C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 65 del 10.01.2024 – Delibera – RECLAMO della Società ASD UNIONE POLISPORTIVA REANESE (Campionato Regionale di Seconda Categoria, Girone C) in merito al provvedimento disciplinare disposto dal G.S.T. all’esito della gara ASD MOIMACCO – ASD U.P. REANESE disputata il 17.12.2023 (in C.U. n. 59 Comitato Regionale FVG del 21.12.2023)
RECLAMO della Società ASD UNIONE POLISPORTIVA REANESE (Campionato Regionale di Seconda Categoria, Girone C) in merito al provvedimento disciplinare disposto dal G.S.T. all’esito della gara ASD MOIMACCO – ASD U.P. REANESE disputata il 17.12.2023 (in C.U. n. 59 Comitato Regionale FVG del 21.12.2023)
Con provvedimento pubblicato in C.U. n. 59 del 21.12.2023 il Giudice Sportivo Territoriale disponeva nei confronti di MORANDINI MARCO, Dirigente Responsabile tesserato con la ASD UNIONE SPORTIVA REANESE, l’inibizione a svolgere ogni attività fino al 30.01.2024 “perché, a gara terminata, per protestare nei confronti del direttore di gara, cancellava la sottoscrizione apposta sul rapportino di fine gara e rifiutava di firmare le ulteriori copie”. In data 23.12.2023 la ASD Unione Sportiva Reanese inoltrava un preannuncio di reclamo avverso la sanzione comminata al dirigente Morandini Marco, chiedendo copia dei documenti su cui si era fondata la pronuncia e l’addebito del contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva sul proprio conto corrente del campionato. Ricevuta tempestivamente la documentazione da parte della Segreteria, in data 28.12.2023 la ASD Unione Sportiva Reanese proponeva formalmente reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale. La reclamante rappresentava che al termine della partita l’arbitro aveva invitato il sig. Morandini, nella sua qualità di Dirigente Responsabile, ad apporre la firma sul “rapportino” di gara. Dopo aver sottoscritto le prime due copie, tuttavia, quest’ultimo notava che il direttore di gara aveva appuntato l’annotazione, non precedentemente segnalata a voce, secondo cui: “A fine partita l’assistente della Reanese insegue il n. 8 del Moimacco lanciandogli la bandierina”. Il sig. Morandini, non avendo avuto contezza dell’episodio in questione, chiedeva di poter integrare l’annotazione ma, segnalava, il direttore di gara avrebbe allo stesso replicato: “tanto quello che scrive Lei non ha nessun valore”. La reclamante aggiungeva che il rifiuto di sottoscrivere tale “rapportino” non era stato accompagnato da proteste ma era solo espressione della mancata accettazione del contenuto, tant’è che lo stesso direttore di gara nulla scriveva sul referto arbitrale in merito ad eventuali comportamenti in tal senso. Non avanzava richiesta di audizione e chiedeva, dunque, l’annullamento della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo. All’udienza fissata per la discussione per l’11.01.2024 quindi nessuno compariva per la reclamante. La Corte rileva l’opportunità di fare chiarezza sui fatti che sorreggono la decisione del Giudice Sportivo in primo grado. Ciò deve necessariamente prendere le mosse dalla natura da attribuirsi a quello che viene comunemente denominato il “rapportino di gara”, evidentemente diverso dal referto arbitrale che è un documento ufficiale e che trova disciplina nella normativa sportiva. Diversamente da quest’ultimo, il “rapportino” non è contemplato dall’ordinamento sportivo ma viene redatto ed utilizzato secondo la prassi ed, eventualmente, le direttive per la sua compilazione vengono fornite all’interno del Comitato Regionale di riferimento all’inizio di ogni stagione sportiva. Con riferimento al Friuli Venezia Giulia, la reclamante ha correttamente fatto richiamo al Vademecum sul Processo Sportivo fornito alle associazioni calcistiche del territorio da parte del Comitato Regionale LND, secondo il quale “ il cosiddetto “RAPPORTINO” che l’arbitro redige durante la gara è un semplice promemoria e non è atto ufficiale di gara: non fa, quindi, testo in caso di incongruenze con il referto. Cionondimeno rappresenta uno strumento molto prezioso per filtrare all’origine gli errori di trascrizione in cui nella concitazione della gara anche l’arbitro può incorrere consentendone spesso l’immediata correzione. È opportuno, pertanto, che una volta ricevuta la propria copia ne sia verificato attentamente il contenuto per poter eventualmente segnalare all’Arbitro gli errori rilevati nell’immediatezza del dopo gara”. Nella sostanza, il “rapportino” è un foglio su cui l'arbitro al termine della gara annota il risultato, i provvedimenti assunti nei confronti di calciatori e dirigenti e le sostituzioni. Lo scopo della compilazione di questo foglio è quello di consentire al direttore di gara di prendere annotazioni nell’immediatezza degli accadimenti ed anche di provvedere ad eventuali rettifiche qualora si ravvisassero degli errori di compilazione. Di conseguenza, la sottoscrizione di questo foglio da parte delle società rappresenta solo ed esclusivamente la prova della presa visione e non anche di un’eventuale accettazione dello stesso. Ciò posto, nel referto arbitrale della gara disputata tra Moimacco e Reanese il 17.12.2023 il direttore di gara ha effettuato la seguente segnalazione disciplinare: “Il dirigente responsabile della Reanese MORANDINI Marco, dopo aver letto quello che ho scritto sul rapportino di fine gara, riguardo l’episodio avvenuto tra l’assistente di parte della Reanese e il calciatore n. 8 del Moimacco, decide di cancellare la propria firma del rapportino già firmato e si rifiuta di firmare le restanti copie.” Rileva questa Corte che, dall’esame del testo del referto sopra riportato non siano ravvisabili in alcun modo comportamenti polemici rilevanti da parte del Dirigente Responsabile della Reanese che siano tali da configurare il “segno di protesta” individuato dal Giudice Sportivo Territoriale, costituendo null'altro che la libera manifestazione di un pensiero, in questo caso nemmeno in termini maleducati, né tanto meno offensivi. Ed infatti, lo stesso direttore di gara, qualora vi fossero stati, avrebbe provveduto a segnalare ulteriormente ed in modo esplicito la condotta oltraggiosa ai fini dell’applicazione della relativa sanzione disciplinare. La cancellazione, così come il rifiuto di apporre la sottoscrizione da parte della società in un atto non ufficiale, non regolamentato e, dunque, non rilevante all’interno dell’ordinamento sportivo, quale è il “rapportino”, qualora non sia per di più accompagnata da un atteggiamento qualificabile come oltraggioso nei confronti del direttore di gara, pertanto, non può essere oggetto di sanzione disciplinare poiché non trova fondamento in alcuna disposizione.
P.Q.M.
la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, ritenuta la tempestività e fondatezza del reclamo: − lo accoglie e per l’effetto dispone l’annullamento della sanzione disposta dal Giudice Sportivo Territoriale nei confronti di MORANDINI Marco; − dispone lo svincolo del contributo di accesso alla Giustizia Sportiva. Manda alla Segreteria per le comunicazioni prescritte.
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