C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 51 del 30.11.2023 – Delibera – RECLAMO della A.S.D. ARIS SAN POLO CALCIO (Campionato II Categoria – Gir. F) in merito ai provvedimenti disciplinari disposti dal G.S. all’esito della gara A.S.D. F.C. PRIMORJE / A.S.D. ARIS SAN POLO, disputata il 18.11.2023 (in C.U. n° 48 del 23.11.2023)

RECLAMO della A.S.D. ARIS SAN POLO CALCIO (Campionato II Categoria – Gir. F) in merito ai provvedimenti disciplinari disposti dal G.S. all’esito della gara A.S.D. F.C. PRIMORJE / A.S.D. ARIS SAN POLO, disputata il 18.11.2023 (in C.U. n° 48 del 23.11.2023)

Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 48 dd 23.11.2023 il G.S.T., all’esito della gara A.S.D. F.C. PRIMORJE / A.S.D. ARIS SAN POLO, valida per il campionato di II Categoria, Gir. F, disputata il 18.11.2023 e preso atto dei contenuti del referto della stessa: - comminava la ammenda di euro 100,00 a carico della A.S.D. ARIS SAN POLO perché “durante il secondo tempo gara propri calciatori (già sostituiti e non identificabili perché, nel frattempo, posizionatisi tra il pubblico) protestavano con veemenza nei confronti delle decisioni arbitrali”; - irrogava la squalifica per tre gare effettive al calciatore Donato Ivan PETRICCIONE, tesserato per la A.S.D. ARIS SAN POLO, perché “espulso per grave fallo di gioco, alla notifica del provvedimento protestava nei confronti della decisione arbitrale proferendo un epiteto irriguardoso all’indirizzo dell'arbitro e polemizzava con un calciatore avversario ritardando l'uscita dal terreno di gioco”. Con atto avente ad oggetto “ricorso al giudice disciplinare”, datato 27.11.2023 e inviato a mezzo PEC all’indirizzo giudicesportivo.lndfvg@pec.it, ma indirizzato testualmente al Tribunale Federale Territoriale, contestando ragione e fondamento dei provvedimenti come sopra assunti la A.S.D. ARIS SAN POLO richiedeva la “riduzione della squalifica” e l’“annullamento” della sanzione pecuniaria dell’ammenda. Un tanto premesso, questa Corte Sportiva d’Appello, organo di giustizia sportiva competente a pronunciarsi su reclami avverso le decisioni dei Giudici Sportivi Territoriali (allorquando invece il Tribunale Federale Territoriale si pronuncia sui deferimenti della Procura Federale), e il cui corretto indirizzo PEC è segreteria.csa-tft.lndfvg@pec.it, rileva: a) come il “ricorso” (datato 27.11.2023) non sia stato preceduto da alcun previo e autonomo preannuncio di reclamo (art. 76, co. 2 CGS); b) come il “ricorso” non sia stato accompagnato dal pagamento del contributo di cui all’art. 48 del C.G.S., né dall’autorizzazione all’addebito sul conto della Società secondo quanto alternativamente indicato dal comma 2 dello stesso art. 48 C.G.S.; c) come il “ricorso” sia tardivo rispetto ai temini, perentori, di cui all’art. 76, commi 2, 3 e 5 CGS (giorni due “dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare” per il preannuncio di reclamo, giorni cinque, sempre “dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare” ovvero da quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti eventualmente richiesti, per il reclamo). A proposto di quanto sopra, deve rimarcarsi come il preannuncio di reclamo non costituisca affatto una mera formalità procedurale, ma un adempimento che ha il preciso scopo di evitare il compimento di inutile attività amministrativa da parte del Comitato (o della Delegazione Provinciale) “cristallizzando” gli effetti della decisione del Giudice Sportivo e nel contempo dando modo e tempo alla Giustizia Sportiva di organizzare al meglio le proprie risorse, rare e preziose, per la ordinata decisione del reclamo nel puntuale rispetto delle scansioni temporali e degli adempimenti tutti, complessivamente previsti dal C.G.S. Il preannuncio di reclamo, nel contempo, deve accompagnarsi al pagamento del contributo (“il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo” (art. 76, Pag. 41 del Comunicato n. 51 comma 2 C.G.S.); detto versamento costituisce (art. 48, comma 1 C.G.S.) “parziale copertura dei costi di gestione della giustizia sportiva”, in assenza del quale il reclamo è insanabilmente e irrimediabilmente irricevibile (“i ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal prescritto contributo”: art. 48, comma 2 C.G.S.). Ben consapevole della esistenza degli anzidetti adempimenti, sia materiali (pagamento del contributo contestualmente al preannuncio di reclamo), sia temporali (preannuncio di reclamo entro i due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare; successiva formalizzazione del reclamo vero e proprio entro cinque giorni, decorrenti dalla ricezione di eventuali documenti rilevanti ove richiesti contestualmente al preannuncio; altrimenti entro i cinque giorni dalla pubblicazione della decisione, nel caso non sia stato richiesto alcun documento all’atto del preannuncio), il Comitato Regionale del FVG si è fatto promotore di una serie di incontri aperti alla partecipazione di tutte le Società regionali, mettendo gratuitamente loro a disposizione un apposito Vademecum, nel quale è stato illustrato, anche mediante schemi e formulari, ogni aspetto afferente la Giustizia Sportiva. Si richiama dunque alla attenzione degli operatori, proprio per non incorrere nelle mancanze qui riscontrate, quanto è stato opportunamente offerto alla loro considerazione e che risulta tuttora liberamente disponibile alla sezione “Giustizia Sportiva” del sito https://friuliveneziagiulia.lnd.it. Essendo state disattese le previsioni, di cui ai richiamati artt. 77 e 48 C.G.S., il reclamo in oggetto (volendo così qualificare il “ricorso” in discussione, formalmente indirizzato a un organo diverso da quello effettivamente competente a deliberare in ordine ai reclami avverso i provvedimenti assunti dal G.S.) è insanabilmente irricevibile, non essendo necessaria al riguardo la fissazione di udienza in assenza di richiesta di audizione da parte della reclamante e non essendo vulnerato in alcun modo il contraddittorio, non essendoci infatti possibilità di fornire alcun ulteriore elemento trattandosi di inemendabili mancanze di tipo procedurale. Resta per l’effetto integralmente confermata la decisione del G.S.T. in tutte le sue articolazioni e contenuti.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d’Appello Territoriale: − dichiara irricevibile il reclamo. Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.

 

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