C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 39 del 31.10.2023 – Delibera – RECLAMO della A.S.D. ARDITA (Campionato Carnico III Categoria – Gir. B) in merito al provvedimento disciplinare disposto dal G.S. all’esito della gara A.S.D. ARDITA / A.S.D. VERZEGNIS, disputata il 14.10.2023 (in C.U. della Delegazione Provinciale di Tolmezzo n° 30 del 18.10.2023)
RECLAMO della A.S.D. ARDITA (Campionato Carnico III Categoria – Gir. B) in merito al provvedimento disciplinare disposto dal G.S. all’esito della gara A.S.D. ARDITA / A.S.D. VERZEGNIS, disputata il 14.10.2023 (in C.U. della Delegazione Provinciale di Tolmezzo n° 30 del 18.10.2023)
Con provvedimento pubblicato sul C.U. della Delegazione Provinciale di Tolmezzo n° 30 dd 18.10.2023 il G.S. della Delegazione Provinciale di Tolmezzo comminava all’allenatore della A.S.D. ARDITA, sig. Maurizio ROMANIN, la squalifica per n. 4 (quattro) gare effettive, “perché già ammonito al 41º del secondo tempo, a fine gara teneva un comportamento irriguardoso e gravemente ingiurioso nei confronti dell'arbitro e successivamente anche nei confronti del genitore dello stesso presente in tribuna”. Avverso tale decisione la ASD ARDITA formalizzava in data 20.10.2023 a mezzo PEC un preannuncio di reclamo, chiedendo la copia del referto di gara, che veniva trasmesso alla richiedente a mezzo PEC in data 23.10.2023. Veniva altresì autorizzato il prelievo della “tassa di reclamo” dal conto della Società. Preliminarmente questa Corte Sportiva d’Appello rileva: a) come il preannuncio di reclamo (datato 19.10.2023 e inviato a mezzo PEC in data 20.10.2023, dunque tempestivo secondo quanto previsto dall’art. 76, co. 2 CGS) non sia stato seguito da alcun reclamo che, alla luce della avvenuta trasmissione della copia degli atti di gara, effettuata in data 23.10.2023, avrebbe dovuto essere formalizzato entro e non oltre il giorno 28.10.2023 (art. 76, co. 5 CGS); b) come risulti in ogni caso contestata una decisione con la quale il GS della Delegazione Provincia di Tolmezzo ha comminato la squalifica per quattro gare effettive, allorquando l’art. 137, co. 3, lett. b) del CGS prevede che “non sono impugnabili, ad eccezione della impugnazione da parte del Presidente federale” la “inibizione per dirigenti o squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese”. A quest’ultimo proposito, va rammentato come le sanzioni di lieve entità, quale nel caso in esame la squalifica di un tecnico per quattro gare effettive (termine, questo, da ritenersi di durata inferiore o uguale al mese), siano state consapevolmente sottratte dal Codificatore dalla possibilità di un loro successivo riesame, volendosi con ciò garantire certezza dell’irrogazione e volendosi evitare – in un’ottica di bilanciamento e a mo’ di ragionevole filtro all’accesso – l’instaurazione di contenziosi che finirebbero solo per l’appesantire il già consistente peso della macchina della Giustizia Sportiva, anche alla luce del fatto che – in ragione della disciplina dei termini, di cui all’art. 77 CGS – l’eventuale decisione pur assunta ben potrebbe essere deliberata a squalifica comunque già scontata. Il reclamo è dunque inammissibile, senza necessità di dover fissare udienza in assenza di richiesta di audizione da parte della reclamante e non essendoci comunque spazio per aggiungere ulteriori argomenti, in assenza di reclamo (situazione questa in cui la CSA non sarebbe comunque tenuta a pronunciarsi nel merito, ben potendo limitarsi a dichiarare il non luogo a provvedere) e soprattutto trattandosi, quello gravato, di un provvedimento per il quale è esclusa la possibilità stessa di impugnazione, a prescindere dunque dagli ulteriori profili di improcedibilità come sopra richiamati. Resta per l’effetto confermata la decisione del G.S. della Delegazione Provinciale di Tolmezzo e la squalifica disposta a carico del sig. Maurizio ROMANIN per la durata di 4 (quattro) giornate effettive, di per sé comunque congrua e proporzionata rispetto alla condotta oggetto di valutazione.
P.Q.M.
la Corte Sportiva d’Appello Territoriale: − dichiara inammissibile il reclamo; − dispone l’incameramento del contributo, ai sensi dell’art. 48, co. 5 CGS. Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.
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