C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 20 del 15.09.2023 – Delibera – Deferimento TFT–SD 02/2023-2024 del PROCURATORE FEDERALE a carico di:ASRD UDINE UNITED RIZZI CORMOR
Deferimento TFT–SD 02/2023-2024 del PROCURATORE FEDERALE a carico di:ASRD UDINE UNITED RIZZI CORMOR
Il deferimento. Con atto d.d. 07.08.2023, la Procura Federale ha deferito avanti al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia la società A.S.R.D. Udine United Rizzi Cormor per rispondere “a titolo di responsabilità ai sensi dell’art. 25, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere i propri sostenitori, in occasione della gara Udine United Rizzi Cormor – Unione Friuli Isontina disputata alle ore 10:30 del 29.1.2023 presso l’impianto sportivo “Cormor Basso” di Udine (UD) valevole per il girone B del Campionato Regionale Friuli Venezia Giulia Under 16, rivolto grida oltraggiose nei confronti dell’arbitro del predetto incontro, sig. Giacomo Centemero, dell’allenatore della squadra A.S.D. Unione Friuli Isontina, sig. Valentino Cossu, nonché per aver incitato i calciatori della propria squadra A.S.D.R. Udine United Rizzi Cormor a “spaccare le gambe” al portiere schierato nelle fila della squadra ospite”. La convocazione. Pervenuti gli atti alla Segreteria di questo TFT, con provvedimento dell’8.08.2023 veniva fissata l’udienza del 6.09.2023. Il dibattimento. Alla riunione del 6.09.2023 dinanzi al TFT sono comparsi: la Procura Federale in persona dell’avv. Mario Taddeucci Sassolini in collegamento da remoto, nonché personalmente il sig. Elio Moretti, Presidente dell’ASRD Udine Rizzi Cormor. Non sono pervenute memorie difensive. Preliminarmente il signor Elio Moretti ha chiesto di poter definire, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 127 CGS, la posizione della società da lui presieduta, concordando con il rappresentante della Procura Federale la sanzione dell’ammenda di euro 70,00 (sanzione base euro 100,00). La motivazione. La presente vicenda trae origine dalla segnalazione del calciatore Sebastian Cossu, tesserato per l’Unione Friuli Isontina, effettuata nel corso della sua audizione che si era svolta nell’ambito del procedimento n. 656 pfi 22-23. In tale occasione lo stesso aveva dichiarato di essere stato colpito da un avversario con un pugno durante la gara disputata dalla sua squadra il 29.01.2023 contro la Udine United Rizzi Cormor, valevole per il Campionato Under 16 Regionale. Il calciatore dichiarava altresì di non essere in grado si identificare l’autore del gesto. Contestualmente, ulteriore segnalazione veniva effettuata dalla madre del Cossu, presente alla gara, con la quale venivano riferiti ulteriori fatti di possibile rilevanza disciplinare avvenuti nel corso dell’incontro. Ricevuti gli atti, dato avvio alle indagini, raccolta la documentazione del caso e disposta l’audizione dei soggetti ritenuti in grado di fornire informazioni utili a chiarire lo svolgimento dei fatti di cui si discute, la Procura Federale deferiva infine la ASRD Udine Rizzi Cormor al TFT FVG per rispondere degli illeciti configurati nei capi di incolpazione più sopra riportati. Esaminando la posizione della società deferita con particolare riferimento all’esito delle indagini, non risulta che questa abbia posto in essere alcuna delle attività prodromiche previste dalla normativa di riferimento al fine di evitare che episodi di carattere violento occorrano in occasione delle manifestazioni sportive. In particolare, secondo l’art. 25 CGS le società sono tenute, prima dell’inizio della gara, ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a loro carico in caso di compimento di atti violenti da parte dei propri sostenitori. Oltre a ciò, neppure risulta che la società abbia adottato un modello di organizzazione contenente disposizioni di carattere etico volte ad impedire che episodi di carattere violento siano perpetrati in occasione delle gare. Tanto premesso, a giudizio di questo TFT, devono ritenersi pacificamente provati gli addebiti mossi alla società deferita nei confronti della quale si appalesa congrua e proporzionata ai fatti la sanzione pecuniaria richiesta dalla P.F.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale FVG – SD: - quanto alla ASRD UDINE UNITED RIZZI CORMOR, dichiara l’efficacia della sanzione concordata con la P.F. ex art. 127 CGS della ammenda di euro 70,00 (settanta/00, sanzione base euro 100,00), e dichiara la definizione del procedimento nei confronti della stessa alle condizioni di cui all’art. 127, co. 4 CGS. Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell’art. 139, co. 2 CGS, pubblichi senza indugio la decisione e, ai sensi dell’art. 51 co. 4 CGS, la comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti, con le modalità ai sensi dell’art.53 CGS.
