C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 33 del 13.10.2023 – Delibera – Deferimento TFT–SD 04/2023-2024 del PROCURATORE FEDERALE a carico di: Armando MARSON, Fabrizio AMBROSIO, Cristian BIZZARO, Nazareno CRICENTI, Pavel PECORA e ASD PALMA CALCIO
Deferimento TFT–SD 04/2023-2024 del PROCURATORE FEDERALE a carico di: Armando MARSON, Fabrizio AMBROSIO, Cristian BIZZARO, Nazareno CRICENTI, Pavel PECORA e ASD PALMA CALCIO
Il deferimento. Con atto del 18 settembre 2023, la Procura Federale ha deferito avanti al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia il sig. ARMANDO MARSON, il sig. FABRIZIO AMBROSIO, il sig. CRISTIAN BIZZARO, il sig. NAZARENO CRICENTI, il sig. PAVEL PECORA e la società ASD PALMA CALCIO, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per le seguenti condotte: 1- il Sig. ARMANDO MARSON, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Palma Calcio, per: a) la violazione del disposto di cui all’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale <>; b) la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. <>; c) la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. <>; d) la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. ed all’art. 39 comma 1, lett. Ga), del Regolamento del Settore Tecnico ed a quanto previsto dalla Sezione 1) lett. c) attività di base, del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 dell’1 luglio 2022 <>; 2 - il Sig. NAZZARENO CRICENTI, all’epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Palma Calcio, per: a) la violazione del disposto di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. <>; b) la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. <>; 3 - il Sig. FABRIZIO AMBROSIO, all’epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Palma Calcio, per: a) la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. <>; b) la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. ed all’art. 39 comma 1 lett. Ga) del Regolamento del Settore Tecnico ed a quanto previsto dalla Sezione 1) lett. c) attività di base, del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 dell’1 luglio 2022, <<poiché iscritto="" all’albo="" del="" settore="" tecnico="" ma="" non="" tesserato="" ha="" svolto="" quantomeno="" in="" occasione="" delle="" gare="" atlas="" football="" club="" –="" palma="" calcio="" 4.3.2023,="" cronos="" dell’11.3.2023,="" unione="" friuli="" isontina="" 18.3.2023="" e="" azzurra="" 25.3.2023,="" tutte="" valevoli="" per="" il="" campionato="" esordienti,="" ruolo="" di="" dirigente="" allenatore="" al="" posto="" un="" abilitato="" cui="" la="" società="" si="" è="" dotata="">>; 4 - il Sig. CRISTIAN BIZZARO, all’epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Palma Calcio, per: a) la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. <>; b) la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. ed all’art. 39, comma 1 lett. Ga), del Regolamento del Settore Tecnico ed a quanto previsto dalla Sezione 1) lett. c) attività di base, del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 dell’1 luglio 2022 <<poiché pur="" non="" abilitato,="" privo="" della="" idonea="" qualifica,="" iscritto="" all’albo="" del="" settore="" tecnico,="" e="" tesserato="" ha="" svolto="" quantomeno="" in="" occasione="" delle="" gare="" triestina="" calcio="" 1918="" –="" palma="" 4.3.2023,="" azzurra="" sq.="" b="" dell’11.3.2023,="" pol.