C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 35 del 19.10.2023 – Delibera – RECLAMO della Società ASD MUGLIA FORTITUDO (Campionato U19 Prov. Trieste) in merito alle decisioni assunte dal GST all’esito della gara ASD ZAULE RABUIESE – ASD MUGLIA FORTITUDO, disputata il 30.09.2023 (in C.U. n° 23 Delegazione Provinciale di Trieste del 05.10.2023)
RECLAMO della Società ASD MUGLIA FORTITUDO (Campionato U19 Prov. Trieste) in merito alle decisioni assunte dal GST all’esito della gara ASD ZAULE RABUIESE – ASD MUGLIA FORTITUDO, disputata il 30.09.2023 (in C.U. n° 23 Delegazione Provinciale di Trieste del 05.10.2023)
Con provvedimento pubblicato sul C.U. della Delegazione Distrettuale di Trieste n° 23 dd 05.10.2023 il G.S.T. “accertata la non regolarità della posizione del calciatore CUSCHIE DANIELE, il quale non aveva titolo a partecipare alla gara in oggetto in quanto soggetto a precedente squalifica per una giornata effettiva di gara subita nel corso della Stagione Sportiva 2022/2023 e non ancora scontata in tale occasione (vedasi i C.C.U.U. 86-22/23 e 19-23/24)” e “accertata pertanto la non regolarità della gara”, in accoglimento di ricorso proposto dalla ASD ZAULE RABUIESE deliberava la “perdita della gara a carico della società A.S.D. MUGLIA F. con il risultato di 3-0 in favore della società A.S.D. ZAULE RABUIESE”, infliggendo altresì “la sanzione della squalifica per una ulteriore giornata al sig. CUSCHIE DANIELE e la sanzione dell'inibizione fino al 05.11.2023 per il sig. GIUSEPPE GIANNONE, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società A.S.D. MUGLIA F. in occasione della gara in epigrafe”. Avverso tale decisione, con reclamo dd, 10.10.2023, preannunciato in data 07.10.2023 (entrambi comunicati alla controparte) la ASD MUGLIA F. chiedeva la riforma del provvedimento assunto dal GST, evidenziando di essere “venuta a conoscenza del reclamo dello Zaule da comunicato non essendo pervenuto nessun preavviso e il successivo reclamo via Pec” e chiedendo “che il suddetto non venga preso in considerazione”. Fissata l’udienza del 18.10.2023 in camera di consiglio per il 18.10.2023 e assegnati i termini di cui all’art. 77, co. 2 e 4 CGS alle parti, perveniva in data 13.10.2023 una memoria, predisposta dal legale nominato dalla ASD ZAULE RABUIESE, accompagnata da n. 4 documenti a supporto. Nello scritto difensivo si evidenziava: - come la censura mossa al provvedimento assunto dal GST riguardasse unicamente l’inibizione al dirigente accompagnatore, sig. Giuseppe GIANNONE, e non le altre decisioni ulteriormente assunte dallo stesso GST all’esito della gara ASD ZAULE RABUIESE – ASD MUGLIA FORTITUDO; - come il reclamo fosse in via preliminare inammissibile, non risultando “alcuna delega o procura che legittima il sig. Cristiano ROMANO [sottoscrittore del reclamo] ad agire in giudizio in nome e per conto del sig. Giuseppe GIANNONE”; - come il reclamo fosse in ogni caso manifestamente infondato, avendo da un lato la ASD ZAULE RABUIESE provveduto a suo tempo alla rituale trasmissione di preannuncio e reclamo all’indirizzo PEC mugliafortitudo.lndfvg@pec.it, riferibile alla odierna reclamante e tutt’ora in funzione accanto all’ulteriore indirizzo PEC mugliaf@pec.it, dall’altro essendo il preteso vizio procedurale comunque irrilevante, in quanto “il Giudice sportivo non poteva esimersi dall’applicare sic et simpliciter le sanzioni comminate, sia nei confronti del giocatore sia nei confronti del dirigente accompagnatore, così come stabilito dagli artt. 8, 9 e 10 CGS FIGC”, e altresì come la adita CSAT “non può che confermare in toto la decisione del Giudice di prime cure e rigettare il reclamo proposto perché manifestamente infondato” essendo, la decisione assunta, “legittima sotto il profilo formale e sostanziale e correttamente motivata”. Successivamente, in data 17.10.2023 la ASD MUGLIA FORTITUDO faceva pervenire alla Segreteria di questa CSA un documento (una fattura, emessa nei confronti della ASD ZAULE RABUIESE, recante l’indirizzo PEC mugliaf@pec.it), che però – oltre ad essere tardivo – è comunque inammissibile in quanto non oggetto di scambio previo con la controparte. Né la reclamante né la reclamata chiedevano di essere udite a ulteriore illustrazione delle rispettive tesi, con la conseguenza che il gravame veniva definito in camera di consiglio e senza la partecipazione delle parti. Preliminarmente, va dato atto del fatto che – pur avendo la ASD MUGLIA FORTITUDO fatto espresso riferimento nel proprio reclamo alla “inibizione per Giannone Giuseppe”, tuttavia la società ha rappresentato di non essere venuta a suo tempo a tempestiva conoscenza della impugnazione proposta dalla ASD ZAULE RABUIESE avanti al GST, chiedendo dunque che il “ricorso” della avversaria “non venga presa in considerazione”. Ciò posto, “ritenuto al riguardo che “il giudice di merito è tenuto a valutare il contenuto sostanziale della pretesa alla luce dei fatti dedotti in giudizio e a prescindere dalle formule adottate; da ciò consegue che è