C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 44 del 14.11.2023 – Delibera – Deferimento TFT–SD 05/2023-2024 del PROCURATORE FEDERALE a carico di: Michele NARDELLA e ASD AZZURRA PREMARIACCO
Deferimento TFT–SD 05/2023-2024 del PROCURATORE FEDERALE a carico di: Michele NARDELLA e ASD AZZURRA PREMARIACCO
Il deferimento. La Procura Federale, con atto ritualmente notificato agli interessati, ha inteso deferire dinanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia il sig. Michele Nardella e l’A.S.D. Azzurra Premariacco per le seguenti condotte: 1) il sig. Michele Nardella, all’epoca dei fatti tesserato per l’A.S.D. Azzurra Premariacco, per la violazione dell’art. 4, comma 1 e dell’art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 22.10.2022 nel corso del primo tempo e dopo la fine della gara A.S.D. Lavarian Mortean Esperia – A.S.D. Azzurra Premariacco valevole per il campionato di Promozione, rivolto le seguenti espressioni nei confronti del sig. Rosero Jimmy Samir Arboleda, calciatore tesserato per la A.S.D. Lavarian Mortean Esperia: “torna a casa tua, vai a studiare”, “sei ancora qua, non ti vergogni, vai a casa nel tuo paese”; 2) l’A.S.D. Azzurra Premariacco a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Michele Nardella, così come descritti nel precedente capo di incolpazione. La convocazione, il dibattimento e le conclusioni. Il Presidente del Tribunale Federale Territoriale – Sezione Disciplinare, ricevuti gli atti, ha tempestivamente notificato agli interessati ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissando all’uopo l’udienza del giorno 11.10.2023. Alla predetta udienza, il collegio – valutata l’istanza di differimento presentata dal legale del sig. Nardella a causa di documentati impegni professionali concomitanti – ritenuto sussistente il legittimo impedimento, ha pronunciato ordinanza di rinvio del dibattimento all’udienza del giorno 08.11.2023, con sospensione dei termini. Nel rispetto della scadenza normativamente prevista, il sig. Nardella ha depositato memoria difensiva, chiedendo il proscioglimento per infondatezza del deferimento (in ragione dell’insufficienza del livello probatorio raggiunto dall’impianto accusatorio) ed allegando, tra gli altri documenti, i verbali di audizione dei sig.ri Daniele Bellin e Lorenzo Meroi, assunti e redatti nelle forme di cui all’art. 327-bis c.p.p. e ss.. All’udienza del giorno 08.11.2023, all’ora fissata per la convocazione, risultavano presenti: il Sostituto Procuratore Federale, avv. Mario Taddeucci Sassolini, in collegamento da remoto, quale rappresentante della Procura Federale; il sig. Michele Nardella, assistito dall’avv. Filippo Pesce, presente anche per l’A.S.D. Azzurra Premariacco. Preso atto, preliminarmente, della dichiarazione resa dai deferiti, tramite il difensore, di non essere interessati ad eventuali definizioni del procedimento ai sensi dell’art. 127 C.G.S. e udita la relazione è stato quindi aperto il dibattimento. All’esito della discussione, condotta nel più ampio rispetto del principio del contraddittorio, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: la Procura Federale, in accoglimento del deferimento, ha richiesto - per il sig. Michele Nardella 10 giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza; - per l’A.S.D. Azzurra Premariacco Euro 1.000,00 di ammenda a titolo di responsabilità oggettiva. La difesa degli incolpati ha richiesto il proscioglimento per infondatezza del deferimento, richiamandosi alla memoria depositata. La motivazione. E’ principio consolidato nell’ordinamento settoriale sportivo quello secondo cui “il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio, nel senso che è necessario e sufficiente acquisire – sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti – una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito” (CFA, Sez. III, n. 68/2021-2022). Tale principio, ampiamente condiviso (ed applicato) dal Tribunale Federale Territoriale, necessita tuttavia, al di là del richiamo definitorio, di una adeguata specificazione in ordine alle sue concrete ricadute applicative. Ed invero, il principio probatorio del “più probabile che non” deve essere declinato, operativamente, in una duplice attività di analisi, costituita: (i) da una prima valutazione di natura selettiva (finalizzata ad eliminare, dal novero delle