squadra 1 Squadra 2 Data Orig. Ora Var. Ora Orig. Impianto 20/09/2023 3 A TORREANESE RIVIERA 20:00 COMUNALE PULFERO PODPOLIZZA VIA CICIGOLIS 1/B Data Gara N° Gior. Squadra 1 Squadra 2 Data Orig. Ora Var. Ora Orig. Impianto 20/09/2023 3 A COMUNALE LESTIZZA ZOMPICCHIA 20:00 COMUNALE RIVOLTO VIA LONCA Data Gara N° Gior. Squadra 1 Squadra 2 Data Orig. Ora Var. Ora Orig. Impianto 17/09/2023 3 A GRADESE CALCIO MOSSA 16:00 SANDRO BRUNNER - COMUNALE FOSSALON VIA CONCORDIA 1 Data Gara N° Gior. Squadra 1 Squadra 2 Data Orig. Ora Var. Ora Orig. Impianto 17/09/2023 3 A CALCIO SAN VITO AL TORRE MORARO 20/09/2023 17:30 20:00 17/09/2023 3 A TORRE STRASSOLDO 20/09/2023 16:00 20:00 Data Gara N° Gior. Squadra 1 Squadra 2 Data Orig. Ora Var. Ora Orig. Impianto 17/09/2023 3 A I.S.M. GRADISCA POGGIO 16:00 COMUNALE POGGIO TERZA ARMATA VIA 2 GIUGNO Polisportiva Codroipo (a causa del colpo ricevuto, il calciatore predetto è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco); 2) la A.S.D. Sistiana Sesljan a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, co. 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Jan Zlatic, così come descritti nel precedente capo di incolpazione. La convocazione e il dibattimento. Il Presidente del Tribunale Federale Territoriale, ricevuti gli atti, ha tempestivamente notificato agli interessati ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissando all’uopo l’udienza del 06.09.2023. Nessuno dei deferiti ha inteso depositare memorie difensive. All’ora fissata per la convocazione delle parti risultava presente – in collegamento da remoto – il Sostituto Procuratore Federale, avv. Mario Taddeucci Sassolini. Nessuno dei deferiti è comparso in udienza. Aperto il dibattimento, all’esito dell’intervento del relatore, il Sostituto Procuratore Federale, avv. Mario Taddeucci Sassolini, richiamandosi agli esiti delle indagini compiute, ha concluso: (i) per l’irrogazione della sanzione di 4 (quattro) giornate di squalifica in capo al sig. Jan Zlatic, richiamando l’applicabilità della disposizione di cui all’art. 128 del Codice di Giustizia Sportiva, in punto di riduzione delle sanzioni previste dalla normativa federale per il caso di ammissione di responsabilità dell’incolpato; (ii) per l’irrogazione della sanzione di Euro 500,00 (cinquecento) di ammenda a carico dell’A.S.D. Sistiana Sesljan a titolo di responsabilità oggettiva. La motivazione. Il presente procedimento prende avvio dalla segnalazione inoltrata al Comitato Regionale F.V.G. dal Presidente della A.S.D. Polisportiva Codroipo in data 05.04.2023, a mezzo della quale è stato rilevato che, nel corso della gara disputata in data 02.04.2023 tra la A.S.D. Sistiana Sesljan e la A.S.D. Polisportiva Codroipo, valevole per il campionato regionale di Eccellenza, il calciatore Simone Leonarduzzi sarebbe stato colpito con un pugno violento e volontario, nella zona intercostale, dal calciatore Jan Zlatic, odierno deferito; un tanto avrebbe reso necessaria la sostituzione del calciatore colpito, a causa di una sopravvenuta carenza respiratoria causata dal pugno subito. Alla comunicazione della A.S.D. Polisportiva Codroipo è stato allegato un file .mp4 recante un filmato di un’azione di gioco asseritamente riportante quanto accaduto. Nel contesto dell’attività di indagine, la Procura Federale ha inteso sentire direttamente il soggetto incolpato, sig. Jan Zlatic, previamente avvertendolo – in sede di avviso di convocazione – di essere sottoposto ad indagine e di avere il diritto di essere assistito da persona di propria fiducia in sede di audizione, come previsto dall’art. 119, co. 7, del Codice di Giustizia Sportiva. Il sig. Jan Zlatic ha di fatto ammesso di aver colpito con un pugno un calciatore della squadra avversaria (pur senza nominarlo e rilevando, comunque, di aver reagito ad una provocazione) e che il calciatore colpito si è accasciato al suolo ed è stato sostituito dall’allenatore