necessario, a questo fine, tener conto anche delle domande che risultino implicitamente proposte o necessariamente presupposte, in modo da ricostruire il contenuto e l'ampiezza della pretesa secondo criteri logici che permettano di rilevare l'effettiva volontà della parte in relazione alle finalità concretamente perseguite dalla stessa” (cfr. Cass civ sez. lav, 11.10.2021, n. 27573), si ritiene che la domanda proposta dalla ASD MUGLIA FORTITUDO sia rivolta all’intero provvedimento assunto dal GST, in relazione a tutte le sue articolazioni. Per inciso, quand’anche fosse limitato alla sola posizione del sig. Giuseppe GIANNONE, non di meno si sarebbe comunque trattato di reclamo ritualmente proposto sotto il profilo della legittimazione, in quanto sottoscritto dal Presidente della ASD MUGLIA FORTITUDO, che nell’interesse di quest’ultima è pacificamente titolato a impugnare provvedimenti riferiti a propri tesserati, rispetto ai quali è evidente l’interesse diretto, richiesto dall’art. 49, co. 1 CGS; piuttosto, ove così considerato, si sarebbe trattato di reclamo invero inammissibile ai sensi dell’art. 137, co. 3, lett. b) CGS, disposizione secondo la quale non sono impugnabili, ad eccezione delle impugnazioni da parte del Presidente federale, i provvedimenti in ambito LND e del Settore per l’attività giovanile e scolastica, recanti la “inibizione per dirigenti o squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese” (e questo sarebbe il caso, essendo stata qui disposta la inibizione “a tempo” proprio per un mese, dal 05.10.2023 fino al 05.11.2023). Fermo quanto sopra, va aggiunto altresì come il ricorso al GST, a suo tempo proposto dalla ASD ZAULE RABUIESE, non fosse inammissibile ab ovo; è ben vero che l’indirizzo PEC cui la ricorrente al GST si era riferita (mugliafortitudo.lndfvg@pec.it) non è quello ufficiale (mugliaf@pec.it), quale desumibile dall’Annuario, di agevole consultazione anche al sito https://friuliveneziagiulia.lnd.it sotto la voce “contatti”, tuttavia ben avrebbe potuto a suo tempo essere concessa dallo stesso GST, ai sensi dell’art. 50, co. 5 CGS, la remissione in termini, alla luce della evidente possibilità di confusione, sulla quale la ASD ZAULE RABUIESE si è puntualmente soffermata nella propria memoria difensiva. In ogni caso, nel pieno contraddittorio avanti a questa CSA e a supporto delle proprie ragioni, non è stata addotta dalla ASD MUGLIA FORTITUDO alcuna circostanza tale da inficiare l’esito della decisione assunta dal GST; in assenza di elementi idonei a ribaltare l’esito del primo grado (non addotti, in quanto la circostanza valutata dal GST, i.e. “la non regolarità della posizione del calciatore CUSCHIE DANIELE” non è stata minimamente messa in discussione), non si supera la “prova di resistenza” e dunque non vi è interesse (art. 100 cpc, applicabile in ragione del rinvio di cui al combinato disposto dell’art. 3, co. 2 CGS e dell’art. 2, co. 6 CGS CONI) in capo alla ASD MUGLIA FORTITUDO alla decisione di merito. Fermo l’incameramento del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva ai sensi dell’art. 48, co. 5 CGS, la richiesta di condanna alle spese di lite, da porsi a carico della ASD MUGLIA FORTITUDO, formulata dalla ASD ZAULE RABUIESE ai sensi dell’art. 55, co. 1 CGS FIGC non può invece essere accolta anche in ragione del comportamento processuale tenuto da quest’ultima, che quale proprio allegato n. 3 ha dimesso in atti un documento (inoltro a indirizzo PEC “di fantasia”, per dimostrare il tenore della ricevuta di mancata consegna della PEC, che avrebbe altrimenti ottenuto ove l’indirizzo mugliafortitudo.lndfvg@pec.it non fosse stato attivo) dalla formulazione oggettivamente sconveniente e non consona al rispetto che si deve tanto alla propria controparte che agli Organi di Giustizia Sportiva cui ci si rivolge. L’allegato n.3 alla memoria dd. 13.10.2023 va dunque espunto dagli atti del procedimento ai sensi dell’art. 89, co. 2 cpc, provvedendone l’inoltro alla Procura Federale assieme alla memoria difensiva cui lo stesso si accompagna, affinché si valuti se l’utilizzo di un documento contenente un indirizzo “di fantasia” avente quello specifico tenore, prodotto avanti ad un organo di Giustizia Sportiva e scambiato con la propria controparte, costituisca violazione del precetto di cui all’art. 4, co. 1 CGS, che richiede ai soggetti di cui all’art. 2, co. 1 CGS (e dunque anche alle società e a chi le rappresenti) di rispettare “i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”, e di cui all’art. 44 CGS (sub “principi del processo sportivo”).
P.Q.M.
la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, visto il reclamo della ASD MUGLIA FORTITUDO: − lo dichiara inammissibile; − dispone l’incameramento del contributo; − dispone la trasmissione della memoria difensiva dd. 13.10.2023 e del relativo allegato n. 3 alla Procura Federale, per le valutazioni di cui in motivazione. Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.
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