ipotesi possibili, quelle meno probabili) e (ii) da un successivo vaglio, tra le ipotesi più probabili, di quella che tra esse – secondo un ragionamento di tipo inferenziale – abbia ricevuto il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente. In un siffatto contesto, attesa l’impredicabilità di una aritmetica dei valori probatori, si rende necessario valutare, nel caso di deposizioni dai contenuti contrapposti, tanto la credibilità soggettiva dei dichiaranti (i.e.: l’attendibilità delle deposizioni), quanto l’oggettiva verosimiglianza del loro racconto, dovendosi considerare, ove sussistenti, anche altri indici esterni e/o indiretti che, al riguardo, possano assumere rilevanza. Il tutto nell’ottica di una valutazione complessiva (e non già parziale) del quadro probatorio disponibile. Ciò posto, si rileva che, nel caso di specie, la Procura Federale ha inteso deferire il sig. Nardella (e, per conseguente responsabilità oggettiva, l’A.S.D. Azzurra Premariacco) rilevando che i fatti oggetto di accertamento troverebbero conferma nelle deposizioni rese dal sig. Arduino Pattaro, dal sig. Andrea Coden e dal sig. Alessandro Ietri (rispettivamente: presidente, dirigente e calciatore dell’A.S.D. Lavarian Mortean Esperia), i quali hanno concordemente riportato che, subito dopo il termine della gara, nei pressi degli spogliatoi all’interno del recinto di giuoco, il sig. Nardella avrebbe apostrofato il sig. Rosero Arboleda con la frase “sei ancora qua, non ti vergogni vai a casa nel tuo paese”, con ciò scatenando la reazione violenta da parte di quest’ultimo. La dinamica della provocazione/reazione è stata espressamente rimarcata dalla Procura Federale in sede di discussione. Il quadro probatorio a disposizione del Tribunale Federale, tuttavia, ricomprende anche le deposizioni rese dal sig. Fabrizio Vogrig, dal sig. Daniele Bellin (dirigenti dell’A.S.D. Azzurra Premariacco), dal sig. Corrado Miano e dal sig. Lorenzo Meroi (calciatori dell’A.S.D. Azzurra Premariacco). Le deposizioni del sig. Daniele Bellin e del sig. Lorenzo Meroi, acquisite nelle forme dell’art. 327-bis c.p.p. dalla difesa del sig. Nardella, devono reputarsi pienamente ammissibili, posto che nel processo sportivo non è mai precluso alla difesa il concorso alla formazione della prova mediante produzione documentale, anche quando detta produzione formalizzi delle “testimonianze” a discolpa (principio espresso da CGF, decisione 23.08.2012, C.U. n. 031/CGF 2012-2013). Vi sono, poi, anche le dichiarazioni rese dal sig. Rosero Arboleda e dal sig. Nardella, le quali rimangono – tra esse – di segno uguale e contrario. E’ da rilevarsi che il sig. Vogrig (il quale, per quanto riferito dalle persone sentite, si trovava nella stessa posizione del sig. Pattaro, posto che egli stava parlando proprio con quest’ultimo) ha dichiarato di non aver udito alcuna frase discriminatoria o razzista rivolta dal sig. Nardella nei confronti del sig. Rosero Arboleda. Del pari, il sig. Miano (il quale ha dichiarato che si trovava, al termine della gara, nei pressi dello spogliatoio accanto al sig. Nardella) ha escluso “nella maniera più assoluta” che, nell’occasione, il sig. Nardella abbia proferito nei confronti del sig. Rosero Arboleda la frase “sei ancora qua, non ti vergogni, torna a casa nel tuo paese”. Il sig. Bellin (il quale ha dichiarato che si trovava “a pochi metri dal sig. Nardella” e di aver “sentito chiaramente” quanto è stato detto dalle parti durante la discussione) ha riferito di una diversa battuta (dal tono, al più, canzonatorio, ma non certo discriminatorio) proferita dal sig. Nardella, cui è seguita la condotta violenta del sig. Rosero Arboleda. A fronte di un tanto, è da rilevarsi che l’atto di deferimento ha inteso considerare, dal punto di vista probatorio, delle evidenze oltremodo parziali, trascurando ogni deposizione – pur ritualmente acquisita – di segno contrario rispetto a quelle su cui il predetto atto di deferimento si fonda. Come detto, la concreta applicazione del principio del “più probabile che non” impone una valutazione complessiva del quadro probatorio disponibile, nella considerazione degli elementi di fatto a supporto di tutte le (residue) ipotesi al vaglio, dovendosi escludere la legittimità di una elezione selettiva del materiale probatorio, a supporto della sola ipotesi che si intende sostenere. Altrimenti