="" san="" marco="" 18.3.2023="" ed="" audax="" sanrocchese="" 25.3.2023,="" tutte="" valevoli="" per="" il="" campionato="" pulcini,="" ruolo="" di="" dirigente="" allenatore="" al="" posto="" un="" abilitato="" cui="" la="" società="" si="" è="" dotata="">>; 5 - il Sig. PAVEL PECORA, all’epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Palma Calcio, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. <>; 6 - la società ASD PALMA CALCIO a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Armando Marson, Nazzareno Cricenti, Fabrizio Ambrosio, Cristian Bizzaro e Pavel Pecora, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. La convocazione e le conclusioni. Pervenuti gli atti alla Segreteria di questo TFT, con decreto del 20 settembre 2023 è stata fissata l’udienza del 11.10.2023. Alla riunione del 11.10.2023 dinanzi al TFT è comparsa la Procura Federale in persona dell’Avv. Mauro Taddeucci Sassolini, Sostituto Procuratore Federale (mediante collegamento da remoto), nonché il sig. ARMANDO MARSON per sé e per la ASD Palma Calcio. Preliminarmente, il sig. Armando Marson, per la sua posizione personale e per l’ASD Palma Calcio, chiedeva di poter definire il procedimento ai sensi dell’art. 127 CGS concordando la sanzione con il rappresentante della Procura Federale, che aderiva all’istanza, nei seguenti termini: - Armando MARSON: mesi 7 (sette) di inibizione (sanzione base mesi 10) - ASD PALMA CALCIO: Euro 400,00 di ammenda (sanzione base Euro 600,00). Il TFT, preso atto di quanto sopra, dava quindi inizio alla trattazione del procedimento nei confronti degli altri deferiti, sig. Nazzareno CRICENTI, sig. Fabrizio AMBROSIO, sig. Cristian BIZZARO e sig. Pavel PECORA, non presenti benché convocati presso l’ASD Palma Calcio. Il dibattimento. Il rappresentante della Procura Federale, Avv. Mauro Taddeucci Sassolini, preliminarmente richiamando gli esiti delle indagini compiute, concludeva nei seguenti termini: - quanto al sig. Nazzareno Cricenti, 6 (sei) mesi di inibizione; - quanto al sig. Fabrizio Ambrosio, 6 (sei) mesi di inibizione; - quanto al sig. Cristian Bizzaro, 6 (sei) mesi di inibizione; - quanto al sig. Pavel Pecora, 6 (sei) mesi di inibizione. La motivazione. In fatto la vicenda trae origine dalla condotta della ASD Palma Calcio, la quale avrebbe schierato in posizione irregolare i seguenti calciatori: il calciatore sig. Jacopo Tornabene nelle gare Atlas Football Club – Palma Calcio del 4.3.2023 ed Unione Friuli Isontina – Palma Calcio del 18.3.2023, entrambe valevoli per il campionato Esordienti; la calciatrice sig.ra Matilde Di Matteo nelle gare Triestina Calcio 1918 – Palma Calcio del 4.3.2023, Palma Calcio – Azzurra sq. B dell’11.3.2023, Palma Calcio – Pol. San Marco del 18.3.2023 ed Audax Sanrocchese – Palma Calcio del 25.3.2023, tutte valevoli per il campionato Pulcini; la calciatrice sig.ra Giulia Motisi nelle gare Palma Calcio – Azzurra sq. B dell’11.3.2023 e Palma Calcio – Pol. San Marco del 18.3.2023, entrambe valevoli per il campionato Pulcini; il calciatore sig. Michele Iavazzo nella gara Audax Sanrocchese – Palma Calcio del 25.3.2023 valevole per il campionato Pulcini; i calciatori sigg.ri Francesco Colavini e Christian Langella nelle gare Triestina Calcio 1918 – Palma Calcio del 4.3.2023 ed Audax Sanrocchese – Palma Calcio del 25.3.2023, entrambe valevoli per il campionato Pulcini. Inoltre, dagli atti del procedimento sarebbe emerso che i sigg.ri Nazzareno Cricenti, Fabrizio Ambrosio, Pavel Pecora e Cristian Bizzaro, benché privi di tesseramento per la società A.S.D. Palma Calcio, avrebbero svolto i ruoli ed i compiti di dirigenti accompagnatori ufficiali, di allenatore, nonché di dirigente arbitro, e specificatamente: il sig. Nazzareno Cricenti il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla A.S.D. Palma Calcio in occasione quantomeno delle gare Atlas Football Club – Palma Calcio del 4.3.2023, Palma Calcio – Cronos dell’11.3.2023, Unione Friuli Isontina – Palma Calcio del 18.3.2023 e Palma Calcio – Azzurra del 25.3.2023, tutte valevoli per il campionato Esordienti; il sig. Fabrizio Ambrosio il ruolo di dirigente allenatore in occasione quantomeno delle gare Atlas Football Club – Palma Calcio