C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 61 del 29.12.2023 – Delibera – RECLAMO della A.S.D. UNIONE BASSO FRIULI (Campionato di Promozione – Gir. A) in merito ai provvedimenti disciplinari disposti dal G.S. all’esito della gara A.S.D. TEOR / A.S.D. UNIONE BASSO FRIULI, disputata il 28.10.2023 (in C.U. n° 59 del 21.12.2023)

RECLAMO della A.S.D. UNIONE BASSO FRIULI (Campionato di Promozione – Gir. A) in merito ai provvedimenti disciplinari disposti dal G.S. all’esito della gara A.S.D. TEOR / A.S.D. UNIONE BASSO FRIULI, disputata il 28.10.2023 (in C.U. n° 59 del 21.12.2023)

Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 59 dd 21.12.2023 il G.S.T., all’esito della gara A.S.D. TEOR / A.S.D. UNIONE BASSO FRIULI valida per il campionato di Promozione, Gir. A disputata il 28.10.2023, a scioglimento della riserva assunta nella delibera pubblicata in C.U. n° 39 dd 31.10.2023 e preso atto degli accertamenti compiuti dalla Procura Federale, irrogava la squalifica di due (2) giornate a carico del calciatore sig. Alessandro NOVELLI, partecipante alla gara con la maglia numero 2 nelle fila della ASD UNIONE BASSO FRIULI, per aver provocato la rottura di parte della porta d’ingresso degli spogliatoi della squadra ospitata. Nel proprio provvedimento, lo stesso G.S.T. riteneva di contenere la sanzione in termini così ridotti alla luce delle “modalità complessive della condotta tenuta dal calciatore e considerata la circostanza attenuante di cui all'art.13 comma 1 lett. e C.G.S. (avendo il sig. NOVELLI ammesso il fatto contestato, senza reticenze, collaborando prontamente nell'attività istruttoria di accertamento del comportamento ascrittogli)” e tenuto conto della “modesta entità del danno provocato nonché la circostanza che lo stesso è già stato integralmente risarcito come riportato nella relazione della Procura”. Con preannuncio di reclamo dd. 23.12.2023, la A.S.D. UNIONE BASSO FRIULI, ancorché senza avanzare istanza di copia degli atti alla base del provvedimento assunto dal G.S.T., formalizzava la volontà di impugnare la sanzione comminata al proprio tesserato. Il preannuncio di reclamo era accompagnato dalla autorizzazione all’addebito sul conto campionato della società del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva. Al preannuncio di reclamo la Società non faceva però seguire il reclamo nei termini di cui all’art. 76, co. 3 CGS (giorni cinque “dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare”). Fermo quanto sopra (in caso di mancato deposito del reclamo, la Corte Sportiva d’appello non è tenuta a pronunciare nel merito, secondo quanto previsto dal richiamato art. 76, co. 3 CGS, ultimo periodo), si rileva come oggetto di contestazione sia una decisione con la quale il G.S.T. ha comminato la squalifica al calciatore per due giornate, verificandosi dunque nella fattispecie l’ipotesi di cui all’art. 137, co. 3, lett. a) del CGS, secondo cui “non sono impugnabili, ad eccezione della impugnazione da parte del Presidente federale” la “squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara”. A quest’ultimo proposito, va rammentato come le sanzioni di lieve entità, quale nel caso in esame la squalifica di un calciatore per due giornate, siano state consapevolmente sottratte dal Codificatore dalla possibilità di un loro successivo riesame, volendosi con ciò garantire certezza dell’irrogazione e volendosi evitare – in un’ottica di bilanciamento e a mo’ di ragionevole filtro all’accesso – l’instaurazione di contenziosi che finirebbero solo per l’appesantire il già consistente peso della macchina della Giustizia Sportiva, anche alla luce del fatto che – in ragione della disciplina dei termini, di cui all’art. 77 CGS – l’eventuale decisione pur assunta ben potrebbe anche essere deliberata a squalifica comunque già scontata. Il reclamo è dunque inammissibile, senza necessità di dover fissare udienza in assenza di richiesta di audizione da parte della reclamante e non essendoci comunque spazio per aggiungere ulteriori argomenti, trattandosi, quello gravato, di un provvedimento per il quale è esclusa a priori la possibilità stessa di impugnazione, a prescindere dunque da qualsivoglia ragione meritale della reclamante (peraltro non esplicitata). Resta per l’effetto confermata la decisione del G.S.T. e la squalifica disposta a carico del sig. Alessandro NOVELLI per due giornate, di per sé comunque congrua e proporzionata rispetto alla condotta oggetto di valutazione, tenendo conto di quanto esplicitato dalla condivisibile motivazione del provvedimento assunto in prime cure.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d’Appello Territoriale: − dichiara inammissibile il reclamo; − dispone l’incameramento del contributo, ai sensi dell’art. 48, co. 5 CGS. Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.

 

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