detto, pare evidente che, nel caso di specie, sussiste tra le diverse ipotesi in disamina (ossia: quella del detto e del non detto) un pari supporto probatorio, di tal ché la valutazione demandata al giudicante deve necessariamente indirizzarsi alla credibilità soggettiva dei dichiaranti e alla attendibilità oggettiva del loro racconto. Le conseguenti valutazioni potranno pure apparire di dettaglio, ma la gravità della condotta oggetto di deferimento (e la conseguente sanzione) impongono, di necessità, un’attenta disamina del particolare. In punto di credibilità soggettiva, si rileva che le persone che hanno reso le deposizioni poste a fondamento dell’atto di deferimento hanno negato – tutte e nuovamente – l’episodio del pugno sferrato dal sig. Rosero Arboleda al sig. Nardella, escludendo che tra i due vi sia stato un contatto fisico. Per contro, è la stessa Procura Federale ad aver evidenziato, in sede di discussione, che “il fatto che il pugno sia stato sferrato è cosa giudicata, in quanto oggetto di accertamento e declaratoria nella precedente decisione”. Ed invero, questo Tribunale Federale Territoriale, con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 122 del 31.05.2023 (documento agli atti), ha ritenuto provato il pugno sferrato dal sig. Rosero Arboleda sulla base di elementi probatori particolarmente significativi (tra cui anche un verbale di Pronto Soccorso attestante lesioni compatibili con quelle immediatamente lamentate dal sig. Nardella). La negazione di tale circostanza (si intende: del pugno sferrato) non depone, evidentemente, per la piena credibilità delle persone che hanno reso le relative dichiarazioni. Come efficacemente osservato dalla difesa del sig. Nardella in sede di discussione, non è infatti pensabile di poter attribuire una credibilità parziale a delle deposizioni che, per altra parte, negano la sussistenza di un fatto accertato. E ciò al di là dell’interesse alla discolpa, che effettivamente sussisteva nel corso del procedimento disciplinare a carico del sig. Rosero Arboleda, ma che è venuto meno nel corso del presente procedimento disciplinare. Si rileva, per inciso, che il giudizio sulla attendibilità delle deposizioni in commento sarebbe risultato ben diverso, ove le persone sentite (recte: nuovamente sentite, dopo la definizione del procedimento a carico del sig. Rosero Arboleda) avessero ammesso la circostanza del pugno (circostanza reputata accertata dalla stessa Procura Federale), evidenziando, per converso, la sola sussistenza della provocazione. Ma così non è stato. Nell’ottica della (premessa) valutazione del particolare, si rileva che non è ben chiaro dove si trovasse il sig. Coden al momento degli eventi (per il sig. Pattaro stava uscendo dagli spogliatoi con il sig. Rosero Arboleda; mentre per quanto dichiarato dallo stesso sig. Coden, egli si trovava fuori dagli spogliatoi e stava parlando con lo stesso sig. Pattaro), né è chiaro per qual motivo egli si trovasse negli spogliatoi o all’interno del recinto di giuoco nell’immediato post partita, non essendo un dirigente in lista di gara. Non pare inverosimile, per contro, che il sig. Miano (calciatore dell’A.S.D. Azzurra Premariacco, il quale ha negato recisamente il fatto oggetto di deferimento) si trovasse nelle vicinanze del sig. Nardella al termine della gara, avendola interamente disputata, come risulta dal referto agli atti. Per quanto riferito dalle persone sentite, invero, non tutti i calciatori erano rientrati negli spogliatoi al momento dei fatti. Se considerata nel complesso degli elementi di prova disponibili, quindi, l’ipotesi fattuale che sorregge l’atto di deferimento non pare raggiungere quel livello di probabilità richiesto dall’ordinamento sportivo per dare dimostrata la commissione dell’illecito. Ciò anche per il fatto che detta ipotesi, ove confrontata con l’ipotesi antagonista, pare del tutto recessiva o, comunque, non certo prevalente. Si può dar atto, a tutto voler concedere, che la condotta posta in essere dal sig. Rosero Arboleda – anche secondo l’id quod plerumque accidit – possa ricondursi, in tesi, ad una reazione derivante da una qualche provocazione posta in essere dal sig. Nardella, così come rilevato dalla Procura Federale. Non si può ritenere provato, tuttavia, che detta provocazione si sia sostanziata nella pronuncia di una frase