C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 59 del 21.12.2023 – Delibera – Deferimento TFT–SD 10/2023-2024 del PROCURATORE FEDERALE a carico di Stefano DEREANI e SSD VELOX PAULARO
Deferimento TFT–SD 10/2023-2024 del PROCURATORE FEDERALE a carico di Stefano DEREANI e SSD VELOX PAULARO
Il deferimento. Con atto del 5 dicembre 2023, la Procura Federale ha deferito avanti al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia il sig. STEFANO DEREANI e la società SSD VELOX PAULARO, a titolo di responsabilità oggettiva, per le seguenti condotte: 1- il Sig. STEFANO DEREANI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società SSD Velox Paularo, per la violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, <>; 2 - la società SSD VELOX PAULARO a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, e dell’art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal proprio tesserato sig. Stefano Dereani, così come descritti nel precedente capo di incolpazione. Pag. 36 del Comunicato n. 59 La convocazione. Pervenuti gli atti alla Segreteria di questo TFT, con decreto del 5 dicembre 2023 è stata fissata l’udienza del 20.12.2023. Il dibattimento e le conclusioni. Alla riunione del 20.12.2023 dinanzi al TFT è comparsa la Procura Federale in persona del dott. Luca Ricatto, nonché, per i deferiti, il sig. STEFANO DEREANI e il sig. Fabio Revelant, presidente della SSD VELOX PAULARO. I deferiti hanno chiesto di poter definire la sanzione ai sensi dell’art. 127 CGS concordandola con il rappresentante della Procura Federale nei seguenti termini: - quanto al sig. STEFANO DEREANI, squalifica di 2 giornate (sanzione base giornate 3) da scontarsi nel campionato di competenza; - quanto alla società SSD VELOX PAULARO ammenda di euro 400,00 (sanzione base euro 600,00). Il rappresentante della Procura Federale ha aderito a tale istanza. La motivazione. La materialità dei fatti contestati non è in discussione, risultando provata dalla Procura Federale ed essendo stata ammessa espressamente dalle parti. Premesso che il TFT Friuli Venezia Giulia, acquisito l’accordo dalla Procura Federale, è tenuto a verificare la correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e la congruità della sanzione, ex art. 127 CGS, si ritiene nello specifico congrua e corretta la quantificazione emersa in seguito all’accordo delle parti, anche in considerazione delle scuse formulate, tanto dal sig. STEFANO DEREANI quanto dalla società SSD VELOX PAULARO, con le memorie difensive trasmesse in data 27.11.2023. L’efficacia dell’accordo, ai sensi dell’art. 127 CGS, comporta ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti e, quanto alla Società, alle condizioni di cui all’art. 127, co. 4 CGS.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale FVG – SD: - Quanto al sig. STEFANO DEREANI, dichiara l’efficacia della sanzione concordata con la P.F. ex art. 127 CGS della squalifica di 2 giornate (sanzione base giornate 3); - quanto alla Società SSD VELOX PAULARO, dichiara l’efficacia della sanzione concordata con la P.F. ex art. 127 CGS della ammenda di euro 400,00 (quattrocento/00, sanzione base euro 600,00), e dichiara la definizione del procedimento nei confronti della stessa alle condizioni di cui all’art. 127, co. 4 CGS. Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell’art. 139, co. 2 CGS, pubblichi senza indugio la presente decisione completa di motivazione, e poiché, ai sensi dell’art. 51 co. 4 CGS lo comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti, con le modalità ai sensi dell’art. 53 CGS.
