C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 44 del 14.11.2023 – Delibera – Deferimento TFT–SD 06/2023-2024 del PROCURATORE FEDERALE a carico di CG STUDENTI

Deferimento TFT–SD 06/2023-2024 del PROCURATORE FEDERALE a carico di CG STUDENTI

Il deferimento. Con atto del 13.10.2023, la Procura Federale ha deferito avanti al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia la società C.G. Studenti per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, degli atti e dei comportamenti posti in essere dal sig. Benjamin Shala, per aver lo stesso in “violazione dell’art. 4, comma 1, e 32 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. ......., in data 18.10.2022 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società C.G. Studenti, sottoscritto unitamente ai propri genitori la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere”. La convocazione e le conclusioni. Pervenuti gli atti alla Segreteria di questo TFT, con provvedimento d.d. 16.10.2023, ritualmente notificato agli aventi diritto, veniva fissata per il giorno 8.11.2023 l’udienza di comparizione delle parti alla quale, dinnanzi all’intestato collegio, comparivano: la Procura Federale in persona dell’avv. Mario Taddeucci Sassolini, Sostituto Procuratore Federale (mediante collegamento da remoto) nonché il sig. Enrico Miscia nella sua qualità di Presidente della società deferita il quale preliminarmente chiedeva di poter definire il procedimento ai sensi dell’art. 127 C.G.S. concordando la sanzione con il rappresentante della P.F. nei seguenti termini: - ammenda alla Società CG STUDENTI di euro 350,00 (trecentocinquanta/00, sanzione base euro 500,00), La motivazione. La materialità dei fatti contestati non è in discussione, risultando documentalmente provata la non veridicità della dichiarazione resa dal sig. Benjamin Shala – in occasione della sua richiesta di tesseramento per la società deferita – di non essere mai stato precedentemente tesserato per società affiliate a Federazioni estere. Acquisita tramite i canali istituzionali, risulta infatti allegata al fascicolo contenente gli atti di indagine compiuti dall’organo inquirente, una formale comunicazione della Federazione del Kosovo (paese d’origine del giovane Shala) nella quale si precisa che il dichiarante (contrariamente a quanto da lui affermato) era già stato tesserato per la società KF Trepca (soc. affiliata a detta Federazione estera). Pacificamente devesi, pertanto, affermare la responsabilità oggettiva ex art. 6 comma 2 C.G.S in capo alla C.G. Studenti per la violazione ascritta al calciatore Benjamin Shala nei cui confronti la P.F., stante la di lui irreperibilità e la conseguente impossibilità di notificare gli atti a lui destinati, ha disposto di procedere separatamente. Come noto l’art. 6 comma 2 C.G.S. stabilisce che “la società risponde a fini disciplinari dell’operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all’art. 2 comma 2”. Ha statuito al riguardo la CFA (v. sul punto CFA sez. III n. 3/20202-2021 Reg. Dec.) trattarsi di “disposizione precettiva che non permette margini di interpretazione” per cui la responsabilità in questione “ha come unico presupposto l’elemento di connessione tra la condotta illecita e la società, e cioè il rapporto di tesseramento”. Rapporto quest’ultimo, sicuramente intercorso (seppur per breve periodo temporale stante la successiva revoca) tra la CG Studenti e il Shala e sorto proprio grazie all’illecito disciplinare da quest’ultimo compiuto rendendo l’inveritiera affermazione di cui si discute. Tanto premesso si ritiene nello specifico congrua e corretta l’entità della sanzione concordemente determinata dalle parti. L’efficacia dell’accordo, ai sensi dell’art. 127 CGS, comporta ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, alle condizioni normativamente previste

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG – SD: - quanto alla Società CG STUDENTI dichiara l’efficacia della sanzione concordata con la P.F. ex art. 127 CGS della ammenda di euro 350,00 (trecentocinquanta/00, sanzione base euro 500,00), e dichiara la definizione del procedimento nei confronti della stessa alle condizioni di cui all’art. 127, co. 4 CGS. Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell’art. 139, co. 2 CGS, pubblichi senza indugio la presente decisione, e ai sensi dell’art. 51 co. 4 CGS, la comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti, con le modalità ai sensi dell’art.53 CGS.

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