C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 33 del 13.10.2023 – Delibera – RECLAMO della Società ASD CERCIVENTO (Campionato Carnico – Seconda Categoria Girone 3B Cercivento – Tarvisio ) in merito alla mancata pronuncia del GST all’esito della suddetta gara disputata il 01.10.2023 (in C.U. n° 27 Delegazione Distrettuale di Tolmezzo del 04.10.2023)

RECLAMO della Società ASD CERCIVENTO (Campionato Carnico - Seconda Categoria Girone 3B Cercivento - Tarvisio ) in merito alla mancata pronuncia del GST all’esito della suddetta gara disputata il 01.10.2023 (in C.U. n° 27 Delegazione Distrettuale di Tolmezzo del 04.10.2023)

Con provvedimento pubblicato sul C.U. della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo n° 27 dd 04.10.2023 il G.S.T. omologava la gara valevole per il Campionato Carnico, seconda categoria, girone 3B, svoltasi in data 01.10.2023 tra ASD Cercivento e ASD Tarvisio, senza tenere conto del preannuncio e successivo reclamo della ASD Cercivento, con cui quest’ultima società – lamentando un errore tecnico del direttore di gara – aveva richiesto la ripetizione dell’incontro, terminato sul campo con il risultato di 1-3 a favore degli ospiti. In particolare, la ASD Cercivento aveva richiamato all’attenzione del GS un episodio, occorso al 30’ del secondo tempo, durante il quale – dopo l’assegnazione di un calcio di rigore a favore della stessa ASD Cercivento e la sua realizzazione, e dopo l’apparente convalida della rete – l’arbitro ravvisando una irregolarità nell’esecuzione aveva annullato la segnatura, facendo riprendere il gioco con l’esecuzione di un calcio di punizione a favore della squadra avversaria. Ad avviso della ASD Cercivento la condotta del direttore di gara non sarebbe stata corretta, in quanto “vi è incertezza sull’applicabilità della norma regolamentare che prevederebbe non la ribattuta del rigore ma punizione a favore dell’altra squadra: sembrerebbe infatti una norma neo-introdotta e non è chiaro se già valevole per il nostro campionato che, come si sa, resta una stagione indietro; lo stesso direttore di gara sul punto non sapeva esprimersi in modo univoco e inequivocabile”. Pag. 8 del Comunicato n. 33 Richiamando “i numerosi video disponibili che, in caso di necessità, possono essere trasmessi dalla scrivente società” veniva allegato il resoconto di gara fatto da cronisti sportivi chiedendo: - il riconoscimento dell’errore tecnico compiuto dal direttore di gara; - la ripetizione dell’incontro, da disputare nuovamente. La gara, come detto, si svolgeva in data 01.10.2023; il preannuncio veniva formalizzato in data 02.10.2023, con contestuale comunicazione alla ASD Tarvisio e autorizzazione all’addebito del contributo previsto sul conto campionato della società; successivamente in data 04.10.2023 il reclamo veniva formalizzato, tuttavia il GS in quello stesso giorno omologava il risultato acquisito sul campo, non tenendo conto dei rilievi della reclamante. Preso atto di un tanto, la ASD Cercivento si rivolgeva a questa Corte Sportiva d’Appello, con un “preannuncio e contestuale reclamo” del 05.10.2023, partecipandolo alla ASD TARVISIO e novamente autorizzando l’addebito del contributo previsto sul conto della società. Ci si doleva, in particolare, della mancata pronuncia del Giudice Sportivo, facendo in ogni caso integrale richiamo ai precedenti preannuncio e reclamo formalizzati avanti al GS, laddove la Corte ritenesse di esprimersi nel merito. Un tanto premesso, il preannuncio – reclamo da ultimo formalizzato dalla ASD Cercivento in data 05.10.2023 è formalmente ammissibile, ancorché infondato nel merito, per le ragioni che seguono. Come già evidenziato in precedenti pronunce di questa CSA, in caso di reclamo completo di motivazione e proposto entro il termine di giorni due, prescritto per il suo preannuncio, l’impugnazione può ritenersi ammissibile (rif. altresì Corte Sportiva d’Appello del Veneto, in C.U. n. 33 del 06.10.2021), e questo è il caso che ci occupa. Nel merito, risulta effettivamente che la ASD Cercivento abbia a suo tempo formalizzato un preannuncio e