del 4.3.2023, Palma Calcio – Cronos dell’11.3.2023, Unione Friuli Isontina – Palma Calcio del 18.3.2023 e Palma Calcio – Azzurra del 25.3.2023, tutte valevoli per il campionato Esordienti; il sig. Cristian Bizzaro il ruolo di dirigente allenatore pur non essendo abilitato, in occasione quantomeno delle gare Triestina Calcio 1918 – Palma Calcio del 4.3.2023, Palma Calcio – Azzurra sq. B dell’11.3.2023, Palma Calcio – Pol. San Marco del 18.3.2023 ed Audax Sanrocchese – Palma Calcio del 25.3.2023, tutte valevoli per il campionato Pulcini; il sig. Pavel Pecora il ruolo di dirigente arbitro in occasione quantomeno delle gare Palma Calcio – Azzurra sq. B dell’11.3.2023 e Palma Calcio – Pol. San Marco del 18.3.2023, entrambe valevoli per il campionato Pulcini, nonché Palma Calcio – Cronos dell’11.3.2023 e Palma Calcio – Azzurra del 25.3.2023, entrambe valevoli per il campionato Esordienti. Notificato a tutti gli interessati l’avviso di conclusione delle indagini, la Procura Federale disponeva il deferimento dei sigg.ri ARMANDO MARSON, FABRIZIO AMBROSIO, CRISTIAN BIZZARO, NAZARENO CRICENTI, PAVEL PECORA e della società ASD PALMA CALCIO per rispondere ciascuno degli addebiti loro rispettivamente ascritti come specificati nei capi di incolpazione sopra trascritti. Tanto premesso in fatto, venendo ad affrontare in diritto le distinte posizioni degli incolpati, ritiene il TFT, relativamente al sig. ARMANDO MARSON e alla società ASD PALMA CALCIO, che la loro richiesta di definizione del procedimento ex art. 127 C.G.S. possa essere accolta, considerando congrua e corretta la quantificazione emersa in seguito all’accordo delle parti. Il fatto contestato, infatti, risulta documentalmente provato ed è stato, inoltre, lealmente confermato dallo stesso sig. Armando Marson in sede di audizione disposta dalla Procura Federale, con comportamento che non può che essere apprezzato e di cui si è tenuto conto nella determinazione della sanzione finale. L’efficacia dell’accordo, ai sensi dell’art. 127 CGS, comporta ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, alle condizioni previste dallo stesso articolo in particolare per la posizione della Società. Relativamente agli altri deferiti, sigg.ri Nazzareno Cricenti, Fabrizio Ambrosio, Pavel Pecora e Cristian Bizzaro, le condotte considerate censurabili nel caso di specie trovano fondamento nella normativa in materia di tesseramento dei dirigenti, dei collaboratori e dei calciatori contenuta nelle N.O.I.F. come richiamate dal Codice di Giustizia Sportiva. In particolare, l’art. 37 NOIF prescrive che il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva debba essere effettuato all'atto dell'iscrizione al Campionato della società di appartenenza, definendo così in modo preciso l’arco temporale in cui gli adempimenti formali relativi all’organigramma societario devono essere compiuti. Nel caso che ci occupa, risulta documentalmente provato, ed è inoltre stato confermato in sede di audizione del sig. Armando Marson da parte della Procura federale, che i sigg.ri Nazzareno Cricenti, Fabrizio Ambrosio, Pavel Pecora e Cristian Bizzaro, benché non tesserati per la società ASD Palma Calcio, abbiano svolto, rispettivamente, i ruoli ed i compiti di dirigenti accompagnatori ufficiali (sig. Cricenti), di allenatore (sigg.ri Ambrosio e Bizzaro) e di dirigente arbitro (sig. Pecora). Risulta, altresì, agli atti che il sig. Nazareno Cricenti abbia sottoscritto quale dirigente accompagnatore le distinte di gara, quantomeno in occasione delle gare Atlas Football Club – Palma Calcio del 4.3.2023, Palma Calcio – Cronos dell’11.3.2023, Unione Friuli Isontina – Palma Calcio del 18.3.2023 e Palma Calcio – Azzurra del 25.3.2023, valevoli per il campionato Esordienti, nelle quali sono indicati i nominativi del calciatore