dopo aver ricevuto il primo soccorso. Tale dichiarazione confessoria, assistita dalla previa informativa richiesta dall’ordinamento federale, risulta pienamente utilizzabile ai fini del decidere. Il sig. Luca Salgher, allenatore della A.S.D. Polisportiva Codroipo, anch’egli sentito dalla Procura Federale, ha riferito che al 70° minuto circa del secondo tempo ha visto cadere a terra – gridando – il calciatore Samuele Leonarduzzi, il quale è stato poi soccorso da un tesserato della stessa A.S.D. Polisportiva Codroipo, dopo l’interruzione del gioco da parte del Direttore di Gara. L’audito riferisce, inoltre, che il calciatore aveva delle difficoltà respiratorie, tanto da non essere in grado di riprendere la gara e dovendo, quindi, essere sostituito. In sede di indagine la Procura Federale ha inteso sentire anche il calciatore Samuele Leonarduzzi, il quale ha sostanzialmente confermato di aver ricevuto un violento pugno al costato “dal calciatore che indossava la maglia numero 6 della squadra avversaria”, poi indicato nella persona del sig. Jan Zlatic, a seguito di riconoscimento fotografico. Il sig. Leonarduzzi ha riferito di essersi accasciato al suolo a causa del colpo ricevuto accusando problemi respiratori e di essere stato, poi, sostituito posto che non era in grado di riprendere la gara. In sede di referto nulla viene riportato con riferimento all’episodio descritto, seppure risulta che il calciatore Samuele Leonarduzzi è stato sostituito al minuto 40 del secondo tempo regolamentare e che il calciatore Jan Zlatic, odierno deferito, ha partecipato alla gara indossando la maglia con il numero 6. Dal punto di vista probatorio, il video riportato nel file .mp4 inviato dalla A.S.D. Polisportiva Codroipo non può essere preso in considerazione. Ed invero, la disposizione di cui all’art. 58, co. 1, del Codice di Giustizia Sportiva ammette l’utilizzo dei mezzi di prova audiovisivi nel procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva nei soli casi previsti dall’ordinamento federale. Trai casi previsti dall’ordinamento federale rientra quello di cui all’art. 61, co. 2, del Codice di Giustizia Sportiva. Detta disposizione consente agli organi di giustizia sportiva di utilizzare quali mezzi di prova, al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche filmati che offrano una piena garanzia tecnica e documentale, qualora detti filmati dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione. Si tratta, a ben vedere, di una disposizione eccezionale non suscettibile di applicazione estensiva ad altri casi non previsti. Per tale motivo, l’ordinamento federale richiede che i filmati prodotti offrano la massima garanzia in ordine alle loro caratteristiche tecniche (per non essere stati manomessi) ed alla loro capacità di documentazione (per essere chiaramente riferibili a quella precisa gara disputata, per consentire il riconoscimento dei calciatori coinvolti, per permettere una adeguata valutazione delle azioni di gioco, etc.). Nel caso di specie, la A.S.D. Polisportiva Codroipo ha prodotto (e la Procura Federale l’ha acquisito agli atti di indagine) un filmato – pur privo di apparenti manomissioni, ma – che isola una sola azione di gioco e, soprattutto, che non documenta in maniera “piena” la gara, tanto che non è dato comprendere, a chi visiona quel filmato, se si tratti effettivamente della gara in cui si assume che i fatti siano accaduti. V’è da dire per altro, ed in via dirimente, che l’ordinamento sportivo non ammette la prova video in casi consimili, non trattandosi di un caso di c.d. scambio di persona. E’ da rilevarsi, ad ogni modo, che le prove a disposizione del Tribunale Federale Territoriale sono ampiamente sufficienti a ritenere provato il fatto che il deferimento sottende. Per quanto emerso in sede di indagini, infatti, pare pacifico che il calciatore Jan Zlatic abbia colpito con un violento pugno un calciatore della squadra