discriminatoria e/o razzista da parte del sig. Nardella e, specificamente, nella frase riportata nell’atto di deferimento. E’ ben vero che nel procedimento disciplinare che ha interessato il sig. Rosero Arboleda, il Tribunale Federale Territoriale ha riconosciuto, con riguardo alla condotta violenta da questi posta in essere, l’incidenza causale di una provocazione, che il collegio ha “ragionevolmente” ascritto al sig. Nardella (motivo per cui gli atti sono stati trasmessi alla Procura Federale per il compimento delle relative indagini, volte ad acclarare l’eventuale pronuncia di “frasi dal contenuto discriminatorio”). E’ altrettanto vero, tuttavia, che nel predetto procedimento disciplinare il Tribunale Federale Territoriale ha deciso sulla base delle evidenze probatorie al tempo acquisite, dalle quali risultavano estranee alcune deposizioni che, nel presente procedimento disciplinare, sono state invece rese disponibili (a titolo esemplificativo: le deposizioni del sig. Miano e le specificazioni rese dal sig. Vogrig sull’episodio in contestazione). L’acquisizione del nuovo materiale probatorio ha consentito al Tribunale Federale Territoriale di valutare compiutamente la vicenda, nell’ottica di quel ragionamento comparativo/inferenziale che il principio del “più probabile che non” impone, ove l’organo giudicante sia chiamato a individuare, tra due ipotesi fattuali antitetiche, quella che assume la veste di probabilità prevalente. Va detto, per altro, che l’eventuale richiamo agli effetti del giudicato in ordine al fatto provocazione (che, nel procedimento disciplinare a carico del sig. Rosedo Arboleda, ha determinato l’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 13, co. 1, lett. a, CGS) può avere riguardo, al più, solamente alla statuizione minima del provvedimento decisorio (e, cioè, alla sequenza fattonorma-effetto), ma non può certo valere a definire il contenuto specifico della provocazione stessa (ossia: le frasi effettivamente pronunciate e la loro eventuale natura discriminatoria). Un tanto assume chiara evidenza ove si ponga mente al fatto che il Tribunale Federale Territoriale ha trasmesso gli atti alla Procura Federale proprio per acclarare “l’eventuale sussistenza di frasi dal contenuto discriminatorio”, dandosi atto, con ciò, che il contenuto delle frasi provocatorie era del tutto estraneo al perimetro del decisum. E’ da rilevarsi, infine, che l’atto di deferimento concerne anche un ulteriore episodio asseritamente svoltosi nel corso del primo tempo, nel cui contesto il sig. Nardella avrebbe proferito, nei confronti del sig. Rosero Arboleda, la frase “torna a casa tua, vai a studiare”. L’episodio viene riferito, in sede di audizione, dallo stesso sig. Rosero Arboleda, il quale riporta la predetta frase, rilevando di aver immediatamente ribattuto dicendo “io ho studiato più di te” (il tenore della risposta pare escludere, già di per sé, la natura discriminatoria della presunta offesa). Il sig. Nardella, per contro, ha negato la circostanza. Il sig. Meroi, sentito in sede di indagini difensive, ha riferito di aver assistito alla discussione tra i due, escludendo che il sig. Nardella abbia usato espressioni a sfondo razziale o discriminatorio. Anche in tal caso, per le argomentazioni già svolte, è da ritenersi non raggiunto il livello probatorio minimo richiesto per la contestazione di un illecito disciplinare, reputandosi che un siffatto episodio – dai contorni comunque indefiniti – possa certamente rimanere confinato nell’alveo degli ordinari diverbi di campo, senza andare ad occupare le aule della giustizia sportiva. Per le ragioni esposte, il Tribunale Federale Territoriale ritiene che il deferimento nei confronti del sig. Nardella e, a titolo di responsabilità oggettiva, dell’A.S.D. Azzurra Premariacco non possa trovare accoglimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale FVG – SD: - quanto a Michele NARDELLA, ritenuta l’infondatezza del deferimento nei suoi confronti, lo proscioglie dall’addebito; - quanto alla Società ASD AZZURRA PREMARIACCO, la proscioglie dall’addebito. Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell’art. 139, co. 2 CGS, pubblichi senza indugio la presente decisione e, ai sensi dell’art. 51 co. 4 CGS, la comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti, con le modalità ai sensi dell’art.53 CGS.