sig. Jacopo Tornabene, del dirigente allenatore sig. Fabrizio Ambrosio e del dirigente arbitro sig. Pavel Pecora, attestando, dunque, in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi, in violazione dell’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. Ritiene, infine, il TFT provato documentalmente il fatto che i sigg.ri Fabrizio Ambrosio e Cristian Bizzaro, pur non abilitati, privi della idonea qualifica, non iscritti all’Albo del Settore Tecnico e non tesserati, abbiano svolto il ruolo di dirigente allenatore al posto di un allenatore abilitato di cui la società non si è dotata, quantomeno, rispettivamente, il sig. Fabrizio Ambrosio in occasione delle gare Atlas Football Club – Palma Calcio del 4.3.2023, Palma Calcio – Cronos dell’11.3.2023, Unione Friuli Isontina – Palma Calcio del 18.3.2023 e Palma Calcio – Azzurra del 25.3.2023, tutte valevoli per il campionato Esordienti, e il sig. Cristian Bizzaro in occasione delle gare Triestina Calcio 1918 – Palma Calcio del 4.3.2023, Palma Calcio – Azzurra sq. B dell’11.3.2023, Palma Calcio – Pol. San Marco del 18.3.2023 ed Audax Sanrocchese – Palma Calcio del 25.3.2023, tutte valevoli per il campionato Pulcini, in violazione dell’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. che prevede che le società possono avvalersi soltanto dei tecnici iscritti negli albi, elenchi o ruoli del Settore Tecnico. I comportamenti oggetto di deferimento sono di una certa gravità, tenendo conto del fatto che il mancato tesseramento determina l’inapplicabilità delle coperture assicurative ed espone altresì i dirigenti della Società a responsabilità personali di non poco momento. Pertanto, con riferimento ai sigg.ri Nazzareno Cricenti, Fabrizio Ambrosio, Pavel Pecora e Cristian Bizzaro, ritiene il TFT Friuli Venezia Giulia congrua e proporzionata alle fattispecie in contestazione l’irrogazione, per ciascuno, della sanzione di 6 (sei) mesi di inibizione.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale FVG – SD: - quanto al Sig. Armando Marson, dichiara l’efficacia della sanzione concordata con la P.F. ex art. 127 CGS della inibizione di mesi 7 (sette, sanzione base mesi 10), e dichiara la definizione del procedimento nei confronti dello stesso; - quanto al Sig. Fabrizio Ambrosio, ritenuta la responsabilità dello stesso per i fatti di cui al deferimento, gli irroga la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione; - quanto al Sig. Cristian Bizzaro, ritenuta la responsabilità dello stesso per i fatti di cui al deferimento, gli irroga la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione; - quanto al Sig. Nazareno Cricenti, ritenuta la responsabilità dello stesso per i fatti di cui al deferimento, gli irroga la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione; - quanto al Sig. Pavel Pecora, ritenuta la responsabilità dello stesso per i fatti di cui al deferimento, gli irroga la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione; - quanto alla Società ASD PALMA CALCIO, dichiara l’efficacia della sanzione concordata con la P.F. ex art. 127 CGS della ammenda di euro 400,00 (quattrocento/00, sanzione base euro 600,00), e dichiara la definizione del procedimento nei confronti della stessa alle condizioni di cui all’art. 127, co. 4 CGS. Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell’art. 139, co. 2 CGS, pubblichi senza indugio la presente decisione e ai sensi dell’art. 51 co. 4 CGS lo comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti, con le modalità ai sensi dell’art. 53 CGS
Share the post "C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 33 del 13.10.2023 – Delibera – Deferimento TFT–SD 04/2023-2024 del PROCURATORE FEDERALE a carico di: Armando MARSON, Fabrizio AMBROSIO, Cristian BIZZARO, Nazareno CRICENTI, Pavel PECORA e ASD PALMA CALCIO"