avversaria (un tanto per espressa ammissione dello stesso deferito) e che quel calciatore sia – effettivamente – Samuele Leonarduzzi, il quale, avendo accusato delle difficoltà respiratore a seguito dell’accaduto, non era nelle condizioni di riprendere la gara ed è stato sostituito. La condotta tenuta, nel caso di specie, dal calciatore Jan Zlatic è riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 38, co. 1, del Codice di Giustizia Sportiva (come riportato in atto di deferimento), trattandosi di condotta violenta, connotata – per altro – da particolare gravità. Ed invero, per quanto emerso in sede di indagine, il calciatore Jan Zlatic ha posto in essere un atto aggressivo, caratterizzato da intenzionalità e volontarietà, idoneo a porre in pericolo l’integrità fisica del calciatore avversario, al di fuori della dinamica propria del gioco. Il calciatore colpito, che ha accusato delle difficoltà respiratorie, non è stato in grado di riprendere la gara, tanto che lo stesso è stato finanche sostituito, con conseguente privazione di parte del potenziale atletico della squadra di appartenenza. Per quanto normativamente previsto, la squalifica del calciatore dovrebbe essere di cinque giornate. In sede di dibattimento, tuttavia, la Procura Federale ha proposto una riduzione della sanzione a quattro giornate ai sensi dell’art. 128 del Codice della Giustizia Sportiva, considerata l’ammissione di responsabilità da parte del soggetto sottoposto a procedimento disciplinare. Il Tribunale Federale Territoriale, preso atto di un tanto, ritiene di potersi irrogare la squalifica di quattro giornate, stante l’effettiva ammissione di responsabilità da parte del deferito. Non si ritiene vi possa essere spazio per l’applicazione delle attenuanti di cui all’art. 13 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto la provocazione genericamente invocata dal sig. Jan Zlatic è rimasta del tutto sfornita di prova. Alla (acclarata) responsabilità del sig. Jan Zlatic consegue la responsabilità della A.S.D. Sistiana Sesljan ai sensi dell’art. 6, co. 2, del Codice di Giustizia Sportiva (come indicato in atto di deferimento), posto che le società sono chiamate a rispondere ai fini disciplinari – a titolo di responsabilità oggettiva – dell’operato dei propri tesserati. In ragione della particolare gravità della condotta posta in essere dal sig. Jan Zlatic, il Tribunale Federale Territoriale, in accoglimento della richiesta della Procura Federale, ritiene di irrogare alla A.S.D. Sistiana Sesljan la sanzione dell’ammenda di Euro 500,00 (cinquecento). Il calciatore deferito e la società per la quale egli è tesserato non hanno inteso presenziare all’udienza fissata dal Tribunale Federale Territoriale. Un tanto rientra, certamente, nel novero delle condotte possibili, ma non ci si può esimere dal rilevare – a beneficio di tutti gli interessati – che la partecipazione all’udienza sarebbe quantomeno opportuna, non solo al fine di meglio chiarire la propria posizione dinanzi agli organi di giustizia sportiva, ma anche per poter utilizzare, in ipotesi, gli strumenti che l’ordinamento sportivo pone a disposizione delle parti in funzione del contenimento delle sanzioni irrogabili (es.: c.d. patteggiamento dopo il deferimento ex art. 127 del Codice di Giustizia Sportiva).
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale FVG-SD - quanto al sig. Jan Zlatic, ritenuta la responsabilità dello stesso per i fatti di cui al deferimento, gli commina la squalifica di 4 (quattro) giornate, da scontarsi nel campionato di competenza; - quanto alla ASD SISTIANA SESLJAN, le irroga l’ammenda di euro 500,00 (cinquecento/00). Trasmette gli atti alla segreteria, perché, ai sensi dell’art. 139, co. 2, CGS, pubblichi senza indugio la presente decisione e, ai sensi dell’art. 51, co. 4, CGS la comunichi direttamente alla Procura Federale nonché alle altre parti, ai sensi dell’art. 53 CGS.