poi un reclamo al Giudice Sportivo, e risulta altresì che quest’ultimo non si sia pronunciato. La ragione di un tanto, come è emerso da verifiche direttamente effettuate su richiesta di questa CSA, è ascrivibile a un mero accidentale disguido nella gestione della PEC in ingresso, a causa della quale il reclamo non è stato posto alla tempestiva attenzione del GS, che lo ha potuto acquisire solo dopo la pubblicazione dei suoi provvedimenti allorquando cioè aveva già assunto le proprie deliberazioni. Il caso in esame è invero sussumibile della fattispecie delineata dall’art. 78, co. 2 CGS (“se rileva che il Giudice sportivo territoriale non ha provveduto su tutte le domande prospostegli…”), laddove il CGS FIGC prevede che in evenienze di questo tipo – vale a dire mancata pronuncia del GS e l’ulteriore reclamo dell’interessata – la Corte sportiva di appello sia tenuta ad esprimersi nel merito e senza disporre la regressione del procedimento al GS, unicamente prevista laddove il GS si sia formalmente espresso dichiarando la inammissibilità o la improcedibilità, non condivisa dalla CSA; nel caso di specie, invece, non vi è stata alcuna formale pronuncia del GS, essendo stato il gravame di ASD Cercivento semplicemente ignorato in prime cure. Dovendosi allora esprimere sulle doglianze della ASD Cercivento, si rileva come nel caso di specie non sussista alcun errore tecnico, tale da imporre la ripetizione della gara. Il comportamento tenuto dall’arbitro e descritto nel reclamo a suo tempo formulato avanti al GS, comunque insindacabile non potendo questa Corte entrare nel merito della valutazione circa la sussistenza, o meno, della infrazione in concreto rilevata (cfr. art. 65, co. 1 lett. b) del CGS in relazione alla regola 5 del Regolamento del giuoco del calcio, secondo cui “le decisioni dell’arbitro su fatti relativi al gioco, compreso se una rete è stata segnata o no e il risultato della gara, sono inappellabili”), è corretto dal punto di vista regolamentare: nel caso in cui si ravvisi una irregolarità consistente nella esecuzione di una finta non regolamentare in occasione di un calcio di rigore, sia in caso di rete segnata che in caso di rete non segnata, la conseguenze è sempre quella del calcio di punizione indiretto da assegnarsi alla squadra avversaria. La ASD Cercivento aveva evidenziato come la regola cui l’arbitro aveva conformato il proprio comportamento sarebbe di recente introduzione; al riguardo si osserva come la stessa risulti in vigore quanto meno a far tempo dalla Circolare n. 1 del Settore Tecnico Arbitrale della stagione sportiva 2010/2011, e dunque pacificamente applicabile (Regola 14 del Regolamento del giuoco del calcio, vedasi anche la “Tabella riassuntiva” della relativa casistica) al caso in esame. L’unica mancanza, ma a vantaggio della ASD Cercivento, è stata invero quella della omessa ammonizione a carico del calciatore reo della finta non regolamentare, mancanza rispetto alla quale in ogni caso non è dato a questa CSA poter assumere alcun provvedimento. Ne deriva dunque, in disparte l’insindacabilità del preteso “errore tecnico” (oltre che l’inammissibilità della stessa “prova televisiva”, nel caso di specie peraltro neppure ritualmente introdotta), l’infondatezza delle doglianze della reclamante. A fronte della particolarità della vicenda, infine, deve disporsi senz’altro lo svincolo del contributo relativo al reclamo a suo tempo proposto avanti al Giudice Sportivo e da quest’ultimo non esaminato, fermo restando che va invece incamerato ai sensi dell’art. 48, commi 5 e 6 del CGS quello riferito al preannuncio-reclamo proposto avanti a questa Corte.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, visto l’art. 78, co. 2 CGS e ritenuta la ammissibilità e procedibilità del reclamo: − lo rigetta nel merito, in quanto infondato; − dispone lo svincolo del solo contributo relativo al reclamo a suo tempo proposto avanti al Giudice Sportivo e da quest’ultimo non esaminato. Motivazione riservata entro il termine di giorni 15 (quindici). Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it