C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 39 del 31.10.2023 – Delibera – RECLAMO della Società ASD ZAULE RABUIESE (Campionato Regionale di Eccellenza Girone A, gara ZAULE RABUIESE – PRO GORIZIA del 14.10.2023) in merito al provvedimento disciplinare disposto dal G.S.T. all’esito della suddetta gara (in C.U. n. 35 Comitato Regionale FVG del 19.10.2023)
RECLAMO della Società ASD ZAULE RABUIESE (Campionato Regionale di Eccellenza Girone A, gara ZAULE RABUIESE – PRO GORIZIA del 14.10.2023) in merito al provvedimento disciplinare disposto dal G.S.T. all’esito della suddetta gara (in C.U. n. 35 Comitato Regionale FVG del 19.10.2023)
Con provvedimento pubblicato in C.U. n. 35 del 19.10.2023 il G.S.T. disponeva la squalifica per tre gare effettive a carico del calciatore LOSCHIAVO Marco (Zaule Rabuiese) “per aver proferito espressioni blasfeme ed epiteti ingiuriosi all'indirizzo dell'arbitro”.
Avverso tale decisione, la ASD Zaule Rabuiese inoltrava un preannuncio di reclamo a mezzo posta elettronica certificata di data 19.10.2023 chiedendo copia telematica dei documenti su cui si basava la decisione del Giudice Sportivo, nonché l’addebito del contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva sul proprio conto corrente del Campionato. In data 21.10.2023 la Segreteria provvedeva ad inviare la documentazione richiesta ed in particolare il referto arbitrale. Successivamente, il 23.10.2023 veniva trasmesso da parte della ASD Zaule Rabuiese reclamo avverso la sanzione comminata al calciatore LOSCHIAVO Marco, deducendo che: non vi è intenzione alcuna di sottrarsi alla corretta punizione conseguente al comportamento non consono tenuto dal giocatore; la bestemmia pronunciata dal giocatore non era diretta al direttore di gara ma era stata una mera imprecazione iraconda; l’espressione sconveniente ed irriguardosa “tornatene a casa” utilizzata dal giocatore nei confronti del direttore di gara non configurerebbe un’ingiuria ma piuttosto una mera mancanza di rispetto; il giocatore non è mai stato in precedenza protagonista di simili episodi; il giocatore, consapevole del proprio comportamento irriguardoso e pentito della propria condotta ha posto personalmente le proprie scuse al direttore di gara ed ai suoi assistenti. Sulla scorta di tale premesse la reclamante chiedeva di, “in parziale riforma della decisione del Giudice Sportivo impugnata, ridurre la sanzione comminata al sig. Marco Loschiavo delle tre giornate di squalifica in ragione dell’applicazione delle circostanze attenuanti di cui alle lettere c) e d) dell’art. 13 CGS FIGC.” Dalla valutazione degli elementi fattuali che risultano agli atti, emerge chiaramente, anche per espressa ammissione del calciatore sanzionato, una condotta ingiuriosa, o quantomeno irriguardosa, nei confronti del direttore di gara. Il fatto costituisce un comportamento senza alcun dubbio censurabile, che la giustizia sportiva non può esimersi dal condannare, in primo luogo per la funzione educativa che le sanzioni assumono all’interno del sistema calcistico. La normativa di riferimento, infatti, per le ipotesi di espressioni di tale portata impone che sia inflitta al calciatore la sanzione minima della squalifica per due giornate (art. 36 CGS FIGC). Va poi considerata la condotta legata all’utilizzo di espressione blasfema che, anche qualora non indirizzata direttamente all’ufficiale di gara, comporta, ai sensi dell’art. 37 CGS FIGC, l’ulteriore sanzione minima della squalifica per una giornata. Pur ritenendo fondata la sanzione complessiva inflitta in primo grado, questa Corte Sportiva d’Appello ritiene di dover comunque tenere conto della complessiva condotta del giocatore. L’ammissione di responsabilità, la consapevolezza di aver tenuto una condotta censurabile e il pentimento dimostrato porgendo le proprie scuse al direttore di gara e ai suoi assistenti possono essere complessivamente valutati come circostanze attenuanti al fine di mitigazione della pena ex art. 13 CGS FIGC. Il reclamo dunque è da considerarsi per quanto di ragione fondato; in assenza di specifica richiesta di audizione da parte della reclamante la decisione viene assunta dal collegio in camera di consiglio, parzialmente riformando il provvedimento del Giudice Sportivo impugnato, per i motivi sopra specificati.
P.Q.M.
la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, valutati i fatti nel loro complesso e ravvisata la fondatezza del reclamo: − lo accoglie parzialmente, rideterminando a carico del sig. Marco LOSCHIAVO la sanzione della squalifica per 2 (due) giornate; - dispone lo svincolo del contributo. Manda alla Segreteria per le comunicazioni prescritte.
Share the post "C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 39 del 31.10.2023 – Delibera – RECLAMO della Società ASD ZAULE RABUIESE (Campionato Regionale di Eccellenza Girone A, gara ZAULE RABUIESE – PRO GORIZIA del 14.10.2023) in merito al provvedimento disciplinare disposto dal G.S.T. all’esito della suddetta gara (in C.U. n. 35 Comitato Regionale FVG del 19.10.2023)"
